Il riparto di giurisdizione in materia di espropri

 
Con riferimento al riparto della giurisdizione in materia espropriativa, il riferimento costante in giurisprudenza era quello tra la carenza di potere, che radicava la giurisdizione davanti al G.O. ed il cattivo uso del potere, che radicava la giurisdizione davanti al G.A. Tale criterio, nella materia espropriativa, sembrava esser stato superato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. n. 205 del 2000 e della conseguente riformulazione dell'art. 34 del D.Lgs. 80/1998.
 
Con il citato articolo, infatti, tutta la materia dell'urbanistica era stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A, sicchè anche la materia espropriativa, salve le controversie in materia di indennizzo ed in materia di diritto alla retrocessione del bene, avrebbero dovuto essere trattate dal G.A. a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza, nella fattispecie, di un atto o di un provvedimento della PA o di un mero comportamento.

E', tuttavia, intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004 dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 1 della L. n. 205/2000 nella parte in cui, nel campo dell'urbanistica, ha devoluto alla giurisdizione del G.A., non soltanto le questioni inerenti all'esercizio del potere ma anche tutte le controversie su fatti che non implicano l'esercizio del potere autoritativo ma meri comportamenti della PA ovvero a tutti i casi in cui la PA si avvalga, non già di strumenti di diritto pubblico ma di strumenti privatistici. La Consulta ha, dunque, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7 nella parte in cui ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A., le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti della PA anzichè solo gli atti ed i provvedimenti.
 
Tale pronuncia, pur resa esplicitamente solo con riferimento all'art. 34 del D.Lgs. n. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 non poteva non cagionare problematiche interpretative con riferimento all'art. 53 del TU in materia di espropriazione per PU che, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del GA le controversie aventi per oggetto, tra l'altro, i comportamenti della PA nell'ambito della procedura di esproprio, riproponeva gli stessi dubbi di costituzionalità scrutinati dalla Consulta con la surrichiamata pronuncia. E', al riguardo, intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n 191 del 2006, che ha chiarito i limiti e l'ambito della legittima devoluzione alla giurisdizione esclusiva del GA delle controversie aventi per oggetto comportamenti dell'amministrazione. La Consulta, nell'occasione, e proprio con riferimento all'art. 53 del TU ha dichiarato che: "deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alal giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto" .
 
A seguito della richiamata pronuncia della Consulta si sono sviluppati orientamenti parzialmente contrastanti nella giurisprudenza amministrativa e della Suprema Corte in tema di ripartizione della giurisdizione con riferimento alle fattispecie riconducibili nell'alveo delle occupazioni usurpative.
 
Il contrasto tra la Suprema Corte ed il Consiglio di Stato, in materia di riparto di giurisdizione con riferimento ai fenomeni patologici connessi alle procedure espropriative ed alle parallele procedure di occupazioni preordinate all'esproprio, riguardano, in particolare, i casi dell'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e della sua sopravvenuta ineffficacia con  decreto di esproprio emesso fuori termini (casi che il CdS ritiene rientranti nella propria giurisdizione in forza della sentenza della Corte Cost n. 191 del 2006 e che la Suprema Corte, a volte, ha ritenuto rientrare nell'ambito della propria giurisdizione sul rilievo della carenza di potere in concreto). L'occupazione usurpativa, ancora di competenza del GO, si ha, senza dubbio, quando, o non vi sia stata la prenotazione a vincolo o non vi sia stata mai la dichiarazione di pubblica utilità (ad esempio nel caso della realizzazione dell'opera in una fascia eccedente l'area coperta dalla localizzazione e/o dalla dichiarazione della pubblica utilità); secondo taluni vi sarebbe occupazione usurpativa e giurisdizione del GO anche quando la dichiarazione di pubblica utilità sia nulla.
 
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 Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998


1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa

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