illecito tributario sanzione e ravvedimento

L'illecito tributario, la sanzione amministrativa, i termini e gli effetti del ravvedimento - scheda e giurisprudenza
 
L'illecito conseguente alla violazione di norme tributarie può essere estinto mediante ravvedimento e con il pagamento di una quota parte della sanzione che sarebbe comminata in difetto del ravvedimento medesimo ed ove la violazione fosse accertata dall'ufficio nelle forme ordinarie (cfr. l'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997).

Il presupposto indispensabile affinchè la sanzione possa essere estinta mediante ravvedimento è, tuttavia, quello che il ravvedimento sia spontaneo non sia stato compulsato da una già intrapresa attività dell'ufficio volta ad accertare l'illecito commesso.

In tale prospettiva, il ravvedimento è precluso se la violazione è già stata contestata se sono iniziati accessi, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Ove, con riferimento ad un obbligo di versamento del tributo, non sia stato rispettato il termine perentorio per il pagamento, il ravvedimento spontaneo mediante il versamento del tributo omesso entro il termine di trenta giorni dalla originaria scadenza, comporta l'applicazione di una sanzione pari ad un decimo del minimo.

Il ravvedimento è peraltro ammesso in relazione a qualsiasi errore od omissione, anche se incidente sulla determinazione o sul pagamento del tributo. In tal caso il ravvedimento deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione (o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione). La sanzione amministrativa è ridotta ad un ottavo del minimo.

Il ravvedimento è, infine ammesso anche quando è stata omessa la presentazione della dichiarazione. La sanzione amministrativa è ridotta ad un decimo del minimo se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni.

art 13 d.lgs. n. 472 del 1997


Ravvedimento.

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
[4 . Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.]
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.


giurisprudenza in materia di ravvedimento e sanzioni amministrative


il ravvedimento, per produrre gli effetti estintivi della sanzione in misura intera, deve essere anteriore ad atti di accertamento dell'ufficio...

Cassazione civile  sez. trib. 13 maggio 2011  n. 10592


La riduzione della sanzione, prevista per l'ipotesi di ravvedimento operoso del contribuente prefigurata dall' art. 13 d.lg. n. 472/97, postula che "la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza. L'avviso di mora rappresenta un atto, equiparabile al precetto nella esecuzione forzata, che viene notificato al contribuente proprio nel caso in cui quest’ultimo, reso edotto dell'imposta dovuta (o delle relative sanzioni, od oneri accessori), non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini di legge (Cass., sez. un., n. 16412/07; Id., n. 3231/05). Ne discende che la fattispecie del ravvedimento, di cui all'art. 13 d.lg. n. 472/97, non può in alcun modo ritenersi applicabile se il rapporto tributario è già transitato nella fase della riscossione coattiva, a seguito della notifica dell'avviso di mora (cfr. Cass., n. 26292/05).

la riduzione della sanzione per ravvedimento presuppone, oltre alla dichiarazione integrativa, il pagamento dell'imposta e della sanzione nei termini...


Cassazione civile  sez. trib. 01 giugno 2007 n. 12883



In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 13, comma 1, d.lg. n. 472 del 1997 disciplina due distinte ipotesi di ravvedimento del contribuente: se è stato omesso in tutto od in parte il versamento dell'imposta, la sanzione è ridotta ad un ottavo ove il contribuente effettui l'integrale versamento dell'imposta e della sanzione entro 30 giorni dall'omissione (art. 13, lett. a, d.lg. n. 472 del 1997); se sono stati commessi errori od omissioni, la sanzione è ridotta ad un quinto ove il contribuente regolarizzi la dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione (art. 13, lett. b, d.lg. n. 472 del 1997). Essendo le due ipotesi distinte, la presentazione della sola dichiarazione integrativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, non accompagnata dal pagamento di quest'ultima e della sanzione in misura ridotta, non consente al contribuente di beneficiare della riduzione ad un ottavo della sanzione .

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