L'annullamento in autotutela

L'annullamento d'ufficio in via di autotutela amministrativa è previsto e disciplinato dall'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 introdotto nella legge sul procedimento amministrativo dalla Legge n 15 del 2005.
L'annullamento d'ufficio costituisce uno degli strumenti d'esercizio dell'autotutela amministrativa e, cioè, del potere della PA di incidere autonomamente su precedenti provvedimenti amministrativi con provvedimenti di secondo grado diretti a rimuoverne o consolidarne gli effetti.
Prima che l'annullamento d'ufficio (nonchè la revoca, la sospensione degli effetti e la convalida) ricevessero un espresso riconoscimento normativo, il fondamento dell'autotutela veniva ravvisato nella stessa fonte attributiva del potere di provvedere primario.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n 15 del 2005 alla Legge sul procedimento amministrativo, invece i principali strumenti d'autotutela, come l'annullamento e la revoca, sono stati espressamente disciplinati quanto ai presupposti applicativi ed alle conseguenze sotto il piano degli effetti.
Così, l'annullamento d'ufficio, previsto, come detto, dall'art. 21 nonies, è il provvedimento d'autotutela che la PA adotta allorchè riscontri un vizio d'illegittimità dell'atto amministrativo, in presenza di un interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo e tenuto conto dell'affidamento del destinatario del provvedimento illegittmo e dei terzi controinteressati.
Non sussiste, pertanto, alcuna forma di automatismo tra il riscontro dell'illegittimità dell'atto (che, secondo la prevalente opinione, deve peraltro riguardare, vizi diversi da quelli non invalidanti di cui all'art. 21 octies, secondo comma) e l'annullamento d'ufficio che potrà essere disposto solo previo riscontro degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma (l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto e la ponderazione del legittimo affidamento).
L'annullamento d'ufficio, salvo che non consegua ad un'istanza voltà all'adeguamento dell'attività amministrativa ad una pronuncia del GO ovvero all'annullamento di un eventuale provvedimento presupposto, non onera la PA a provvedere al riguardo; in particolare, in caso d'inutile spirare del termine per il ricorso al GA, non è possibile ricorrere avverso il silenzio della PA su istanza di autotutela svolta dal soggetto decaduto dalla possibilità di ricorrere giudizialmente (un particolare profilo atteneva, prima dei recenti arresti del GA, all'istanza d'annullamento rivolta alla PA dal terzo leso da DIA illegittima, in tale ipotesi, secondo un'impostazione che ha ricevuto un certo seguito in giurisprudenza e dottrina, non ravvisandosi l'esistenza di alcun provvedimento amministrativo, neppure implicito, la sola via di tutela per il terzo risultava quella di sollecitare la PA ad assumere provvedimenti in autotutela e, eventualmente, di reagire avverso provvedimenti non satisfattivi o avverso il silenzio ex art. 21 bis Legge Tar).
La Suprema Corte ha precisato, invece, che, in difetto di espresse previsioni di legge che attribuiscano tale facoltà, è fatto divieto alla PA di incidere su rapporti contrattuali o convenzionali con provvedimenti d'annullamento in via di autotutela.
L'annullamento d'ufficio rimuove il provvedimento con effetti ex tunc; si discute se, tenuto conto degli interessi coinvolti, la PA possa, nell'esercizio della propria discrezionalità, disporre che l'annullamento produca effetti con una diversa decorrenza.
L'annullamento d'ufficio è provvedimento di competenza dello stesso organo che ha adottato il provvedimento amministrativo affetto dal vizio di legittimità. L'art. 1, comma 136 della L. n. 311 del 2004 ha introdotto norme peculiari inerenti l'annullamento d'ufficio diretto a conseguire risparmi di spesa per la PA. In tal caso, dispone, la norma, l'annullamento d'ufficio è sempre ammesso salvo che non incida su rapporti contrattuali o convenzionali con i privati in quanto, in tale ipotesi, l'annullamento d'ufficio non è consentito decorsi tre anni dall'adozione del provvedimento viziato e, in ogni caso, impone l'indennizzo dei privati pregiudicati dal provvedimento d'autotutela.
 
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