la riforma forense e l'attività stragiudiziale

RIFORMA FORENSE: specifiche competenze e limitazioni nell'esercizio dell'attività stragiudiziale(Sarà vero?).

Approfondimento a cura di

 

Valeria Furnò

 

avvocato del Foro di Torino

 

Come uno znunami, la riforma forense ha fatto il suo ingresso catapultandosi,  sui destini dei malcapitati,  come “l'onda anomala”..Chissà fino a quando produrrà  quella nebulosa comprensione tale da inceppare   le sinapsi di coloro i quali dovrannomettere in atto punto per punto, articolo per articolo, quanto dispone la suddetta legge, per l'esattezza la Legge 31.12.2012 n. 247.

In fondo, dopo 80 anni, è normale che all'inizio ci sia qualche difficoltà di adeguamento. Ma per facilitare la cosa, recentemente,  il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato un dossier(vedi sito CNF) di documentazione e analisi , approfondendo e commentando minuziosamente i vari articoli di legge. Personalmente, alcuni articoli non li condivido(non comprendo se questa è una grande legge, come qualcuno ha commentato oppure sia una legge ad hoc per i soliti noti), altri troveranno  attuazione effettiva dopo essere state regolamentate dai CDO , altri ancora li trovo interessanti se applicati correttamente.

Non citerò articolo per articolo perchè meritano tutti essere approfonditi adeguatamente e pertanto,  arrivo al punto che qui ci interessa...

L'Attività stragiudiziale  puo' essere esercitata da chi non è avvocato?

E' necessario fare una distinzione:

Le categorie delle prestazioni stragiudiziali si distinguono in prestazione di consulenza e prestazioni di assistenza.

Per consulenza si intende l'attività che viene richiesta all'avvocato da un soggetto che intenda compiere da solo gli atti giuridici; tale attività si estrinseca nella formulazione di pareri.

Per assistenza si intende, invece, l'attività che viene richiesta all'avvocato da un soggetto per la soluzione di problemi pratici, attività che si estrinseca in colloqui, corrispondenza e redazione di atti stragiudiziali o di contratti.

 

L'art 2 comma 6 della citata legge recita testualmente: “Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale e stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato, è di competenza degli avvocati.”(non si sancisce chiaramente l'esclusività e quindi nessuna preclusione di natura normativa opponibile ai concorrenti dell'Avvocatura)

Su questa prima parte ,andiamo a ritroso e spieghiamo.

La Cassazione ( sent. 7 luglio 1987, n.5906) in passato si è pronunciata favorevolmente nei confronti di chi, non essendo iscritto in un apposito Albo professionale, abbia effettuato consulenza legale mettendo in atto un contratto d'opera intellettuale , con la conseguenza che la prestazione contrattuale non soltanto è lecita ma va retribuita, anche se, non in base alla tariffa forense. Verosimilmente,  recenti  pronunce hanno ritenuto che l'attività stragiudiziale non possa essere considerata separatamente se connessa con l'attività giudiziale ..(vedi sent. Cass. 21/01/2010, n.997; Cass. Sez.un., 3 dicembre 2008, n. 28658; Cass. 30 maggio 2006, n. 12840; Cass. 8 agosto 1997, n. 7359).

La giurisprudenza si è espressa, pertanto,  con favore confermando ancora una volta la stretta continuità tra le due attività di cui sopra e riconoscendo a pieno titolo il compenso spettante ad uno studio di infortunistica stradale in seguito al mandato extragiudiziale conferitogli dal cliente che ricorreva nella successiva fase giudiziale.

Alla luce della recente riforma come si dispiegano i suddetti studi di infortunistica?

Dovranno rivolgersi necessariamente ai legali a cui spetta l'esclusiva dell'attività stragiudiziale oppure potranno continuare a svolgere tale attività, seppur con modalità diverse?

Rammentiamo per chi non lo sapesse che, “l'iscrizione dell'Avvocato nell'Albo professionale è un atto di accertamento costitutivo; allorchè manca, i contratti – aventi per oggetto prestazioni d'opera professionale compresa fra quelle riservate per legge in via esclusiva agli avvocati iscritti all'albo professionale- sono invalidi e non è dovuto alcun compenso neppure in base all'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che la funzione  di quest'ultima azione, viene meno quando l'ordinamento giuridico, per ragioni di interesse pubblico o per altro motivo, non appresti alcuna tutela ad un determinato interesse”(Cass. 27 giugno 1975,n. 2526) e Cass. 11 giugno 2010 n. 1408 ove recita che : “ l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente....”

Diversa è la posizione di colui che pur non essendo iscritto all'albo professionale, esplica una attività “professionale” che presenta i caratteri della subordinazione, applicandosi così l'art. 2126 c.c., con la conseguenza che la nullità del contratto professionale non ha effetto per il periodo in cui è stata eseguita  la prestazione lavorativa: cass. 6/3/2006 n. 4770, cass. 16/2/2006, n. 3399, in Riv.crit.dir.lav. 2006, 548 con nota di Laratta.

A questo punto un po' di confusione è lecita: insomma, chi non è iscritto in un Albo professionale puo' esercitare attività stragiudiziale oppure quest'ultima è competenza esclusiva dell' Avvocato, così come presuppone la recente riforma forense?

Il suddetto art. 2 comma 6 della legge 31.12.2012 n.247(in contraddizione con il principio dell'indipendenza) prosegue asserendo che: ...”E' comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tale attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purchè portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

A fronte di quanto citato, mi sembra inutile commentare e l'unica cosa che posso aggiungere è che, ancor una volta,siamo di fronte al solito “specchietto delle allodole”.

E' chiaro: la norma non solo non garantisce nessuna esclusività in capo agli avvocati riguardo ad attività non giudiziali, ma non fa altro che confermare quanto perpetrato in passato e pertanto nulla muta. Altro che nuove opportunità di lavoro.

 Quello che però mi stupisce  e  non comprendo a fondo (mi piacerebbe che qualcuno competente me lo spiegasse) è che non riesco ad immaginare la realtà in cui vivono i nostri riformatori dell'Avvocatura..Si perde tempo senza giungere a soluzioni concrete e RIVOLUZIONARIE, compatibili con la realtà in cui viviamo, incerta, incauta, instabile, in..in..in....

Mi piacerebbe per un volta chiudere gli occhi e immaginare un mondo fantastico, magari quello di OZ, lo stesso mondo dove vivono i nostri Riformatori. Con la speranza di avere a disposizione le mie “scarpette d'argento”che mi consentiranno di stare sempre salda al suolo.... nel rispetto e nel   decoro professionale , senza privilegi e senza caste di appartenenza e con la capacità di analisi che contraddistingue una categoria così bistrattata .

Avv.Valeria Furnò

 

 

 

 

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