Le decisioni degli orgnai collegiali

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Gli organi collegiali, caratterizzati dal fatto che ad essi sono assegnate e preposte più persone, si distinguono, con riferimento al regime giuridico delle decisioni, in collegi reali che necessitano l'unanimità ed in collegi virtuali che, invece, deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Posta tale preliminare distinzione, una questione che ha interessato non poco la giurisprudenza amministrativa è stata quella relativa alla sorte delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali cc.dd. virtuali ove la designazione di alcuni dei suoi componenti sia mancante (originariamente o in via sopravvenuta) ovvero viziata ovvero, nel caso in cui per la peculiare tipologia di deliberazione taluno dei componenti del collegio avesse l'obbligo di astenersi (ad esempio per incompatibilità).
Premesso che, ove si tratti di designazione illegittima, la stessa si consolida in difetto di impugnativa nel termine decadenziale con la conseguente consolidazione delle deliberazioni dell'organo collegiale, nei casi in cui, invece, il difetto di legittimazione del componente effettivamente sussista (per la nullità, l'annullamento, l'inefficacia o l'inesistenza della designazione ovvero per motivi attinenti all'oggetto della deliberazione) occorre sottolineare come, nella medesima logica abbracciata dalla giurisprudenza in materia di funzionario di fatto, in caso di organi collegiali tecnici i provvedimenti favorevoli ai terzi conservano la loro efficacia per il principio dell'apparenza del diritto e della tutela della buona fede.
Ciò premesso, la deliberazione assunta da un organo collegiale c.d. reale in presenza di un vizio di legittimazione di uno dei componenti rende irrimediabilmente invalida la deliberazione assunta.
Nell'ambito degli organi collegiali virtuali dovrebbe, invece, ammettersi la c.d. prova di resistenza che si concreta, cioè, nella dimostrazione che, anche in difetto di partecipazione del componente privo della legittimazione, il contenuto della deliberazione non sarebbe stato diverso.
E' stata, tuttavia, rilevata la fallacia della c.d. prova di resistenza in senso meramente numerico in tutti i casi in cui la votazione consegua ad una discussione. In tali casi, posta la difficoltosa (se non impossibile) rimozione del contributo del componente privo della legittimazione, la deliberazione sarà considerata illegittima (salvi gli effetti favorevoli per i terzi di buona fede di cui si è già detto).
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