Le problematiche giuridiche sulle autorità amministrative indipendenti

 

Nell'ambito dell'assetto organizzativo complessivo della PA assumono un ruolo centrale le autorità amministrative indipendenti (le c.d. authorites).
L'indipendenza dall'esecutivo, sotto il profilo soggettivo, e la natura tecnica delle materie affidate, sotto il profilo oggettivo, costituiscono i tratti distintivi delle autorità amministrative indipendenti, mentre, sotto il profilo generale dell'inquadramento giuridico, molto si è dibattuto in merito alla loro natura. A fronte di un orientamento prevalente che riconosceva alle autorità amministrative indipendenti una natura amministrativa, vi era chi ne evidenziava la natura giurisdizionale o paragiurisdizionale.
Numerose le problematiche giuridiche legate all'attività delle autorità amministrative indipendenti, soprattutto in considerazione della rilevanza degli interessi affidati e della peculiare natura di tali organi pubblici.
Si è posta, così, la questione dell'ambito della potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti, in che misura, cioè, tali autorità, oltre alla potestà regolamentare d'organizzazione, potessero intervenire con regolamenti (c.d. delegati o indipendenti) incidenti sulle sfere d'attività demandate alla loro vigilanza (si veda al riguardo il parere del Consiglio di Stato n. 11603 del 25 febbraio 2005). Si è posto, altresì, il problema del rito da applicare per l'impugnativa dei regolamenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti e, in particolare, la problematica dell'applicabilità del rito anticipatorio di cui all'art. 23 - bis della L. n. 1034/1971. Sotto il profilo della possibilità di ricorrere contro le decisioni delle autorità amministrative indipendenti e, in particolare, di quelle dell'antitrust, si è posto il problema della legittimazione a ricorrere da parte delle imprese concorrenti e da parte delle associazioni dei consumatori, nonchè il problema relativo all'ambito del sindacato del G.A. (se, cioè, tale sindacato potesse giungere a censurare le valutazioni tecniche delle Autorità - per la soluzione positiva si segnala la sentenza n. 8882 della Suprema Corte di cassazione del 29 aprile 2005). Particolare rilevanza, inoltre, ha la questione della possibilità, per i privati, di ricorrere per conseguire il risarcimento del danno nei confronti delle autorità amministrative indipendenti che abbiano omesso la propria attività di vigilanza (per il riconoscimento di tale possibilità d'azione a favore di risparmiatori e/o privati investitori nei confronti della Consob e della Banca d'Italia si veda Cass. Civ. SS.UU. 2 maggio 2003 n. 6719).

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