Legittimità e merito dell'azione amministrativa

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Merito e legittimità sono due aspetti che ineriscono a momenti distini della discrezionalità amministrativa.

Il merito riguarda i risultati dell'azione amministrativa ed è sottratto al sindacato del Giudice Amministrativo in quanto costituisce l'area in cui si estrinseca la libertà di scelta della PA, la legittimità è, invece, un predicato dell'azione amministrativa che deve essere conforme alle regole giuridica che ne disciplinano l'esercizio.

Merito e legittimità costituiscono due aspetti della discrezionalità amministrativa che deve, per un verso, essere esercitata opportunamente (merito) e, cioè, conformemente a regole non giuridiche di buona condotta e, per l'altro, essere esercitata legittimamente e, cioè, in conformità alle regole giuridiche che regolano l'azione amministrativa.  

Si può dunque affermare che la legittimità costituisce la cornice giuridica entro la quale è chiamata ad estrinsecarsi la discrezionalità amministrativa con scelte di merito non sindacabili se non nei casi eccezionalmente consentiti dalla legge ed in particolare nell'ambito del giudizio di ottemperanza laddove, previa valutazione dell'adeguata conformazione della PA al dictum del giudice amministrativo nella precedente fase di cognizione, il GA potrà impartire anche un ordine ad un facere pubblicistico a carico della PA individuando, se del caso, un commissario ad acta che si sostituisca alla PA ulteriormente riottosa all'ottemperanza.

Non attiene al merito dell'azione amministrativa ed è dunque sindacabile in giudizio l'esercizio della discrezionalità tecnica. In tal caso la PA pone a fondamento dell'esercizio dell'azione amministrativa nozioni tratte da discipline scentifiche esatte ovvero da concetti giuridici indeterminati e cala dette nozioni nella fattispecie concreta. Secondo gli approdi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza amministrativa è, in ogni, caso ammesso il sindacato sulle modalità applicative di tali nozioni a mezzo di CTU da disporsi in giudizio. Ciò che, invece, sembra tuttora doversi escludere è che il Giudice possa spingersi sino ad individuare la soluzione provvedimentale idonea in applicazione delle surriferite nozioni vincolando il riesercizio della funzione amministrativa.

Secondo una parte della dottrina, l'introduzione dei consueti parametri del merito amministrativo (l'efficacia ed il buon andamento) tra i criteri della funzione amministrativa ex art. 1 della L. n 241 del 1990 avrebbe determinato un travaso dei vizi di merito nell'alveo dei vizi di legittimità. La tesi non è però condivisa dalla dottrina maggioritaria secondo cui residuerebbero spazi di discrezionalità amministrativa afferenti al merito sottratti al sindacato giudiziale di stretta legittimità.

 

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