nomina responsabile procedimento

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La nomina del responsabile del procedimento è un provvedimento di carattere organizzativo adottato dal dirigente o dal funzionario preposto all'unità organizzativa competente sul medesimo procedimento.
 
Attraverso la nomina del responsabile del procedimento, infatti, il dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a detto responsabile le funzioni individuate all'art. 5 della L. n. 241 del 1990 e, cioè, la cura dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, nonchè, eventualmente, quella dell'adozione del provvedimento finale (le funzioni del responsabile sono puntualmente individuate dal successivo art. 6 della L n 241 del 1990).
 
L'atto di nomina del responsabile del procedimento ha natura privatistica ex art. 5 del D.Lgs. n 165 del 2001 e rientra nell'alveo degli atti di microorganizzazione rimessi al vaglio del GO ex art. 63 del D.Lgs n 165 del 2001.
 
L'omessa nomina del responsabile del procedimento come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa non determina alcuna illegittimità del provvedimento finale in quanto le relative funzioni vengono assolte dal funzionario preposto all'unità organizzativa competente a mente del comma 2 dell'art. 4.
 
Diversamente dall'atto di nomina del responsabile del procedimento, l'atto della PA con il quale vengono individuate le unità organizzative competenti per ciascun procedimento ha natura regolamentare e si caratterizza come atto di macroorganizzazione sottratto alla giurisdizione del GO ex art. 63 D.Lgs n 165 del 2001.
 
La normatriva che riguarda la nomina del responsabile del procedimento e quella inerente i suoi compiti è, peraltro, applicabile anche in difetto dell'individuazione dell'unità organizzativa competente.
 
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Unità organizzativa responsabile del procedimento
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Responsabile del procedimento
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
Autorità:  Consiglio Stato  sez. IV
Data:  12 maggio 2009
Numero:  n. 2910

La mancata  nomina  del  responsabile  del  procedimento  non determina alcuna illegittimità viziante, in quanto la legge prevede che nel caso di omessa  nomina  le relative responsabilità restano intestate al titolare dell'ufficio di riferimento.

 

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