Rapporto organico rapporto di servizio e prorogatio organi

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Il rapporto organico indica una relazione organizzativa tra l'organo (o l'ufficio) ed il soggetto ad esso preposto o assegnato, il rapporto di servizio indica, invece, il rapporto esterno esistente tra il dipendente pubblico e l'ente.

Il rapporto organico si costituisce mediante l'atto di assegnazione, il rapporto di servizio mediante l'atto di nomina o mediante l'assunzione.

Il rapporto organico, di norma, presuppone già esistente il rapporto di servizio anche, se talvolta, quest'ultimo potrebbe mancare (come nel caso in cui l'atto di nomina sia stato annullato).

Sia il rapporto organico che il rapporto di servizio possono costituirsi di fatto; per la ricorrenza del rapporto organico di fatto debbono concorrere i presupposti per la configurazione del funzionario di fatto.

Come già evidenziato, il rapporto di servizio può costituirsi di diritto o eccezionalmente di fatto.

Il rapporto di servizio può, poi, costituirsi volontariamente e in via coattiva, nei casi tassativamente indicati dalla legge (cfr. l'art. 23 Cost.). Il rapporto di servizio volontario, a sua volta, può essere impiegatizio o onorario a seconda se si concretizzi in un rapporto di impiego o tragga origine da un incarico onorifico o elettivo.

Il rapporto di servizio costituisce, in capo al dipendente pubblico, il dovere d'ufficio di svolgere la propria attività nell'ambito dell'ufficio del quale compone la dotazione organica.

Dal dovere d'ufficio deve distinguersi il munus pubblico che compete ad una persona fisica titolare di una funzione pubblica sulla base di una previsione di legge al verificarsi di determinati presupposti di fatto e di diritto contemplati dalla legge (la concessione di servizio o di opera pubblica, il superamento di un concorso - ad es. il notatio - il superamento di un esame d'abilitazione - ad es. l'avvocato). Il regime giuridico degli atti e dell'attività posti in essere dal titolare del munus prevede, da una parte,  la  loro riferibilità al soggetto esercente la pubblica funzione e non all'amministrazione pubblica e, dall'altro, l'esercizio, da parte di questa, di un potere di controllo nei riguardi del titolare del munus. Con riferimento agli atti, nei riguardi dei concesionari di servizi, essi sono stati ritenuti impugnabili nella misura in cui incidano su posizioni di interesse legittimo. E' stata, poi, ritenuta applicabile la disciplina sull'accesso agli atti di cui agli artt. 23 e s della L. n. 241 del 1990.

 Nell'ambito del diritto amministrativo, sussisteva, per la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, un principio generale di prorogatio degli organi in forza del quale, qualora il  rapporto organico con il titolare dell'organo veniva a scadenza prima che si fosse provveduto alla sua sostituzione, il medesimo titolare proseguiva l'espletamento delle sue funzioni sino alla sua sostituzione.

Con la sentenza n.208 del 4 maggio 1992, tale assunto è stato sottoposto a revisione critica in quanto la consulta ha rilevato come le norme di settore che prevedono la prorogatio degli organi sine die in caso di scadenza del preposto all'organo senza la sua contesuale sostituzione, in attuazione di un presunto principio di necessità di continuità dell'attività amministrativa, si pongano in contrasto con il principio della riserva di legge nell'organizzazione degli uffici.

 La l. n. 444 del 15 luglio 1994 disciplina la prorogatio degli organi dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici e delle società a prevalente partecipazione pubblica stabilendo che il regime di proroga dura 45 giorni dalla scadenza dell'organo e che l'organo scaduto possa adottare gli atti di ordinaria amministrazione nonchè gli atti urgenti ed indifferibili. Gli atti di straordinaria amministrazione non urgenti o indifferibili nonchè quelli adottati dopo la scadenza del 45° giorno sono, invece, radicalmente nulli.

I soggetti che detengono il potere di designazione dei sostituti dei preposti agli organi scaduti, in caso di infruttuosa scadenza del periodo di prorogatio, hanno la responsabilità dei danni che l'amministrazione subisce a causa del ritardo nella ricostituzione dell'organo.

 

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