silenzio assenso la giurisprudenza

 
 
Il silenzio assenso è un provvedimento implicito d'accoglimento dell'istanza del privato, riguarda, in via generalizzata i procdimenti ad istanza di parte, è previsto e disciplinato dall'art. 20 della L. n. 241 del 1990 (sui suoi tratti essenziali si veda ).
 
Abbiamo, di seguito, alla norma individuato la giurisprudenza significativa più rilevante con riferimento all'istituto del silenzio assenso.
 
Art. 20 della L. n. 241 del 1990
 
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza , llimmigrazione, llasilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (4).


Autorità:  T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. II
Data:  26 ottobre 2009
Numero:  n. 1716
 
Ai sensi dell'art. 20, l. n. 241 del 1990, come riformato dalla l. n. 80 del 2005, è ormai prevista la formazione del  silenzio   assenso in via generalizzata sulle domande dei privati tendenti ad ottenere il rilascio di autorizzazioni al compimento di attività private, tra cui è da ricomprendere l'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Autorità:  T.A.R.  Venezia  Veneto  sez. II
Data:  27 maggio 2009
Numero:  n. 1629

Il provvedimento di annullamento del  silenzio -  assenso in cui si afferma che l'interesse pubblico è in re ipsa, è illegittimo per violazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, data la insufficienza, quale presupposto dell'annullamento in autotutela, della mera legalità violata e della connessa esigenza di ripristino della stessa (fattispecie in materia di autorizzazioni all'installazione di stazioni radio - base, ove la P.A. aveva sostenuto che l'atto di  assenso  si sarebbe formato sulla base di una non adeguata rappresentazione della situazione dei manufatti pertinenziali che faceva presumere la legittimità degli stessi).

Autorità:  T.A.R.  Roma  Lazio  sez. II
Data:  06 marzo 2009
Numero:  n. 2365

La norma di rango secondario contenuta nel d.P.R. n. 384 del 1994 deve essere interpretata, pena la sua illegittimità e conseguente disapplicazione, alla luce di quanto previsto dall'allora vigente art. 20, l. n. 241 del 1990, secondo cui - per evitare la formazione del  silenzio  -  assenso - il provvedimento negativo deve essere anche comunicato all'interessato entro il termine fissato per la conclusione del relativo procedimento. In altre parole, nei casi in cui risulti applicabile l'istituto del  silenzio  -  assenso , fino a quando non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento esplicito sfavorevole, non si interrompono i termini per la formazione dell'atto tacito che prevale su quello esplicito nel caso in cui quest'ultimo non sia portato a conoscenza dell'istante entro il termine di conclusione del procedimento. Da ciò deriva che l'atto tacito prevale su quello esplicito sfavorevole all'interessato e quest'ultimo deve essere ritenuto invalido in quanto il potere dell'Amministrazione, proprio perché comunicato oltre i termini di conclusione del procedimento, è stato esercitato in contrasto con l'art. 20, l. n. 241 del 1990 e quindi in maniera illegittima.

Autorità:  T.A.R.  Venezia  Veneto  sez. III
Data:  18 giugno 2008
Numero:  n. 1799

L'art. 20, comma 4, della l. n. 241 del 1990 stabilisce che la disciplina sul  silenzio -  assenso non si applica agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il  silenzio  dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i ministri competenti. I procedimenti che riguardano le autorizzazioni all'insediamento di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non rientrano in nessuna delle materie appena indicate. Neppure risulta che il Presidente del Consiglio dei ministri, con uno o più decreti, abbia stabilito che ai procedimenti suddetti non si applicano le disposizioni del citato art. 20. Il fatto che nel caso in esame si faccia questione di provvedimenti assoggettati a "contingentamento" o a "parametri numerici" o a "criteri di programmazione" non preclude certo l'applicazione della disciplina relativa al  silenzio -  assenso : sul piano letterale, perché l'art. 20 si riferisce ai "procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi; con un richiamo quindi alla macro categoria dei provvedimenti amministrativi che appare comprensivo di tutti gli atti di natura autorizzatoria (ad eccezione delle materie di cui all'art. 20, comma 4, e fatto salvo, ovviamente, il campo d'intervento dell'art. 19 sulla attività private sottoposte a regime di liberalizzazione); sul piano logico, perché non si spiegherebbe come mai l'art. 19 della l. n. 241 del 1990 consideri anche casi nei quali per il rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato sono previsti limiti o contingenti complessivi, o specifici strumenti di programmazione settoriale, allo scopo di escludere esplicitamente detti casi dall'ambito di applicazione della disciplina in tema di d.i.a., e viceversa all'art. 20 il legislatore, ove intenzionato, a negare l'applicazione dell'istituto del  silenzio   assenso ai procedimenti soggetti a contingentamento, non abbia ritenuto di introdurre una previsione analoga menzionandola: il fatto è che se si raffrontano le formulazioni degli art. 19 e 20 della l. n. 241 del 1990, su questo aspetto specifico, non sembrano esservi ragioni per concludere che ai casi soggetti a contingentamento non si applica non solo la d.i.a. ma neppure il  silenzio -  assenso .

Autorità:  T.A.R.  Cagliari  Sardegna  sez. II
Data:  12 maggio 2008
Numero:  n. 943

Formatosi il  silenzio   assenso su una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una costruzione edilizia (assentibile con mera autorizzazione, o con d.i.a.), il competente ufficio comunale può pronunciarsi sulla domanda solo previo annullamento in sede di autotutela del  silenzio   assenso  così formatosi, cui può ricorrere solo ove sussista un prevalente interesse pubblico alla rimozione dell'  assenso implicito (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata) e con il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241 del 7 agosto 1990.

PORTATA DEL SILENZIO ASSENSO
Autorità:  Consiglio Stato  sez. VI
Data:  15 aprile 2008
Numero:  n. 1751

La disposizione di cui all'art. 20 della l. n. 241 del 1990 si riferisce a provvedimenti di natura autorizzatoria, con cui la pubblica amministrazione conferisce al destinatario la facoltà di esercitare un diritto o un potere che preesiste all'autorizzazione stessa, pur avendo carattere solo potenziale e restando la relativa espansione impedita fino a quando l'autorità competente accerti che sussistano le condizioni per il suo esercizio o, quantomeno, l'assenza di ragioni a ciò contrarie.

Autorità:  Consiglio Stato  sez. IV
Data:  31 dicembre 2007
Numero:  n. 6814

L'istituto del  silenzio   assenso di cui all'art. 20, l. 7 agosto 1990 n. 241 non è applicabile nei procedimenti preordinati al reclutamento del personale militare, atteso che in questi casi non risulta coinvolta l'iniziativa economica privata, gli atti dell'amministrazione militare sono espressivi di ampia discrezionalità tecnica a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo e in ogni caso lo stesso art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990 cit. espressamente esclude l'applicabilità del suddetto istituto agli atti e ai provvedimenti riguardanti la difesa militare.

SILENZIO ASSENSO E CADUCAZIONE IN AUTOTUTELA

Autorità:  Consiglio Stato  sez. V
Data:  20 marzo 2007
Numero:  n. 1339

Ai sensi dell'art. 20 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, come riformulato dall'art. 3 comma 6 ter, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80, il  silenzio   assenso , formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza, non può essere considerato dall'amministrazione tamquam non esset ma, prima dell'adozione del provvedimento negativo espresso, deve formare oggetto di provvedimenti caducatori nella via dell'autotutela.

Autorità:  Consiglio Stato  sez. V
Data:  22 giugno 2004
Numero:  n. 4355

Nel caso in cui si sia formato il  silenzio   assenso rispetto ad una domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorità comunale può procedere, ai sensi dell'art. 20 comma 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, all'annullamento dell'autorizzazione assentita sussistendo i presupposti per emettere un atto di autotutela, ma non emettere un diniego espresso.

 

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