contumacia costituzione e comparizione della parte nel processo

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La contumacia è la condizione processuale nella quale si viene a trovare la parte che non si costituisca legalmente nel giudizio civile ove la contro parte processuale (di norma l'attore) intenda proseguire la causa in assenza del contraddittore che sia stato messo legalmente in condizione di partecipare al processo.
 
La contumacia viene dichiarata dal giudice nella prima udienza dopo che sia stata verificata in particolare la regolare chiamata in giudizio della parte convenuta mediante la corretta notificazione dell'atto di citazione (cfr. l'art. 183 cpc 1° comma).
Ove vi siano difetti della notificazione dell'atto di citazione o del contenuto dell'atto di citazione che ne importino la nullità, prima di dichiarare la contumacia, il giudice ordinerà all'attore di procedere con il rinnovo dell'atto di citazione ovvero con l'integrazione dello stesso.
 
Solo in caso di effettuazione del rinnovo o dell'integrazione richieste dal giudice, alla successiva udienza, dichiarerà la contumacia del convenuto, sempre che lo stesso non si sia costituito entro la nuova udienza.
 
La contumacia del convenuto viene dunque dichiarata dal giudice qualora lo stesso sia stato messo in condizione di partecipare al processo e ciononostante non si sia costituito nè entro il termine di venti giorni dall'udienza (a pena di decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali e chiamata di terzo nonchè dalla possibilità di sollevare eccezioni di incompetenza o di difetto di giurisdizione) nè successivamente all'udienza.
 
La mancata formale dichiarazione della contumacia, peraltro, non importa, come conseguenza, la nullità della sentenza successivamente emessa.
 
Diversa dalla contumacia è la condizione della parte che si sia regolarmente costituita in giudizio e che successivamente non presenzi all'udienza non comparendo. In tale caso è possibile, in dipendenza del contegno assunto dalla contro parte processuale, la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione.
 
In particolare, se nessuna della parti costituite compare alla prima udienza o a un'udienza successiva, la causa viene rinviata ad altra udienza. Ove neppure alla successiva udienza le parti compaiano, la causa, a seguito delle modifiche apportate all'art. 181 cpc dal D.L. n. 112 del 25 6 2008, viene cancellata dal ruolo con conseguente immediata estinzione (in precedenza l'estinzione si verificava, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo, solo laddove il giudizio non fosse stato riassunto nel termine di un anno).
 
In caso di mancata comparizione del solo attore, ove il convenuto non chieda che si proceda in assenza di lui, la causa sarà rinviata ad altra udienza e successivamente cancellata dal ruolo (con conseguente estinzione del giudizio immediata) ove l'attore non compaia neppure a questa seconda udienza.
 
In caso di mancata comparizione del convenuto, regolarmente costituito, naturalmente il processo proseguirà sino al suo esito naturale.
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