Gli obblighi di informazione degli intermediari finanziari

Le SSUU, con la sentenza n 26724 del 2007, hanno risolto il problema relativo alla sorte del contratto concluso da intermediari finanziari con i propri clienti nel caso in cui i primi non abbiano correttamente ed esattamente assolto all'obbligo di informazione sui medesimi gravante a mente delle disposizioni di cui all'art. 6 della L. n. 1 del 1991 (oggi trasfuso nel D.Lgs. n. 58 del 1998). Detta disposizione, infatti, prescrive, a carico degli intermediari finanziari, obblighi di preventiva informazione in ordine alla situazione finanziaria del cliente ed in ordine ai rischi ed alle implicazioni connesse alle operazioni finanziarie proposte; si tratta, ha osservato la Suprema Corte, di obblighi che gravano sull'intermediario finanziario sia all'atto della stipula del contratto di intermediazione finanziaria sia nel corso della sua esecuzione. Ciò posto,la Suprema Corte si occupa, nello specifico, di chiarire se l'inadempimento dell'intermediario finanziario agli obblighi di informazione sul medesimo gravanti in fase prenegoziale possa determinare la nullità del contratto conseguentemente stipulato. In particolare, il dubbio origina dalla natura imperativa delle norme che tali obblighi contemplano e dal fatto che la loro violazione potrebbe integrare il presupposto richiesto dal 1° comma dell'art. 1418 c per la c.d. nullità virtuale. La Suprema Corte, non discostandosi dall'orientamento precedentemente espresso (si veda la sentenza n. 19024 del 2005), nega che la violazione di norme comportamentali sia pure poste a tutela di interessi generali e, perciò, qualificate come imperative, possa determinare la nullità del contratto a mente del 1° comma dell'art. 1418 cc; tale ultima norma, infatti, secondo la Corte, si riferisce ad elementi intrinseci o strutturali del contratto e può estendersi a norme che si riferiscano, in via generale, alla possibilità di concludere un certo tipo di contratto (si pensi all'assenza di autorizzazioni amministrative o al difetto di legittimazione a contrarre da parte di uno dei contraenti) ma non può spingersi, in difetto di espressa previsione di legge (ex art. 1418 terzo comma), sino a ricomprendere violazioni che si riferiscano al comportamento dei contraenti nella fase prenegoziale. Sotto tale prospettiva, rileverà, invece, ove non sussistano i presupposti per l'esperimento di azioni annullatorie o di rescissione contrattuale, la responsabilità precontrattuale dell'intermediario finanziario che non potrà escludersi per il sol fatto dell'intervenuta stipula del contratto di intermediazione finanziaria.
 
Criteri generali.
Art. 21 d.lg. n 58 del 1998
1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attivita' (1).
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati (2).
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.
(1) Comma modificato dall' articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262; il citato articolo 14, comma 1, lettera a) è stato successivamente abrogato dall'articolo 10, comma 6, della legge 6 febbraio 2007 n.13 (Legge comunitaria 2006) e sostituito dall' articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.
(2) Comma inserito dall' articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.
 
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