i danni riflessi dei congiunti della vittima

I danni riflessi dei congiunti della vittima primaria di un infortunio con conseguenze non letali, la risarcibilità dei danni da rimbalzo conseguenti ad infortunio sul lavoro 
 
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La questione della risarcibilità dei danni subiti iure proprio dai congiunti di una vittima di infortunio è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556/2002 ed il contrasto è stato in sostanza determinato dal comprensibile timore della giurisprudenza contraria alla risarcibilità di estendere eccessivamente l’area del danno risarcibile.
 
Il risarcimento del danno che compensa il pregiudizio della vittima primaria, infatti, non può non incidere anche sulla vita degli stretti congiunti, con la conseguenza che il danno di questi non può in alcun modo discendere di per sè dalla gravità dell'infortunio ma deve essere, ad avviso di chi scrive, specificamente allegato e provato.
 
Inoltre, come precisato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, occorrerà stabilire quali siano i congiunti meritevoli di essere risarciti giacchè: a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente more uxorio); b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
 
Ciò detto in via generale con riferimento ai danni delle vittime secondarie derivanti da fatto illecito, occorre verificare se tali principi possano estendersi al caso dell'infortunio sul lavoro subito da un lavoratore dal quale sia derivata un'invalidità permanente grave.
 
Si ricorda che il regime d'esonero della responsabilità datoriale che discende dal dpr 1124/65 subordina la pretesa risarcitoria diretta del lavoratore (vittima primaria) all'esistenza di un fatto illecito del datore di lavoro. In tale prospettiva il fatto causativo del danno risarcibile direttamente da parte del datore di lavoro non è solo un inadempimento contrattuale ma un inadempimento contrattuale che configura un illecito penalmente rilevante e perseguibile d'ufficio.
 
Da tali premesse discende che i danni degli strtti congiunti, ove risarcibili, sarebbero collegati ad una fattispecie complessa costituita da un inadempimento contrattuale costituente illecito penale.
 
Ad avviso di chi scrive, la sola via concessa agli stretti congiunti per conseguire, iure proprio, un risarcimento del danno è quella di promuovere un'azione extracontrattuale sul presupposto che il fatto dell'inadempimento datoriale costituisce anche un fatto illecito.
 
Laddove, infatti, la domanda degli stretti congiunti fosse bassata unicamente sull'inadempimento contrattuale datoriale non vi sarebbe alcun inadempimento diretto nei loro confronti non potendo ritenersi che gli stretti congiunti siano terzi protetti dal contratto di lavoro così come talvolta riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità ad esempio nei contratti di spedalità.
 
Ulteriore corollario di tale impostazione è che la domanda di risarcimento degli stretti congiunti, pur trovando occasione nel rapporto di lavoro, va qualificata come domanda di risarcimento da illecito extracontrattuale e, come tale, proposta al giudice ordinario e non al giudice del lavoro. 


Cassazione civile    sez. un. 01/07/2002 N 9556


Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto).


L'identificazione dei congiunti ai quali spetta il risarcimento del danno morale derivante da fatto illecito a danno di persona che abbia subito delle lesioni, trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente "more uxorio"), mentre la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.


...Può finalmente passarsi all'esame del secondo motivo del ricorso principale (in ragione del quale la causa è stata rimessa a queste S.U.), con il quale i coniugi SCOPPA-GIORDANO, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentano che non sia stato loro riconosciuto il danno non patrimoniale in quanto prossimi congiunti del minore offeso con gravi lesioni personali da un fatto costituente reato.
Tale diniego è stato motivato nell'impugnata sentenza ritenendo "non risarcibile il pregiudizio non patrimoniale per le lesioni riportate da un prossimo congiunto, non derivando tale pregiudizio in via diretta ed immediata dall'illecito, ma essendo un mero riflesso della menomazione e della sofferenza, subite dall'infortunato".
La doglianza è fondata. Al riguardo, va innanzi tutto ricordato che un orientamento della giurisprudenza di questa Corte, fino a qualche anno fa pressoché pacifico, esclude che i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorché minore di età, abbiano diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, che peraltro viene riconosciuto nel caso di morte della vittima (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1421; 17 novembre 1997, n. 11396; 17 ottobre 1992, n. 11414; 16 febbraio 1988, n. 6854; 21 maggio 1976 n.1845; 13 aprile 1973 n. 1056; 25 maggio 1972 n. 1658; 15 ottobre 1971 n. 2915; 23 febbraio 2000 n. 2037).
In questo quadro risulta isolata la decisione della Cassazione penale 2 novembre 1983 n. 9113, secondo cui se i postumi invalidanti sono talmente gravi da determinare la perdita delle più importanti funzioni e capacità dell'individuo, sì che egli si riduce ad una mera vita vegetativa, il danno morale dei prossimi congiunti è danno risarcibile, dovendosi un tale stato assimilarsi alla morte dell'offeso, con conseguente pregiudizio morale ricadente in modo diretto ed immediato sui parenti.
Le ragioni addotte a sostegno di questo orientamento sono sinteticamente espresse proprio nell'ultima delle decisioni elencate (n. 2037-2000) nei termini seguenti.
Innanzi tutto, la risarcibilità viene esclusa in virtù del principio fissato dall'art. 1223 c.c. (applicabile all'illecito extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.), che vuole ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata del fatto. La lesione fa soffrire immediatamente e direttamente il danneggiato, mentre per i prossimi congiunti i danni morali sono una conseguenza mediata e indiretta del fatto e, come tali, non risarcibili.
Inoltre, la finalità di prevenzione e repressione costantemente sottesa ai danni non patrimoniali induce a privilegiare un'opzione interpretativa diretta a limitare l'applicazione degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. alle sole persone offese dal reato, anche considerando che, altrimenti, il danno costituirebbe un duplicato di quello già riconosciuto alla vittima primaria dell'illecito.
Non manca infine una considerazione più generale e di politica del diritto, rappresentata dalla esigenza "di impedire nella presente materia a carico del danneggiante alluvionali effetti a cascata, esigenza avvertita anche nella legislazione di altri Stati".
Da questo orientamento si è per prima discostata la sentenza della Terza Sezione Civile 23 aprile 1998 n. 4186, ove si rinviene una accurata e puntuale confutazione delle considerazioni tradizionali.
La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni morali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita da una rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili e dall'inquadramento del danno morale sofferto dai prossimi congiunti del soggetto leso, nel danno riflesso o di rimbalzo.
I passaggi logici possono cosi sintetizzarsi:
si afferma che il nesso di causalità fra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (precisando che la "c.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale", oltre che una teoria causale è anche una teoria dell'imputazione del danno). Ne risulta insufficiente il riferimento al disposto dell'art. 1223 c.c. per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso. Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, si è fatto riferimento alla figura del c.d. danno patrimoniale riflesso, sulla scorta della giurisprudenza francese, che parla di "danni da rimbalzo", ovvero di "dommages par ricochet" che colpiscono i proches della vittima, riconoscendo la risarcibilità delle lesioni di diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, ma in significativo rapporto con lui (Cass. 7 gennaio 1991, n. 60, nel caso di richiesta di danni patrimoniali da parte di un marito, costretto ad abbandonare la sua attività per assistere la moglie invalida).
Il principio applicato è sempre quello della regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l'altro coniuge, cagionandogli l'impossibilità di tali rapporti (Cass. 11 novembre 1986, n. 6607). Inoltre con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto e ciò con riferimento non solo al danno patrimoniale (danno-conseguenza), ma anche allo stesso danno biologico (danno-evento, rientrante pur sempre nell'ambito dell'art. 2043 c.c.) (Cass. 17-9-1996, n. 8305).
La conclusione è che se il danno morale dei congiunti della vittima di una lesione può rientrare nell'ambito dei danni riflessi, non vi è un ostacolo alla risarcibilità per effetto della sua intima struttura.
A questo punto la sentenza è passata ad esaminare se un ostacolo possa essere costituito dalla struttura e-o dalla funzione della norma che lo prevede e, cioè, dell'art. 2059 c.c. e dal combinato disposto di tale articolo e dell'art. 185 c.p. (che trovasi sotto il titolo delle "sanzioni civili") prende atto che il recente ed incontrastato orientamento della giurisprudenza penale distingue tra la persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) - che è titolare del bene giuridico tutelato dalla norma - ed il danneggiato civile - che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno, non necessariamente coincidente con la persona offesa - al quale è riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile.
Alla stregua di questa impostazione ed ammessa, quindi, la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno patrimoniale ad ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, riconosce detta legittimazione relativamente al danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l'abbia subito (e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato (cfr. in tema di reato plurioffensivo ex art. 449 c.p. la recentissima pronuncia di queste Sezioni Unite 21 febbraio 2002, 2515).
Infine, viene affrontata la questione se la pretesa irrisarcibilità possa conseguire alla particolare natura o funzione del danno di cui all'art. 2059 c.c. ed esaminati gli orientamenti dottrinali affermati al riguardo, si conclude che qualunque natura si riconosca al risarcimento del danno morale, essa risulta perfettamente compatibile, se non addirittura rafforzativa, con la tesi proposta. Se, infatti, gli si attribuisce natura risarcitoria o satisfattiva dovrà riconoscersi l'equità della corresponsione di un risarcimento ad ogni soggetto danneggiato, in via diretta o riflessa.
Se si opta per la funzione punitiva, il risarcimento anche del danno subito dai congiunti, insieme a quello sopportato dalla vittima, non comporta alcuna ingiusta duplicazione della punizione del colpevole, atteso che la "punizione" in questione non è quella penale pubblicistica, ma quella privata accordata al danneggiato civile;
pertanto esisteranno tante pene da pagare, quanti sono i danni morali conseguenti al reato. A questo indirizzo innovativo, si sono uniformate tutte le successive pronunce della Terza Sezione (19 maggio 1999 n. 4852, 1 dicembre 1998, n. 13358, 9 maggio 2000, n. 5913, 27 luglio 2001, n. 10291).
Chiariti così i termini del contrasto, le Sezioni Unite ritengono di comporlo optando per la seconda soluzione, quella della risarcibilità del danno morale patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, completata e rafforzata dalle seguenti considerazioni.
È innanzi tutto significativo che la giurisprudenza, nell'intento di impostare correttamente il problema, faccia fondamentalmente riferimento all'art. 1223 c.c., sia per la tesi più restrittiva che per quella estensiva più recente; e, soprattutto, che l'orientamento qui accolto inquadri il danno morale del congiunto nella figura del c.d. danno riflesso o di rimbalzo, rientrante nella previsione del suddetto art. 1223 che, secondo tale costruzione, contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale. Ma ad un ulteriore approfondimento, sembra doversi riconoscere che la nozione dei c.d. danni riflessi o mediati non evidenzia una differenza sostanziale e-o eziologica con i danni diretti, ma sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle c.d. vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria. La dottrina ha già chiarito che la questione della causalità di fatto è regolata dagli artt. 40 e 41 c.p. e non dall'art. 1223 c.c., il quale attiene all'oggetto dell'obbligazione risarcitoria sul presupposto di un fatto dannoso completamente definito e, quindi, riguarda il problema della selezione dei danni risarcibili e non quello del nesso causale. In termini di causalità, infatti, il rapporto esistente tra il fatto del terzo ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto da causa ad effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Non vi sono eziologie diverse tra il caso della morte e quello delle semplici lesioni perché in entrambe le ipotesi esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto), anch'essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale. Ed in effetti esiste una recente pronuncia sempre della stessa Sezione che pur inserendosi nel filone giurisprudenziale innovativo, ha ritenuto inconsistente "il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito dall'art. 1223 c.c. (argomento della causalità diretta ed immediata), in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto". Ed ha aggiunto "come contributo alla chiarificazione della problematica, che appare fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convivente e-o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno conseguenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico-morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo" (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1516).
Questa impostazione, allargando le frontiere del danno risarcibile, sembra tuttavia aggravare il problema - fortemente sotteso nell'orientamento opposto ma comunque rispondente ad una reale esigenza di politica giudiziaria, "dell'allargamento a dismisura dei risarcimenti di danno morale". Questione complessa e ben presente alla riflessione di questa Corte, fin dalla inaugurale sentenza n. 4186-98, ma ivi ritenuta un posterius da risolvere "come per il danno patrimoniale o biologico riflesso dei prossimi congiunti, non solo sulla base di una rigorosa prova dell'esistenza di questo danno, evitando di rifugiarsi dietro il "notorio", ma anche alla stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)". Ed allora l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello della individuazione delle c.d. vittime secondarie; problema accennato nella citata sentenza n. 4186-98 accomunandolo a quello del nesso causale, ma senza un particolare approfondimento e, soprattutto, ritenendolo anch'esso un posterius laddove, sotto il profilo logico-giuridico, costituisce invece un prius, attenendo all'interesse ed alla legittimazione ad agire.
Il tema non è nuovo, essendo stato ampiamente dibattuto con riferimento alla liquidazione del danno morale conseguente alla morte del congiunto. La questione ha acquistato, però, ulteriore spessore in relazione alla risarcibilità dei danni morali anche per le lesioni subite dal familiare. Infatti, per un verso si è ampliata l'area della risarcibilità, per altro verso si sono poste le basi perché possa discutersi della liquidazione di danni morali ai terzi anche in ipotesi diverse da quella delle lesioni personali, quali, ad es., l'ingiuria o la diffamazione.
Il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno, pur nella varietà degli approcci, è quello della titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto. Questa situazione qualificata di contatto, la cui lesione determina un danno non patrimoniale, identifica dunque la sfera giuridica di coloro che appaiono meritevoli di tutela e al tempo stesso costituisce limite a tale tutela.
Specificando ulteriormente il criterio, con riguardo ai risultati del dibattito, si osserva: a) l'individuazione della situazione qualificata che dà diritto al risarcimento trova un utile riferimento nei rapporti familiari, ma non può in questi esaurirsi, essendo pacificamente riconosciuta, sia in dottrina che nella giurisprudenza, la legittimazione di altri soggetti (ad es. la convivente more uxorio); b) la mera titolarità di un rapporto familiare non può essere considerata sufficiente a giustificare la pretesa risarcitoria, occorrendo di volta in volta verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito e in che misura la lesione subita dalla vittima primaria abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento.
Del resto la stessa Corte Costituzionale, con riguardo ai limiti soggettivi di risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., aveva chiarito che in quella ipotesi, essendo il danno patito dal terzo eccezionalmente risarcibile sul solo presupposto di essere stato cagionato da un fatto illecito penalmente qualificato, "la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxorio) (sent. n. 372 del 1994).
Tirando i fili del discorso e concludendolo, il contrasto devoluto all'esame di queste Sezioni Unite viene composto affermando il seguente principio di diritto: "Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile".
Non è superfluo aggiungere che questa conclusione appare in sostanziale sintonia con la risoluzione adottata dal Consiglio di Europa il 14 marzo 1975 (Rèsolution (75) 7 "rèlative à la rèparation des dommage en cas de lesions corporelles e de dècès", che ha indicato, per gli Stati che ammettono questa forma di risarcimento e al fine di uniformare i principi, i criteri per il riconoscimento dei danni da lesione corporale del prossimo congiunto.
Al punto 13 è previsto, con formula peraltro eccessivamente restrittiva, che "il padre, la madre e il congiunto della vittima che, in ragione di una lesione all'integrità fisica o psichica, subiscano delle sofferenze psichiche per le lesioni fisiche o psichiche delle quali è stata oggetto la vittima stessa, non possono ottenere un risarcimento di questo pregiudizio che in presenza di sofferenze di carattere eccezionale; altre persone non possono pretendere tale risarcimento".
Ed, inoltre, con il disegno di legge n. 4093 "Nuova disciplina in materia di danno alla persona", noto anche come "Progetto ISVAP" che prevede la risarcibilità del danno morale dei prossimi congiunti in ipotesi di lesione dell'integrità psicofisica del danneggiato pari o superiore al 50% di invalidità.
In entrambi i casi, viene riconosciuto il principio della legittimazione ad agire dei congiunti della vittima di lesioni personali, limitandone però l'operatività al caso di lesioni e-o sofferenze di particolare gravità. Orbene, tornando all'esame del secondo motivo del ricorso principale, esso va accolto poiché il giudice di appello, negando il danno morale ai congiunti più prossimi (genitori) del minore gravemente leso, ha statuito in modo difforme dal principio sopraenunciato.
Composto il contrasto devoluto alla competenza di queste Sezioni Unite, gli atti sono restituiti alla Sezione di provenienza per l'esame degli ulteriori motivi (primo del ricorso principale e quinto di quello incidentale, ambedue attinenti al quantum risarcitorio), ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., e per la regolamentazione delle spese del grado.
 
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