I patti successori, disciplina giuridica e casi

I patti successori si distinguono in istitutivi, dispositivi e rinunciativi e sono vietati, con l'espressa eccezione del patto di famiglia , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 458 cc che sanziona tali pattuizioni con la nullità.

I patti successori istitutivi vengono posti in essere dal de cuius che, con atto inter vivos, dispone della sua successione, mediante istituzione d'erede o mediante legati.

I patti successori dispositivi e rinunciativi sono posti in essere dal futuro erede che, con atto inter vivos, dispone dei diritti successori non ancora acquisiti ovvero vi rinuncia.

Si distinguono, inoltre, i patti successori reali con i quali i diritti successori o la successione vengono disposti con effetto immediato, dai patti successori obbligatori con i quali si assume il relativo impegno obbligatorio; in tali ipotesi, ferma la nullità del patto, si discute in ordine agli effetti prodotti dalla nullità del patto obbligatorio sul successivo eventuale atto esecutivo. Le tesi che sono state proposte sono la nullità per illiceità del motivo determinante dell'attribuzione o della rinuncia ovvero l'annullabilità per errore essenziale.

Vi sono, poi, peculiari istituti giuridici che possono prestarsi all'elusione del divieto dei patti successori: si tratta della donazione a cuasa di morte, del contratto a favore di terzo con effetti dalla morte dello stipulante ex art. 1412 cc, del mandato post mortem.

Una fattispecie tipizzata dal legislatore di patto successorio nullo, è quella del testamento reciproco; al riguardo, in giurisprudenza la questione si pone soprattutto con riferimento alle reciproche attribuzioni contenute in schede testamentarie distinte laddove non è agevole stabilire se vi sia stato un reciproco accordo da parte dei testatori, con le conseguenze di cui all'art. 458 cc, ovvero se la reciprocità delle disposizioni sia solo occasionale. 
 
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