Il contratto a favore di terzi

Il contratto a favore del terzo, una ricostruzione dell'istituto alla luce degli snodi giurisprudenziali e di dottrina più significativi, l'ammissibilità del contratto a favore di terzo con riferimento ai diritti reali e la configurabilità del contratto di opzione a favore di terzo
 
Approfondimento a cura di
 
 
Avvocato del Foro di Belluno
 
 
 
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E valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Così esordisce l’art. 1411 c.c. nel disciplinare il contratto a favore di terzo: un contratto, cioè, mediante cui le parti possono volontariamente inserire una clausola (stipulazione) grazie alla quale gli effetti si producono in via diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo; si tratta di uno o più effetti favorevoli di un contratto, che sarebbero destinati a prodursi in capo allo stipulante, ma che vengono deviati verso la sfera giuridica di un terzo.
 
Non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico, ma è necessario che la prestazione sia stata prevista dai contraenti come elemento del sinallagma (Trib. Milano, Sez. III, 10/11/2009). Tale stipulazione è valida, purché sia legata ad un interesse apprezzabile dello stipulans, anche di natura meramente morale o affettiva (Gazzoni), la quale, ad ogni modo, non può mancare, pena la nullità della stessa stipulazione. L’interesse può giustificarsi perché, ad esempio, il promittente, mediante il contratto in favore del terzo, vuole estinguere una prestazione obbligatoria nei confronti di quest’ultimo (causa solvendi), oppure vuole eseguire una controprestazione a fronte di una prestazione che il terzo compie nei suoi confronti e che si fonda su un autonomo ed estraneo rapporto tra di loro, o, ancora il promittente può voler effettuare, semplicemente, una liberalità (causa donandi), realizzando in tal modo una donazione indiretta ex art. 809 c.c.

Oltre al rapporto di valuta fra terzo e promittente, deve trovare una giustificazione causale anche il rapporto di provvista tra stipulante e promittente (causa interna). Tramite il contratto a favore di terzi, il promittente può estinguere una preesistente obbligazione nei confronti dello stipulante stesso, ovvero  assumere un’obbligazione dietro corrispettivo, ma può anch’egli, come il promittente, compiere un mero atto di liberalità.

Il contratto a favore di terzo rappresenta, a ben vedere, una deroga rispetto al principio di relatività sancito dall’art. 1372 c.c., ai sensi del quale “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Tale deroga è ammissibile in quanto trattasi di effetti esclusivamente favorevoli in capo al terzo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di rifiutarli (Bianca).

Tale contratto, si precisa, rappresenta un paradigma, uno schema contrattuale e non un’autonoma tipologia.

In esso dobbiamo distinguere tre parti: il promittens, il quale si obbliga alla prestazione in favore del terzo; lo stipulans, che designa la persona del terzo e nel cui patrimonio di regola gli effetti si sarebbero dovuti produrre, ove non fosse stata conclusa la stipulazione. Il terzo, che è estraneo alla conclusione del contratto; egli, difatti, non è parte, né in senso formale, né sostanziale, ma assume la veste di creditore della prestazione e, di conseguenza, non è necessaria la sua accettazione, ma l’acquisto del diritto dedotto nel contratto si verifica per effetto della sola stipulazione conclusa tra stipulans e promittens, i quali risultano gli unici soggetti vincolati per le prestazioni convenute, ex art. 1411 comma 2 c.c.: “Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione” (e così è ribadito da uniforme giurisprudenza: cfr, ad esempio Cass. civ. sez. III, 20 gennaio 2005, n.1150).

Il terzo può rifiutare il beneficio, ex art. 1411 comma 3 c.c.: in tal caso, la prestazione rimane, con effetto fin dalla conclusione del contratto, a beneficio dello stipulante, salvo che risulti diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. Il rifiuto non ha carattere impeditivo (si impedisce l’acquisto di un diritto), bensì eliminativo, con efficacia ex tunc, dei diritti già acquistati al momento della stipulazione. Si differenzia dalla rinunzia, che è una dichiarazione di volontà volta alla dismissione, con effetti ex nunc, della titolarità di un diritto: il titolare di un diritto manifesta, cioè, la volontà di abbandonare il bene. Il rifiuto eliminativo, al contrario, non comporta la dismissione ex nunc di un diritto di cui si ha la titolarità, ma la cancellazione sin dall’origine di un effetto che si è prodotto nella sfera del rifiutante.

Il terzo può, altresì, dichiarare di voler profittare della stipulazione in suo favore, ma tale dichiarazione, che può risultare anche per facta concludentia, non consiste in una accettazione ed ha la sola funzione di impedire la modifica o la revoca della stipulazione stessa da parte dello stipulante (ex art. 1411 comma 2 c.c.) e di consumare il potere di rifiutare. Dottrina e giurisprudenza minoritaria ritengono che il contratto di cui agli artt. 1411 e ss. c.c. produca immediatamente effetti tra stipulans e promittens e che la dichiarazione del terzo di volerne profittare rappresenti una mera condizione legale sospensiva, il cui verificarsi comporti l’acquisto da parte del terzo del diritto discendente dal contratto e l’irrevocabilità della stipulazione a suo favore (cfr. Cass.4/2/1988 n°1136; contra: Gazzoni). Questo orientamento dottrinale sostiene tale tesi in base ad una rigorosa interpretazione dell’art. 1372 co. 2 c.c. ed in base ad argomentazioni tratte dalla lettera della disposizione di cui all’art.1411 comma 2 c.c., in cui leggiamo che il terzo acquista il diritto “per effetto della stipulazione” e non dal momento della stipulazione. Inoltre, si prende in considerazione il comma terzo, in cui si interpreta il rifiuto come impeditivo dell’ingresso nella propria sfera giuridica di un diritto.

Si ribadisce che ci si trova innanzi alla fattispecie in questione quando si verifica una deviazione di un effetto contrattuale: il contratto deve modificare la sfera giuridica del terzo, attribuendogli un diritto che precedentemente non aveva. Non possiamo ritenere il configurarsi di un contratto a favore di terzo nei casi in cui si abbia un contratto che avvantaggi genericamente un terzo. Ad esempio, se Tizio stipula un contratto con un maestro di sci, affinché quest’ultimo impartisca lezioni alla moglie, è di facile intuizione capire che in tal caso i contraenti non hanno voluto incidere sulla sfera giuridica del terzo (la moglie di Tizio), bensì è la mera prestazione ad essere rivolta al terzo; si tratta di un contratto con prestazione al terzo, ove quest’ultimo rappresenta il punto di incidenza soggettiva della prestazione ed ove non si determina una deroga al principio di relatività, poiché gli effetti si producono tra le parti contraenti, senza che venga modificata la sfera giuridica del terzo. L’incidenza, insomma, è meramente materiale e non giuridica ed è una quaestio facti distinguere se il terzo sia beneficiario di una prestazione o di un diritto alla prestazione.

Interessante, in materia, è l’art. 1413 c.c., il quale si occupa dell’opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto. Il promittente, quindi, nel caso in cui il terzo lo convenga in giudizio o avanzi verso di lui pretese al pagamento, potrà opporre a quest’ultimo tutte le eccezioni che derivano dal contratto da cui il terzo deriva il suo diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/09/2008, n. 23844: “Nel contratto a favore di terzo, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito.”).

Il diritto cui si fa riferimento nell’art. 1413 c.c. è un diritto di credito, che racchiude in se stesso un obbligo di prestazione. Tuttavia, esistono altri diritti che non pongono a carico del terzo alcuna situazione negativa capace di ridurre la sua sfera giuridica, come, ad esempio, il diritto di opzione, che determina la crescita della sfera patrimoniale del titolare ed il cui acquisto è puro, senza svantaggi. “È ammissibile il contratto di opzione a favore di un terzo, nel caso in cui il soggetto promettente, piuttosto che obbligarsi (nella forma del contratto preliminare bilaterale o unilaterale) con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario -libero o no di accettarla- basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata.” In tal modo si è espressa la Cassazione civile, Sez. III, 01/12/2003, n. 18321.

Si dice che in caso di diritti reali non sia applicabile il 1411 c.c., in quanto un diritto reale porta spesso con sé oneri, carichi, spese. A tal proposito si scontrano due opposte teorie. Una prima, sostenuta da autori quali Majello, Bianca, Sacco, dubita della possibilità che il contratto possa produrre effetti reali in quanto, come sopra accennato, l’acquisto di un diritto reale, anche se effettuato senza corrispettivo può comportare oneri al terzo (quali ad esempio la custodia o la gestione del bene oggetto del diritto reale), mentre il contratto a favore del terzo non tollera oneri per quest’ultimo, in quanto deve essere a lui in toto favorevole; in secondo luogo si è osservato che il diritto attribuito deve sorgere per la prima volta a favore del terzo. Il contratto a favore del terzo, in altre parole, dovrebbe essere sempre dotato di efficacia costitutiva, cosa che non potrebbe avvenire se si trattasse di diritto reale.

Una tesi positiva, accolta da Capozzi, Girino, Moscarini, ammette, invece, la possibilità di un contratto a favore del terzo ad effetti reali, in quanto gli oneri derivanti da un diritto reale non escludono affatto il vantaggio per il terzo, dal momento che essi nascono in un momento successivo all’acquisto del diritto e sono connaturati a quest’ultimo; inoltre, il terzo ha sempre la possibilità di rifiutare l’acquisto.

Se la prestazione deve essere fatta al terzo post mortem dello stipulans (art. 1412 c.c.), quest’ultimo potrà revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria, anche qualora il terzo abbia già dichiarato di volerne profittare, salvo che lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca con atto unilaterale che deve essere comunicato al promittens o, secondo diverso orientamento, mediante accordo bilaterale con il terzo, esterno ed autonomo rispetto al contratto.
 
Quando lo stipulans rinuncia al potere di revoca, tale fattispecie si presta ad eludere il divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c. Parte di dottrina (Betti – Ferri)  sostiene che il contratto in esame avrebbe natura di atto mortis causa e sarebbe un’eccezione al divieto dei patti successori; altri (Santoro – Passarelli) sottolineano come, in realtà, nel contratto a favore di terzo l’attribuzione a quest’ultimo è immediatamente operante, con acquisto inter vivos del diritto,cosicché sarà solo la prestazione che andrà eseguita post mortem.

La stipulazione, infatti, deve ritenersi immediatamente operante a favore del terzo, come confermato dal fatto che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante (art. 1412 comma 2 c.c): ciò non potrebbe avvenire se il terzo acquistasse per successione dallo stipulante il diritto alla prestazione (solo chi ha già acquistato può trasmettere agli eredi).
 
Il contratto a favore di terzo va trascritto qualora abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, con eventuale annotazione, da un lato, della revoca dello stipulante e, dall’altro, del rifiuto del terzo. Se il rifiuto o la revoca determinano l’estinzione della prestazione ex art. 1411 c.c., in tal caso questi atti rappresentano l’avverarsi di una condizione risolutiva e, di conseguenza, vanno annotati, ex art. 2655 c.c., a margine della trascrizione. Se, invece, il rifiuto o la revoca comportano che la prestazione rimanga a beneficio dello stipulante, si determina uno spostamento soggettivo nella titolarità dei diritti trasferiti e, in tal caso, la semplice annotazione non basterebbe a configurare in capo allo stipulante la titolarità del diritto, poiché, essendo il sistema dei registri immobiliari basato sulle persone e non sui beni, nessuna trascrizione risulterebbe a nome dello stipulante. Quindi, sarebbe necessaria una trascrizione contro il terzo in favore dello stipulante.
 
L’adesione, invece, non è suscettibile di trascrizione perché non viene ad incidere sulla produzione degli effetti reali, ma solo sulla possibilità di revoca o di rifiuto da parte del terzo (Gazzoni). Al contrario, è preferibile ritenere che l’adesione debba essere annotata a margine della trascrizione dell’atto di trasferimento (Capozzi). Questa adesione, infatti, non permette il verificarsi della condizione risolutiva quale è, rispetto all’acquisto, il rifiuto del terzo o la revoca dello stipulante.
 
In caso di trasferimento immobiliare il contratto, la revoca, il rifiuto dovranno rivestire la forma scritta. La regola generale seguita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, infatti, è quella secondo la quale la forma richiesta è quella del negozio – mezzo, non quella del negozio fine.
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