il danno da agonia - rassegna di giurisprudenza

"...il danno da agonia si identifica con il dolore provato da colui che è in grado di percepire lucidamente e consapevolmente l'avvicinarsi della fine, sia essa conseguenza di una lunga e dolorosa malattia, che frutto di un evento imprevisto..." l'evolversi della giurisprudenza di merito e legittimità

Approfondimento a cura di

Annamaria Villafrate

avvocato del Foro di La Spezia

 

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In medicina per agonia si intende il periodo di transizione tra la vita e la morte, in cui si assiste ad un rallentamento della circolazione sanguigna cui consegue un'insufficiente irrorazione cerebrale, e quindi una diminuzione o scomparsa dello stato di coscienza. L'agonia è quindi uno stato di sofferenza mentale o fisica estrema, che si identifica con il progressivo spegnersi delle funzioni vitali.
 
Del resto l'etimologia del termine agonia (dal greco  ἀγωνία) che significa gara, lotta, proprio come la battaglia estrema che il corpo mette in atto contro la morte, ma anche ansia, angustia che è lo stato psicologico che prova il soggetto, ci fornisce un'idea piuttosto chiara del termine. L'essere umano, tuttavia, contrariamente a certe convinzioni religiose ed etiche, non è fatto per soffrire, tanto che la reazione del corpo al dolore è quello di sottrarvisi.
 
Accade che il dolore tipico delle delle malattie terminali diventa permanente e inutile, perchè non c'è possibilità di sfuggirvi se non con la morte. Fortunatamente la giurisprudenza ha fatto propri tali concetti e ha iniziato a riconoscere, dapprima come voce di danno autonoma, successivamente come componente parziale o integrale del danno morale, il danno da agonia, che si identifica con il dolore provato da colui che è in grado di percepire lucidamente e consapevolmente l'avvicinarsi della fine, sia essa conseguenza di una lunga e dolorosa malattia, che frutto di un evento imprevisto.
 
Il riconoscimento più rilevante di questa voce di danno è senza dubbio da attribuire al TRIBUNALE VENEZIA, che con la sentenza 06.12.2004 oltre al danno morale propriamente inteso e al danno biologico, ha riconosciuto il "danno da agonia" come voce autonoma di danno non patrimoniale, scaturente dal protrarsi di una lunga e dolorosa agonia percepita dalla paziente, il cui impatto sulla sua qualità della vita è stato stato ritenuto dal giudice di primo grado "indubitabile". Nel procedere al riconoscimento delle varie voci di danno risarcibili, il Tribunale ha riconosciuto prima di tutte le altre voci di danno il danno direttamente sofferto dalla vittima, azionato iure hereditatis: "E dunque è il doloroso cammino e l’agonia della dante causa che a tal fine rileva. Limitare l’ambito del danno con sterile meccanicità, alla c.d. inabilità temporanea, la lunga durata della malattia, non appare al Tribunale ne’ congruo né sufficiente ... Deve farsi ora mente locale alla condizione psicologica, quand’anche come non allegato e non provato non apprezzabile in termini strettamente rilevanti dal punto di vista psico patologico, di persona che scopra, in un rapido succedersi: I) di essere affetta da carcinoma maligno e letale; II) di nulla poter fare a riguardo, salvo vivere l’agonia con dignità, nella consapevolezza della sostanziale inutilità della stessa e della evitabilità della medesima, il tutto come conseguenza della antigiuridicità manifesta dell’altrui condotta. Trattasi di danno risarcibile? La risposta non può che essere positiva. Trattasi certamente di danno non patrimoniale, in quanto non direttamente incidente sulla concorrenzialità dell’interessata sul mercato del lavoro e sulla capacità reddituale. Nulla che abbia a che fare con il danno emergente aut lucro cessante. Eppure N. Z. convisse, e a lungo, nella conflittualità disperata e nella consapevolezza della evitabilità degli eventi, quanto meno dal 1995, e ancora nel doloroso patimento di una patologia tempestivamente diagnosticabile; suo malgrado, e così condivise con i familiari, nella consapevolezza della di lei diligente quanto inutile sottoposizione a controlli diagnostici, prima l’incertezza del suo stato, poi la certezza del medesimo, lentamente abbandonando i propri affetti e la propria relazionalità, come la propria famiglia, sospesa tra inutili interventi invasivi della sua stessa qualità di donna, dubbi di improbabile guarigione, nel contesto di una ineluttabile e lenta agonia, non solo fisica ma anche mentale, nutrendo, con ogni ragionevolezza, la consapevolezza della morte, quale esito pressocchè certo di un doloroso cammino chirurgico e nella consapevolezza, quasi paradossale, come detto, della ragionevole evitabilità di tale assurdo esito. Siamo di fronte ad un danno autonomamente apprezzabile. Il protrarsi, per almeno quattro anni, di una dolorosa agonia, consapevolmente inutile, il cui impatto sulla qualità della vita della interessata non è seriamente dubitabile: questo il danno in commento. Un danno, appunto, non patrimoniale. Comunque lo si voglia definire. Danno, dunque, certamente connotato da uno spiccato effetto privativo: nella indiscutibile incidenza sulla qualità della vita, della capacità di relazionarsi, secondo parametri di normalità, con il contesto familiare e sociale.
Per gli amanti delle categorizzazioni e per i soloni nemici della c.d. duplicazione delle voci risarcitorie si aggiunge che:
- la nota categoria del c.d. danno esistenziale non pare a chi scrive esaurire l’impatto dannoso degli eventi descritti sub. c) sulla sfera giuridica della vittima; al certo ed evidente effetto spiccatamente privativo dal punto di vista della concorrenzialità sociale, del diritto di vivere spiegando tutte le proprie energie, ovvero quelle che una tempestiva diagnosi avrebbero consentito di realizzare, si aggiunge qualcosa di più.
Si tratta della consapevolezza di una ingiusta condanna a morte, una lenta inutile agonia; un danno, dunque, definibile come danno da agonia;
- che non v’è luogo di dubitare dell’autonomia della voce di danno in esame rispetto al danno morale da reato – lesioni gravissime – come liquidato sub. b
); Nadia Z., infatti, non ha soltanto sofferto, ex art. 2059 c.c., le dolorose conseguenze della malattia, in quanto più lunga della durata ragionevole della stessa nel caso di tempestiva diagnosi ed adempimento della prestazione; Nadia Z. ha convissuto con la consapevolezza della morte, tanto imminente quanto evitabile; riprendendo il proposto paragone, quello della condizione del soggetto condannato a morte, beh, v’è di più, nella specie, perché detta condanna era stata pronunciata nei confronti di un innocente; sicché sarebbe paradossale non cogliere la differenza onotologica tra il c.d. pretium doloris e la peculiare situazione di specie; altrettanto paradossale quanto sostanzialmente ingiusto non riconoscere autonoma apprezzabilità a tale voce di danno.
Peraltro, si tratta di un danno che non può non essere riconosciuto incidendo la lesione de qua su diritto soggettivi assoluti, di indubbia rilevanza costituzionale. In tale ottica il Tribunale ulteriormente liquida alla avente causa degli eredi l’importo, espresso in valori attualizzati e certo ottenuto con inevitabile ricorso a criteri equitativi, la somma complessiva di euro 200.000,00. Tanto alla luce della durata della descritta agonia; non trascurando il rapporto tra gli eventi, ormai ineluttabili, ma imposti dall’altrui incuria, e il senso inevitabilmente privativo della detta condizione, molto simile, come detto, ad una ingiusta ed illegale condanna a morte."
- CORTE DI CASSAZIONE – sezione Lavoro – sentenza n. 12326 del 27/05/2009 è  intervenuta per precisare che il danno d'agonia deve essere ricondotto, nello specifico, al danno morale e non al biologico, perchè per aversi danno biologico deve esserci vita, se questa viene meno, immeditamente dopo l'evento lesivo o a breve distanza, non c'è maturazione del danno stesso in capo al soggetto leso, il cui dolore però, per aver percepito lucidamente l'avvicinarsi della morte deve essere risarcito iure hereditatis. Questi i passi più significativi della motivazione sul punto: "Va ribadito in proposito – come già affermato da Cass., sez. 3^, 13 gennaio 2009, n. 458 – che il danno cd. “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita; ciò perchè la lesione dell’integrità fisica con esito letale intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo non è configurabile quale danno biologico dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita (Cass., sez. 3^, 30 giugno 1998, n. 6404); cfr. anche C. cost. n. 372 del 1994 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius o del danno alla salute subito da un familiare a causa dell’evento mortale. Ed in particolare Cass., sez. 3^, 28 novembre 2008, n, 28423, ha precisato che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “jure haereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 16 maggio 2003, n. 7632, secondo cui non è risarcibile la domanda di risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”, o danno tanatologico, proposta iure hereditatis dagli eredi del de cuius, in quanto la lesione dell’integrità fisica con verificarsi dell’evento letale immediatamente o a breve distanza di tempo dall’evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico, in quanto comporta la perdita del bene giuridico della vita in capo al soggetto, che non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione degli effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste."
- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, sentenza 08-04-2010, n. 8360 ha ribaltato l'interpretazione  fornita dalla Corte di appello, che aveva rigettato le richieste risarcitorie avanzate dalle eredi di un agricoltore, defunto a causa di una scarica elettrica che lo aveva colpito mentre era impegnato nel suo lavoro su un albero di noce. Discostandosi dall'interpretazione fornita dal Giudice di seconda istanza secondo cui: "ove la morte sopraggiunga immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo - la lesione viene a colpire non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita, del quale ultimo non può essere attribuita riparazione alcuna, qualora venga a mancare, con la morte, il soggetto che dovrebbe soffrire la perdita; e sollecitano una revisione della conforme giurisprudenza di questa Corte", la Cassazione ha  ritenuto che nel caso di specie, era necessario procedere ad un più attento esame della situazione, alla luce delle sentenze gemelle della Cassazione: "Va in primo luogo rilevato che l'auspicata revisione della giurisprudenza di questa Corte sul tema in oggetto vi è già stata, in data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, tramite una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo (Cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972 e n. 26973). La Corte di cassazione da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc, hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra. Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. Quanto al c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, "anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia, in consapevole attesa della fine";... sì da evitare "... il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega ... il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita" (Cass. S.U. n. 26972/2008, cit., 4.9; Cass. civ. S.U. n. 26973/2006, 2.14) ... La domanda di risarcimento dei danni morali subiti dalla vittima nel tempo che ha preceduto la morte, proposta dagli odierni ricorrenti a titolo ereditario, deve essere accolta, sulla base delle argomentazioni e della diversa qualificazione di cui sopra (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 28 novembre 2008 n. 28423; Cass. civ. Sez. 3^, 30 settembre 2009 n. 20949; Cass. civ. Sez. 3^, 19 gennaio 2010 n. 702)...
- CORTE DI CASSAZIONE, sez. Lavoro, sentenza 17.11.2011 – 16.02.2012, n. 2251 si è espressa sul tema del risarcimento del danno subito da un lavoratore, che negli anni settanta era stato dipendente presso una nota azienda veneziana di costruzioni navali, che faceva uso di amianto e che a causa della continua inalazione di questa sostanza era deceduto per mesoltelioma pleurico. Per il risarcimento del danno patito dalll'estinto hanno agito gli eredi iure hereditario. La domanda risarcitoria veniva accolta in primo grado e poi riformata dalla Corte d'Appello che ne dimezzava il quantum risarcitorio. Contro tale sentenza veniva adita la Corte di Cassazione la quale, premesso che il danno non patrimoniale doveva essere unitariamente riconosciuto, secondo i principi sanciti dalle famose sentenze gemelle, si esprimeva, sul danno da agonia, nei seguenti termini: "La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato come in caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivi un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che qualifica il danno biologico e ne determina l'entità sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la lesione (o, come nel caso di specie, la manifestazione conclamata della malattia) e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata (Cass. 18.01.11 n. 1072 e 14.02.07 n. 3260). Il risarcimento di tale danno (che è reclamabile dagli eredi) impone, pertanto, un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione automatica tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle particolarità del caso concreto (Cass. 21.04.11 n. 9238).
Il giudice di merito, pur dando atto che tra la diagnosi della malattia ed il decesso erano intercorsi due anni e tre mesi e che trattavasi di stato di malattia terminale ed incurabile, descrivendo la particolare e gravissima situazione medico-psichica in cui il F. era caduto, ha liquidato equitativamente, a titolo di risarcimento, 100 Euro per ogni giorno di malattia per il danno biologico, ridotti della metà per il danno morale. Circa le modalità di tale quantificazione, il giudice non ha, tuttavia, fornito alcuna specifica indicazione dell'iter logico seguito, né ha dato conto del criterio di valutazione adottato per quantificare il risarcimento dei gravi patimenti sopportati dalla vittima, salvo indicare un generico aumento degli importi adottati per il risarcimento del danno biologico negli uffici giudiziali del Triveneto. Tale carente valutazione integra il denunziato vizio di legittimità e impone l'accoglimento dei due indicati motivi di censura.
"
- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. III, sentenza  09/05/2011, n. 10107 ha ulteriormente confermato: "... il danno cosiddetto catastrofale - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia - è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis unicamente allorchè essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (confr. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754);
-  CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - sez. III - sentenza  n. 16/3/2012, n. 4229 ha smentito quella parte della giurisprudenza che, pur non intervenendo nel chiarire che cosa debba intendersi per "apprezzabile lasso di tempo tra l'incidente e la morte", negava il risarcimento del danno d'agonia a coloro che sopravvivevano qualche giorno rispetto all'evento lesivo, non ritenendolo un periodo sufficiente a far maturare in capo al soggetto leso il danno morale de quo. Sul punto ha quindi fornito la seguente motivazione: "Premesso che unitaria deve essere la eventuale liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce di SS.UU., 11 novembre 2008 n. 26972, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, l'affermazione secondo cui (pag. 12 della sentenza) il danno biologico permanente jure hereditatis non può essere riconosciuto "perchè la morte della congiunta si è verificata nel breve termine di 6 giorni dall'incidente" è chiaramente erronea, atteso che un periodo di sei giorni non è talmente breve da escludere la sofferenza della vittima, che sìa rimasta lucida durante l'agonia, essendo jus receptum che il danno non patrimoniale della vittima sia risarcibile quando intercorra un "apprezzabile" lasso di tempo tra l'incidente e la morte. I ricorrenti, d'altro canto, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, hanno fornito la prova che la vittima sia rimasta lucida durante l'agonia, producendo copie della cartella clinica e del diario clinico."
- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. III, sentenza 14 maggio 2012, n. 7499 - Con questa sentenza la Corte di Cassazione è intervenuta soprattutto per fornire criteri di quantificazione del danno più corretti rispetto a quelli utilizzati dalla Corte d'Appello, che aveva riconosciuto un danno non patrimaniale assolutamente irrisorio agli eredi della vittima di un incidente stradale, perchè morta dopo sole 12 ore dal sinistro. Proprio in virtù del brevissimo periodo di sopravvivenza e del tipo di lesioni riportate dalla vittima, tali da non consentirgli la percezione cosciente della fine della propria esistenza, il giudicante di secondo grado aveva riconosciuto un importo equitativo di soli € 1000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Queste le motivazioni della Suprema Corte nel contestare la quantificazione :" Di qui la "determinazione equitativa", che non regge, per il semplice motivo che effettivamente è irrisoria e, quindi, non congrua dal punto di vista logico-giuridico solo che si tenga presente che esso va pur sempre quantificato in riferimento al situazione della vittima, al fine di non rivelarsi meramente simbolica.
In altri termini, la quantificazione equitativa, come già precisato da questa Corte con giurisprudenza costante per casi del genere (v. Cass. n. 7632/03; Cass. n. 4980/06), va operata avendo presenti sia il criterio equitativo puro sia il criterio di liquidazione tabellare, purché essi criteri siano dal giudice adeguatamente personalizzati, ovvero adeguati al caso concreto.
Dall'altro, per il danno morale va affermato quanto segue. Con la sentenza n. 26972/08 le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto verificatosi tra le Sezioni, hanno avuto modo di statuire che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale inteso quale sofferenza fisica soggettiva causata dal reato, che si trasmette agli eredi. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevante ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (come quelli derivanti da lesioni personali e, come in questo caso, dalla morte di un congiunto).
Si tratta, infatti, di danno che si configura nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (par. 2.10, in motivazione), per cui nella categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
Questo orientamento ormai costituisce jus reception (da ultimo Cass. n. 7064/11) e va ribadito, per cui alla luce di esso si deve ritenere che non può giungersi a quantificazioni simboliche anche laddove le tabelle relative al danno biologico, che, per il caso di specie, stante la statuizione di questa Corte contenuta nella sentenza rescindente, va tenuto fermo, non costituiscano o non possono costituire il risultato minimo conseguibile derivante dalla applicazione delle tabelle stesse.
Peraltro, il giudice dell'appello non ha considerato che sia il danno biologico che quello morale, che ormai costituiscono una sola categoria di danno non patrimoniale, comprendono anche le sofferenze fisiche e morali sopportate dalla vittima che in questo caso è sopravvissuta dodici ore dal verificarsi del sinistro e con una sbrigativa motivazione ha desunto (v.p. 5 sentenza impugnata) che nella brevissima sopravvivenza del F.M. all'evento lesivo (appena dodici ore) nonché la gravità delle lesioni personali cui conseguì la morte" escludessero "una cosciente percezione del proprio stato di malattia durante la sopravvivenza", trascurando di considerare il pregiudizio sofferto e di cui, invece, si sono fatte carico le Sezioni Unite, in quel lasso di tempo da parte della vittima ed il pregiudizio morale soggettivo derivato ai suoi prossimi congiunti.
Pertanto, la sbrigativa motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata sui punti censurati dal ricorso non corrisponde, quindi, agli indirizzi ermeneutici esplicitati da questa Corte, per cui la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, che provvederà alla luce delle superiori considerazioni, a decidere in merito nonché sulle spese del presente giudizio di cassazione.
"
Considerazioni conclusive:

Non vi è dubbio alcuno che la voce di danno esaminata in questo approfondimento sia da sempre oggetto di teorie discordanti, vero è, tuttavia, che dagli anni novanta in poi si è verificato un deciso cambio di rotta, sia in dottrina sia in giurisprudenza. Se le prime timide pronuce hanno riconosciuto il danno da agonia solo se il pregiudizio subito si traduceva in una "lunga, lenta e ingiustificata" agonia, più di recente abbiamo pronunce che si sono spinte addirittura oltre, riconoscendo il risarcimento del danno "catastrofico" che si configura quando la morte sopraggiunge "immediatamente" o quando l'intervallo tra la lesione e la morte è brevissimo. Questo mutamento è frutto di una maggiore sensibilità verso il bene vita che non può essere sottostimato rispetto al bene salute. Per coloro che assistono impotenti allo spegnersi di una vita, non esiste dolore più grande, figurarsi per chi, consapevolmente, si avvia verso la fine dei suoi giorni.
 
Testi sentenze citate:
 
- TRIBUNALE VENEZIA - sentenza 06/12/2004

-  CORTE DI CASSAZIONE - sezione lavoro - sentenza  27/05/2009,  n. 12326

- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. III, sentenza 08/04/2010, n. 8360

-  CORTE DI CASSAZIONE - sez. Lavoro - sentenza 17/11/2011 – 16/02/2012, n. 2251

- CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - sez. III - sentenza  09/05/2011, n. 10107

-  CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - sez. III - sentenza  n. 16/3/2012, n. 4229

-  CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, sez. III, sentenza 14/05/2012, n. 7499

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