Il diritto al nome ed all'identità personale

Il diritto al nome ed all'identità personale trovano il loro riconoscimento costituzionale nell'art. 2 che tutela l'identità dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
    Sul piano della normativa codicistica, invece, trova esplicito riconoscimento solo il diritto al nome e la tutela del correlato diritto all'identità personale è il frutto dell'estensione analogica delle norme positive esistenti in materia di tutela del diritto al nome ed all'immagine.
    Il consenso all'uso, da parte di terzi, del proprio nome e/o della propria identità personale per scopi promozionali dà vita al contratto di sponsorizzazione.
    Stante l'indisponibilità del diritto al nome e all'identità personale (che seguono, al riguardo, la generale disciplina dettata per i diritti della personalità), si discute se il consenso possa essere revocato (secondo parte della dottrina il consenso sarebbe sempre revocabile salvo il risarcimento del danno, mentre secondo altra parte della dottrina, il consenso prestato dietro corrispettivo nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione non sarebbe mai revocabile).
    Il diritto al nome si configura come diritto di utilizzare il prenome ed il cognome (cfr. art. 6 del c.c.) e come diritto di impedire l'uso indebito che terzi ne facciano e che possa determinare conseguenze pregiudizievoli sul titolare (cfr. l'art. 7 del c.c.).
    Il diritto all'identità personale si configura come diritto ad essere riconsociuto secondo le proprie caratteristiche individuali, così come socialmente percepite ed ha le medesime forme di tutela del diritto al nome.
    In tali casi il codice prevede la possibilità di conseguire giudizialmente la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno.
    L'esplicita previsione del risarcimento del danno, per non essere considerata un'inutile duplicazione dell'art. 2043 c.c., in forza del disposto di cui all'art. 2059 c.c., a mente del quale il risarcimento dei danni non patrimoniali è ammesso quando previsto per legge, viene considerata come l'esplicito riconoscimento, per tali fattispecie, della tutela del danno morale.
    Tra le forme di risarcimento esplicitamente previste per il caso della violazione del diritto al nome, deve essere menzionata la pubblicazione della sentenza (si tratta di una fattispecie specifica di reintegrazione in forma specifica).
    Il codice, tra i legittimati ad esperire le azioni a tutela del diritto al nome (e, quindi, per estensione analogica, anche del diritto all'identità personale) include i familiari che abbiano, alla tutela di tale diritto, interessi personali meritevoli di tutela, fondati sui legami familiari.
    Il codice riconosce, poi, la medesima tutela del diritto al nome al diritto allo pseudonimo (cioè un segno identificativo di fantasia che prescinde da ragioni familiari), allorchè abbia acquistato l'importanza del nome (o la notoria conoscenza di cui all'art. 8 della L. n. 633/1941).

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