Il diritto all'immagine

  Il diritto all'immagine trova il suo riconoscimento costituzionale nell'art. 2 della Cost. che tutela l'identità dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ed esplicita tutela nel codice civile all'art. 10 che dispone: "qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento del danno".
    Dalla norma codicistica si desume che i soggetti legittimati ad esperire l'azione per la tutela del diritto all'immagine, siano il titolare dell'immagine che si assume violata, i suoi genitori, i suoi figli ed il coniuge.
    La tutela del diritto all'immagine implica la possibilità di escludere l'uso non autorizzato che terzi ne facciano, sotto forma di esposizione pubblica, riproduzione e commercializzazione.
    Deve, inoltre, precisarsi che la tutela del diritto all'immagine prescinde dall'eventuale lesione dell'onore, della reputazione o del decoro che consegua all'esposizione, riproduzione e commercializzazione che debbono, infatti, considerarsi vietate nonostante non abbiano prodotto alcuna lesione al riguardo.
    Il consenso all'uso, da parte di terzi, della propria immagine per scopi promozionali dà vita al contratto di sponsorizzazione.
    Stante l'indisponibilità del diritto all'immagine (che segue, al riguardo, la generale disciplina dettata per i diritti della personalità), si discute se il consenso possa essere revocato (secondo parte della dottrina il consenso sarebbe sempre revocabile salvo il risarcimento del danno, mentre secondo altra parte della dottrina, il consenso prestato dietro corrispettivo nell'ambito di un contratto di sponsorizzazione non sarebbe mai revocabile).
    Il codice prevede che il diritto all'immagine sia tutelato salvo che l'esposizione o la pubblicazione sia dalla legge consentita e sempre che non arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona.
    I limiti legali del diritto all'immagine sono quelli di cui all'art. 97 della L. n. 633/1941 che prevede la possibilità di riprodurre l'immagine altrui allorchè la pubblicazione sia giustificata dalla notorietà della persona, dall'ufficio pubblico da questa ricoperto, da ragioni di polizia o di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, dalla partecipazione della persona ad eventi d'interesse pubblico e svoltisi in pubblico.
    In ogni caso la giurisprudenza ha posto in evidenza che la notorietà della persona non giustifica, di per sè, qualsivoglia riproduzione della sua immagine in quanto è pur sempre necessario che via sia l'esigenza di informazione pubblica e che sia garantita la riservatezza con riferimento a tutti gli aspetti della propria sfera privata estranei al soddisfacimento del pubblico interesse.
    Il consenso alla pubblicazione dell'immagine deve essere prestato, anche implicitamente, con la consapevolezza dei limiti soggettivi ed oggettivi della pubblicazione.
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