indennizzo legge Pinto insufficiente

Con la sentenza del 20 settembre 2011, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato insufficienti gli indennizzi riconosciuti dallo Stato Italiano in relazione all'eccessiva durata dei processi ex Legge Pinto, condannando l'Italia ad un ulteriore indennizzo in favore dei ricorrenti anche con riferimento al ritardo nel pagamento dell'indennizzo già riconosciuto dalle Corti d'Appello adite

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA Pascarella e altri c. ITALIA


(Ricorsi nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03)

SENTENZA

STRASBURGO


20 settembre 2011
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Pascarella e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in un Comitato composto da :

David Thór Björgvinsson, presidente,

Giorgio Malinverni,

Guido Raimondi, giudici,

e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 agosto 2011.

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1.  All’origine della causa si trovano ventuno ricorsi (nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03) diretti contro la Repubblica italiana con i quali ventuno cittadini di questo Stato (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2.  I ricorrenti sono rappresentati dagli avvocati G. di Gioia e M. De Nicola di Telese Terme. Il governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente E. Spatafora e dal suo cogente P. Accardo.
3.  L’8 giugno 2006 ed il 29 agosto 2006, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Come consentiva il paragrafo 3 dell’articolo 29 della Convenzione all’epoca in vigore, ha inoltre deciso di esaminare contestualmente ricevibilità e merito dei ricorsi. In applicazione del Protocollo n. 14, i ricorsi sono stati assegnati ad un Comitato.

IN FATTO


I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4.  I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici interni competenti ai sensi della legge “Pinto”.

5.  I fatti essenziali dei ricorsi risultano dalle informazioni contenute nel quadro allegato.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

6.  Il diritto e la prassi interni pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006 V).


IN DIRITTO


I.  RIUNIONE DEI RICORSI


7.  Tenuto conto della similitudine dei ricorsi per quanto riguarda i fatti ed il problema di merito che pongono, la Corte ritiene necessario riunirli e decide di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.

II.  SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

8.  Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata dei procedimenti principali e l’insufficienza della riparazione ottenuta nell’ambito del rimedio “Pinto”.
9.  Il Governo si oppone a questa tesi.
10.  L’articolo 6 § 1 della Convenzione recita:

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».
A.  Sulla ricevibilità
1.  Tardività dei ricorsi
11.  Il Governo solleva un'eccezione di tardività dei ricorsi. In primo luogo afferma che il termine di sei mesi previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione dovrebbe essere calcolato a partire dalla data della decisione interna definitiva resa nell'ambito del procedimento principale. In secondo luogo, sottolinea che i ricorsi innanzi alla corte d'appello di Roma sarebbero stati introdotti tardivamente, fatto questo che impedirebbe comunque di prendere in considerazione il procedimento "Pinto" ai fini del calcolo di detto termine.
12. La Corte rileva che le decisioni interne definitive, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, sono le decisioni "Pinto" delle corti d'appello, essendo passate in giudicato alle date indicate nei fatti esposti nel quadro allegato. Tutti i ricorsi sono stati introdotti prima di queste date o entro i sei mesi successivi. La Corte ritiene pertanto opportuno rigettare l'eccezione formulata dal Governo.
2.  Qualità di "vittima"
13. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possono ritenersi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dalle corti d'appello "Pinto" una costatazione di violazione e una riparazione adeguata e sufficiente.

14.  A sostegno, il Governo avanza argomenti che la Corte ha già rigettato, in particolare nelle sentenze Aragosa c. Italia (no 20191/03, § § 17-24, 18 dicembre 2007) e Simaldone c. Italia (n. 22644/03, §§19-33, CEDH 2009 ... (estratti)).
15.  Poiché la Corte non scorge alcun motivo per derogare a queste sue precedenti conclusioni, dopo aver esaminato tutti i fatti delle cause e gli argomenti delle parti, considera che le riparazioni si sono rivelate insufficienti (vedere Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007, CEDH 2007 VI ; Cocchiarella citata, §§ 69-98) e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 24594/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 26953/03, 26999/03 e 30835/03, che gli indennizzi "Pinto" non sono stati versati entro i sei mesi dal momento in cui le decisioni delle corti d'appello divennero esecutive (Cocchiarella sopra citata, § 89). Pertanto, i ricorrenti possono ancora ritenersi "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.
3.  Conclusione
16.  La Corte constata che i ricorsi non incorrono in nessun altro dei motivi di irricevibilità previsti dall'articolo 35 § 3 della Convenzione. Quindi, li dichiara ricevibili.
B.  Sul merito
17.  La Corte constata che i procedimenti in causa sono durati, rispettivamente :

    n. 23704/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
    n. 23747/03 : dieci anni e otto mesi per un grado di giudizio;
    n. 23831/03 : cinque anni e sette mesi per un grado di giudizio;
    n. 23845/03 : sei anni e due mesi per un grado di giudizio;
    n. 23850/03 : sei anni e otto mesi per due gradi di giudizio ;
    n. 23853/03 : otto anni e otto mesi per un grado di giudizio;
    n. 24594/03 : otto anni e nove mesi per un grado di giudizio;
    n. 24613/03 : dieci anni per due gradi di giudizio (durata considerata nell’ambito del ricorso “Pinto”, non si conosce quanto si sia protratto il seguito);
    n. 24616/03 : dieci anni e dieci mesi per due gradi di giudizio; no 24621/03 : quattro anni e otto mesi per un grado di giudizio;
    n. 24629/03 : undici anni e dieci mesi per un grado di giudizio (durata considerata nell’ambito del ricorso “Pinto”, il seguito si è protratto per otto mesi);
    n. 24630/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio; no 24632/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
    n. 24633/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
    n. 24635/03 : cinque anni e otto mesi per un grado di giudizio;
    n. 24636/03 : cinque anni e undici mesi per un grado di giudizio;
    n. 25089/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
    n. 25091/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
    n. 26953/03 : cinque anni e nove mesi per un grado di giudizio;
    n. 26999/03 : quattro anni e sette mesi per un grado di giudizio;
    n. 30835/03 : quattro anni e due mesi per un grado di giudizio.

18.  La Corte constata, inoltre, che gli indennizzi "Pinto" sono stati versati:

    n. 23704/03 :  più di ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 23747/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 23831/03 : più di ventuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 23845/03 : più di ventiquattro mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 23850/03 : in data imprecisata;
    n. 23853/03 : in data imprecisata;
    n. 24594/03 : più di tredici mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24613/03 : in data imprecisata;
    n. 24616/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24621/03 : più di trenta mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24629/03 : più di ventitre mesi  dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24630/03 : più di trentasei mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24632/03 : più di trentadue mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24633/03 : in data imprecisata;
    n. 24635/03 : più di trentacinque mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 24636/03 : più di ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 25089/03 : trentuno mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 25091/03 : in data imprecisata;
    n. 26953/03 : più di ventinove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 26999/03 : più di ventuno mesi la data di deposito della decisione “Pinto”;
    n. 30835/03 : diciannove mesi dopo la data di deposito della decisione “Pinto”;

19.  La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle dei casi di specie ed ha constatato che viene ignorata l'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri sviluppati dalla sua consolidata giurisprudenza in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). Non scorgendo nulla che possa indurla a concludere diversamente nella presente causa, la Corte ritiene che sia anche opportuno constatare, in ciascun ricorso, una violazione dell'articolo  6 § 1 della Convenzione, per gli stessi motivi.
III.  SULL’APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
20.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »
A.  Danno
21.  Senza quantificare la loro domanda, i ricorrenti reclamano la riparazione del danno morale che avrebbero subito e si rimettono alla saggezza della Corte.
22.  Il Governo considera che, visto che le controversie sono di modesta entità, la semplice constatazione di violazione costituirebbe di per sé una equa soddisfazione sufficiente.
23.  La Corte rileva che, nei ricorsi nn. 23850/03, 23853/03 24613/03, 24633/03 e 25091/03, i ricorrenti hanno segnalato il ritardo nel pagamento degli indennizzi "Pinto". Tuttavia, non hanno indicato la data del pagamento, e non hanno fornito documenti a sostegno, soprattutto per quanto riguarda la procedura di esecuzione forzata che essi avrebbero avviato.
24.  Tenuto conto della soluzione adottata nelle sentenze Cocchiarella (sopra citata, §§ 139-142 e 146) e Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, §§ 61-64, 21 dicembre 2010) e statuendo secondo equità, la Corte assegna ai ricorrenti le somme indicate nella seguente tabella, raffrontate con gli importi che avrebbe accordato in mancanza di vie di ricorso interne, visto l’oggetto di ciascuna controversia, lo finalità dei procedimenti e l’esistenza di ritardi attribuibili ai ricorrenti.

vedi la tabella

B.  Spese
25.  I ricorrenti non hanno richiesto entro il termine impartito il rimborso delle spese sostenute innanzi alla Corte e/o innanzi ai giudici interni, e tale questione non richiede un esame d'ufficio (Colacioppo c. Italia, 19 febbraio 1991, § 16, serie A no 197 D).
C.  Interessi moratori
26.  La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento del prestito marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI,  LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

    Decide  di riunire i ricorsi e di esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza ;
    Dichiara i ricorsi ricevibili;
    Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
    Dichiara,
    
        che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le seguenti somme per danno morale, più qualsiasi somma che può essere dovuta  a titolo di imposta :
        
            n. 23704/03 : 2 200 EURO (duemiladuecento euro) ;
            n. 23747/03 : 5 500 EURO (cinquemilacinquecento euro) ;
            n. 23831/03 : 2 600 EURO (duemilaseicento euro) ;
            n. 23845/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
            n. 23850/03 : 1 650 EURO (milleseicentocinquanta euro) ;
            n. 23853/03 : 3 700 EURO (tremilasettecento euro) ;
            n. 24594/03 : 2 100 EURO (duemilacento euro) ;
            n. 24613/03 : 3 200 EURO (tremiladuecento euro) ;
            n. 24616/03 : 3 400 EURO (tremilaquattrocento euro) ;
            n. 24621/03 : 1 700 EURO (millesettecento euro) ;
            n. 24629/03 : 6 200 EURO (seimiladuecento euro) ;
            n. 24630/03 : 1 300 EURO (milletrecento euro) ;
            n. 24632/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
            n. 24633/03 : 1 600 EURO (milleseicento euro) ;
            n. 24635/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
            n. 24636/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
            n. 25089/03 : 2 600 EURO (duemilaseicento euro) ;
            n. 25091/03 : 1 700 EURO (millesettecento euro) ;
            n. 26953/03 : 2 300 EURO (duemilatrecento euro) ;
            n. 26999/03 : 2 200 EURO (duemiladuecento euro) ;
            n. 30835/03 : 2 000 EURO (duemila euro).
        
        
        che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, questi importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
    
    
    Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 20 settembre 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Françoise Elens-Passos    

Cancelliere aggiunto
David Thor Bjorgvinsson

Presidente

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