L'azione collettiva risarcitoria

Il dato letterale è ambiguo in ordine all'oggetto dell'azione collettiva risarcitoria. La norma istituisce uno strumento nuovo a tutela dei consumatori e degli utenti. Lo strumento è nuovo in quanto non ha valenza inibitoria ma risarcitoria. In realtà l'azione collettiva si pone in una via intermedia tra la class action e l'azione collettiva inibitoria preesistente. Il legislatore non ha introdotto, con l'azione collettiva, una nuova situazione giuridica ma solo un nuovo strumento processuale.

L'entrata in vigore della disciplina relativa all'azione collettiva risarcitoria è stata differita con decreto legge 112/2008, art. 36, successivamente convertito in legge.

L'ordinamento italiano, come accennato, già prevedeva esempi di tutela collettiva delle posizioni soggettive  come, ad esempio, con riferimento alla tutela dell'ambiente, alla tutela dei risparmiatori ed alla tutela sindacale.

Il 140 bis, peraltro, succede al 140 che prevede l'azione collettiva da parte delle associazioni dei consumatori in via inibitoria.

Si trattava, tuttavia, di ipotesi di azione collettiva di carattere inibitorio nel senso che l'azione era rivolta alla cessazione del fatto lesivo degli interessi della collettività rappresentata. Occorre, dunque, distinguere, a livello di azione collettiva, tra la tutela inibitoria e la tutela risarcitoria prevista ora dall'art. 140 bis. Prima del 140 bis non esisteva, nell'ambito del nostro ordinamento, l'azione collettiva risarcitoria.

Pur con le riserve nascenti dal fatto che si tratta di una normativa non ancora in vigore e, dunque, non ancora passata al vaglio della giurisprudenza, sembrerebbe che l'azione collettiva risarcitoria, così come disciplinata dall'art. 140 bis, preveda una struttura bifasica, una di competenza dell'associazione rappresentativa, concernente l'accertamento dell'an del risarcimento e la responsabilità del professionista e l'altra, di competenza dei singoli, relativa alla quantificazione del danno ed al conseguimento di una sentenza di condanna.

Con riferimento al rito da seguire nell'azione collettiva, esso dovrebbe dipendere dalla tipologia degli interessi alla cui tutela è diretta l'azione collettiva risarcitoria, anche se, in dottrina, vi è chi ritiene che debba sempre essere seguito il rito ordinario nel silenzio del legislatore.

Sotto il profilo processuale, l'azione collettiva risarcitoria prevede che il collegio emetta un preliminare giudizio di ammissibilità sulla non manifesta infondatezza della domanda, sull'insussistenza di un conflitto d'interesse (tra associazioni o tra associazioni e impresa) e sull'esistenza di un interesse collettivo. L'ordinanza collegiale che definisce la fase preliminare relativa all'ammissibilità può essere reclamata davanti alla Corte d'Appello, la rimessione al collegio dovrebbe avvenire senza scambio di memorie. Il provvedimento della Corte d'Appello dovrebbe, a sua volta, essere ricorribile per Cassazione ma gli interpreti si dividono sul punto.

 

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