La cessione del contratto

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La cessione del contratto è regolata dal codice negli artt. 1406 e ss. L'effetto della cessione è quello di realizzare il subentro di un soggetto giuridico ad un altro in un'intera posizione contrattuale e ciò, in particolare, consente di distinguere la cessione del contratto dalla cessione del credito o dall'accollo di debiti laddove l'oggetto dell'atto traslativo è solo la posizione attiva o quella passiva del rapporto contrattuale.

La cessione del contratto è uno schema suscettibile di trovare le più diversificate applicazioni e sovente viene inserito all'interno di oiperazioni negoziali più complesse concorrendo a delinearne la causa in concreto. Il solo generale limite applicativo dello schema è quello desumibile dall'art. 1406 cc secondo cui la cessione deve avere ad oggetto rapporti contrattuali non ancora eseguiti. Secondo parte della dottrina, ciò comporterebbe, in particolare, il divieto di cedere contratti ad effetti reali posto che l'immediata produzione dell'effetto trasaltivo ex art. 1376 cc ne renderebbe inipotizzabile la cessione. Secondo la prevalente dottrina, invece, anche i contratti ad effetti reali sarebbero cedibili in quanto l'esecuzione di una parte ma non di tutte le obbligazioni contrattuali non renderebbe inutile la cessione dell'intera posizione contrattuale.

La cessione del contratto può ovviamente essere limitata convenzionalmente ed è quanto sovente accade nei rapporti locatizi dove viene apposta specifica clausola di divieto di cessione del contratto di locazione. In realtà, posta la tutela offerta comunque dall'art. 1407 cc secondo cui la cessione di qualsivoglia contratto produce effetti solo a fronte del consenso del contraente ceduto, l'inserimento di tale clausola contrattuale rileva solo ai fini della risoluzione del contratto in quanto l'atto di cessione e gli eventuali effetti materiali conseguenti configurano, di per sè, inadempimento.

In altre ipotesi è invece il Legislatore che disciplina la vicenda della cessione del contratto come conseguente a fattispecie giuridiche più complesse come il trasferimento d'azienda che determina il subentro del cessionario in tutti i contratti in corso salva la facoltà di recesso dei contraenti ceduti per giusta causa.

Nell'ambito dei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo, in particolare, la cessione del contratto consegue automaticamente alla cessione dell'azienda ex art. 36 della L. n. 392 del 27 luglio 1978 e, tuttavia, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

La cessione del contratto è, secondo l'impostazione dominante un contratto plurilaterale che si perfeziona solo con il consenso del contraente ceduto manifestato preventivamente o successivamente. Solo una parte minoritaria della dottrina ritiene che la cessione del contratto si perfezionerebbe già con il consenso di cedente e cessionario e che il consenso del ceduto avrebbe solo l'effetto di rendere irretrattabile e coercibile l'accollo del debito (che altrimenti rimarrebbe interno). Secondo questa impostazione, la cessione del contratto realizzerebbe contestualmente una cessione del credito e un accollo di debito sottoposto alla condizione sospensiva del consenso del contraente ceduto.

Gli effetti della cessione si producono, nei confronti del contraente ceduto, dal momento in cui gli sia notificata o dal momento in cui l'abbia accettata ove abbia prestato il consenso preventivamente ovvero, dal momento in cui abbia prestato il consenso successivamente alla cessione (cfr. l'art. 1407 cc).

La cessione del contratto determina, quale effetto naturale, la liberazione del cedente dalle obbligazioni contrattuali salvo che il contraente ceduto non abbia dichiarato espressamente di non liberare il cedente. In tal caso potrà agire nei confronti del cedente ove il cessionario non adempia purchè dia avviso al cedente dell'inadempimento del cessionario entro quindici giorni dal momento in cui detto inadempimento si verifica pena il risarcimento del danno (cfr. l'art. 1408 cc). Si tratta di una responsabilità sussidiaria che postula la preventiva richiesta di adempimento al cessionario.

Con la cessione del contratto, il cedente assume la garanzia della validità del contratto ma non quella dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del ceduto. Ove il cedente assuma anche tale garanzia, risponderà come fideiussore.

L'art. 1409 cc disciplina le eccezioni che il contraente ceduto può opporre al cessionario e stabilisce l'opponibilità di tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non di quelle derivanti da rapporti personali con il cedente (es l'eccezione di compensazione) se non ne ha fatto espressa riserva il sede di prestazione del proprio consenso. Nulla dice il codice delle eccezioni che competono al cessionario. Secondo l'opinione prevalente, al cessionario, Oltre alla garanzia della validità del contratto e, ove convenuta, dell'adempimento del ceduto, competono tutte le azioni e le eccezioni derivanti dal contratto posta la cessione dell'intera posizione contrattuale. 
 
 
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