la nuova esecuzione indiretta degli obblighi di fare

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La legge n 69 del 2009 ha introdotto nel codice di rito, nel capo dedicato alla disciplina dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare, una norma specifica dedicata agli obblighi di fare infungibile o di non fare che stabilisce la possibilità, per il giudice della cognizione, su richiesta di parte e salvo che ritenga l'iniquità della misura, di porre a carico della parte (tenuta al fare infungibile o ad ottemperare alla sentenza che abbia ordinato la distruzione di quanto fatto in violazione dell'obbligo di non fare) una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione. In tale guisa, il debitore sarà tenuto ad adempiere secondo le indicazioni del titolo esecutivo trovandosi, in difetto, esposto alle conseguenze patrimoniali già determinate dal titolo esecutivo. Si tratta di una forma di esecuzione indiretta in quanto non attua in via diretta la pretesa principale esigibile in base al titolo esecutivo ma una pretesa secondaria, analogamente esigibile in via esecutiva, volta a indurre il debitore ad eseguire prestazioni non coercibili per la loro stessa natura o a rimuovere quanto eseguito in violazione degli obblighi di non fare. Dal campo di applicazione della norma sull'esecuzione indiretta sono stati però espressamente esclusi i rapporti di lavoro subordinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 cpc con la conseguente sottrazione di un ambito particolarmente ricco di potenziali casi applicativi.

ARTICOLO  614  BIS

Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare (1)

[I]. Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

[II]. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

(1) Articolo inserito dall'art. 49, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

 

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