Le azioni di nunciazione art. 1171-1172 cc

Le azioni di nunciazione di cui agli artt 1171 e 1172 cc, denuncia di nuova opera e di danno temuto, i presupposti ed i termini per l'esercizio delle azioni, i provvedimenti del giudice, modelli e note di procedura

 

Approfondimento a cura di

Virginia Canali

avvocato del Foro di Viterbo

 

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Le azioni di nunciazione ai sensi degli articoli 1171 e 1172 del codice civile sono azioni di denuncia, affini alle azioni possessorie (alle quali la stessa dottrina in passato le ha parificate), ma che hanno, rispetto a queste ultime, natura giuridica diversa.

Sono, difatti, azioni cautelari finalizzate alla conservazione di uno stato di fatto con il fine di prevenire un danno o un pregiudizio e possono essere esercitate dal possessore ma anche dal proprietario che non possiede il bene.

L’azione di denuncia di nuova opera, ai sensi dell’art 1171 c.c., è l’azione con la quale il proprietario, il possessore, o titolare di altro diritto reale di godimento denuncia un’opera da altri iniziata ma non terminata (e purché non sia trascorso un anno dal suo inizio) quando abbia fondata ragione di  temere che la stessa possa pregiudicare un suo diritto.

La denuncia di nuova opera può essere esercitata anche qualora l’opera non sia immediatamente lesiva, ma è potenziale fonte di danno futuro se portata a termine.

Il presupposto di tale azione, pertanto, non è necessariamente un danno certo già verificatosi, ma può consistere anche nel ragionevole pericolo che il danno si verifichi.

Tale azione, avendo un carattere preventivo, presuppone che l’opera non sia terminata; ove l’opera sia stata portata a termine, occorre utilizzare lo strumento delle azioni possessorie, per la cui proposizione necessita che non sia decorso un anno dalla turbativa.

Nell’individuazione del dies a quo e per il computo del termine di decadenza (come tale non soggetto alla sospensione o all’interruzione tipiche della prescrizione), dottrina e giurisprudenza appaiono divise.

Difatti la prima sostiene che non sono sufficienti meri segni preparatori della nuova opera, necessitando una concreta modificazione del mondo esterno; la seconda, di contro, vede negli atti preparatori, tali da far desumere in modo inequivocabile la volontà di iniziare la nuova opera, il momento iniziale del decorso del termine decadenziale.

L’espressione utilizzata dal legislatore <<nuova opera>> deve essere intesa in modo generico ricomprendendo, conseguentemente, qualunque attività umana che comporti una modificazione fisica dei luoghi, no mera manutenzione o ripristino; la nuova opera deve avere un valore sostanziale percepibile sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Tale opera può essere iniziata sul fondo del denunciato, per alcuni anche su quello del denunciante, o infine di un terzo.

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che per dichiarare un’opera terminata occorra far riferimento a parametri oggettivi strutturali e funzionali (idoneità dell’opera all’uso a cui è stata destinata).

La denuncia di danno temuto, ai sensi dell’art 1172 c.c., è l’azione con la quale il possessore, il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, si rivolge al giudice affinché disponga idonea tutela per danni eventuali derivanti da qualsiasi edificio, albero o altra cosa (comunque già esistente); il giudice, valutando la situazione di fatto, può prendere i provvedimenti che ritiene più opportuni per evitare il pericolo.

L’elencazione delle cose idonee a provocare il danno non è tassativa; a sostegno di ciò il legislatore utilizza il termine <<altra cosa>> di accezione tanto ampia da ricomprendervi una serie indeterminata di situazioni potenzialmente idonee a provocare il pericolo del danno temuto.

Il pericolo del danno deve essere da cosa a cosa non da cosa a persona e, inoltre, la res deve appartenere ad altri, essendo illogico esperire un’azione di denuncia contro se stessi.

Ciò premesso occorre analizzare elementi in comune e differenti presupposti delle sopraelencate azioni.

Ambedue sono azioni dirette alla tutela di uno stato di fatto e concesse dalla legge affinché, nei casi urgenti, il soggetto esposto ad un pericolo di danno non sia tentato a farsi giustizia da solo; ambedue tutelano il proprietario, possessore o titolare di diritto reale di godimento da una situazione di pericolo di danno provocato dalla condotta commissiva di chi inizia una nuova opera o dal modo di essere peculiare di una cosa.

La nozione di danno alla quale si riferiscono le azioni di nunciazione corrisponde per la dottrina e la giurisprudenza prevalente al “ragionevole timore di danno” nel senso che deve apparire in modo obiettivo, verosimile ad una persona di media cultura, con alto grado di possibilità ma non di certezza, che si verifichi a suo danno un evento causato dalla condotta commissiva di un altro soggetto o dalla violazione altrui degli obblighi di manutenzione o sorveglianza sulla cosa.

Oltre al requisito della ragionevolezza e della potenzialità, dottrina e giurisprudenza concordano sull’ulteriore requisito del nesso di causalità tra l’altrui condotta e il timore del verificarsi del danno inteso, non solo ed esclusivamente nel senso materialistico di lesione fisica del bene, ma anche come pregiudizio all’esercizio di un diritto  riconosciuto dall’ordinamento giuridico.

Chiaramente tra le due azioni identica è la natura giuridica e l’impostazione di fondo; tuttavia i presupposti oggettivi coincidono esclusivamente rispetto all’esistenza di un pericolo di danno, differendo per quanto concerne gli ulteriori requisiti.

Difatti l’art 1172 c.c. non prevede, a differenza dell’art. 1171 c.c., alcun termine temporale ed, inoltre, l’attività umana, potenziale fonte di danno, nelle due azioni ha natura diversa: nella prima (danno temuto) è omissiva, mentre nella seconda (danno da nuova opera) necessariamente commissiva.

Di conseguenza diversi sono i provvedimenti concreti che il giudice può adottare nell’uno e nell’altro caso: nel 1171c.c. può disporre che si arresti il comportamento commissivo umano, mentre nel 1172 c.c. può prevedere le opportune cautele.

Una considerazione finale mi sia concessa.

Tali azioni oggi sono spesso utilizzate per tutelare situazioni nuove e assai difformi dovute ad una mutata realtà sociale; ne consegue una difficoltà nell’individuazione dei presupposti applicativi, problematica tipica di quando si vogliono utilizzare strumenti vecchi in contesti nuovi, che obbliga dottrina e giurisprudenza ad una produzione a livello interpretativo di notevole entità.

Concordo pertanto con l’autorevole dottrina che vede nel generico articolo 700 c.p.c  uno strumento sufficiente a tutelare l’esigenza cautelare.

 

 
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