mancato stop e presunzione di colpa ex art 2054 cc

In caso di mancato rispetto del segnale di stop, non è automaticamente esclusa la corresponsabilità ex art. 2054 cc del conducente con diritto di precedenza, un quadro sulla più recente giurisprudenza di legittimità e brevi note critiche alla prassi seguita dalle compagnie assicurative
 
Approfondimento a cura di
 
 
avvocato del Foro di Trieste
 
In base all’art. 145 C.d.S. i conducenti approssimandosi ad un’intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. In particolare, quando due veicoli stanno per impegnare un’intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, sussiste un obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
 
Seppure sia vero che la normativa è particolarmente rigida nell’affermare l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada in cui si intende immettersi sia sgombra da altri veicoli, per la giurisprudenza, l’apparente inosservanza di tali obblighi da parte del conducente di uno di essi, in caso di scontro tra due veicoli, non può costituire circostanza sufficiente a escludere la concorrente responsabilità dal veicolo favorito dal diritto di precedenza.
 
Invero, anche volendo abbracciare l’impostazione più rigida dei giudici di legittimità, per cui il segnale di stop ad un incrocio stradale non comporta soltanto l’obbligo di arresto ma anche quello successivo una volta ripresa la marcia, di dare la precedenza ai veicoli che percorrendo la strada favorita, provengono sia da destra che da sinistra, non è altrettanto certo che ciò comporti un’assoluta esclusione di colpa del conducente del veicolo antagonista. Infatti, questi non è certo dispensato dall’obbligo di procedere con la massima prudenza, mantenendo la destra all’interno della sua carreggiata e rispettando i limiti di velocità in considerazione del crocevia.
 
Se così non fosse, si realizzerebbe una presunzione assoluta di responsabilità nei sinistri per chi proviene da uno stop, iuris et de iure, con la paradossale conseguenza di mandare sempre assolto l’altro conducente, che con la propria condotta imprudente avesse contribuito al verificarsi del sinistro.
 
Fortunatamente, secondo la più recente e meno rigida impostazione dalla giurisprudenza di legittimità, l’inosservanza di uno stop non necessariamente rappresenta l’unica condizione per valutare la responsabilità di un soggetto in un sinistro, poiché sono valutabili delle concause che potrebbero avere influito sotto il profilo eziologico nella determinazione dell’evento.
 
Invero da un lato, si riconoscono gradazioni diverse dell’obbligo di rispettare uno stop correlate alle contingenze, per cui l’automobilista si può fermare all’estremità della sede carrabile, oppure in caso di veicolo proveniente da destra sull’estremità della prima corsia -se questa totalmente libera- onde permettere al veicolo favorito di passare indisturbato.
 
D’altra parte, le modalità di arresto sono flessibili e modulabili anche a seconda della posizione e della direzione di marcia del veicolo favorito dal diritto di precedenza. Invero, non ci si può esimere dal considerare che il segnale spesso sia posto in modo non agevole a consentire al guidatore una piena visibilità dell’incrocio, ed è evidente in tale caso che il soggetto sarà costretto a compiere un piccolo avanzamento al fine di valutare se la strada è libera.
 
E’ per questi motivi che il segnale di stop non può escludere automaticamente in caso di sinistro ogni concorso di colpa da parte del conducente favorito, poiché il rispetto dei principi generali che sovraintendono la circolazione stradale deve guidare, anche e principalmente attraverso l’uso del buon senso, nell’analisi dei comportamenti fra loro antagonisti e configgenti.
 
Quindi, seppure accada di sovente che le Compagnie assicuratrici cui è rivolta la richiesta danni neghino il risarcimento in virtù di una contestazione ad opera delle Autorità di violazione dell’art 145 C.d.S. per mancata precedenza, per la giurisprudenza ciò non costituisce circostanza sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità del conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro. Infatti, solitamente le assicurazioni tendono a interpretare la sanzione amministrativa come prova di assoluta responsabilità nella causazione del sinistro, dando per scontato che sulla base di tale elemento si possa considerare assolto per il veicolo antagonista, l’onere probatorio di cui all’art. 2054 c.c., secondo comma, in ordine alla sua assenza di responsabilità nel sinistro.
 
E’ evidente, tuttavia, che si tratta di valutazioni semplicistiche, oltre che prive di logicità, poiché l’infrazione contestata, anche a prescindere dall’eventuale ricorso per annullamento innanzi al Giudice di Pace competente, non può mai essere sufficiente per una pronuncia di esclusiva responsabilità nel sinistro a carico dell’automobilista gravato dall’onere di dare precedenza.
Per quanto riguarda il valore probatorio dei rilievi delle Autorità e il verbale di contestazione, è assolutamente pacifico in giurisprudenza che:”gli atti redatti dai pubblici ufficiali in occasione di sinistri stradali hanno piena efficacia probatoria, ai sensi dell’art. 2700 c.c., solo in ordine alla provenienza di essi dal pubblico ufficiale che li ha formati e riguardo ai fatti da lui compiuti o che egli dichiari essere avvenuti in sua presenza. In altre parole, i verbali non costituiscono prova delle modalità in cui sarebbe avvenuto il sinistro poiché sono il frutto di personali considerazioni logiche degli agenti e presunzioni, e in quanto tali non rappresentano constatazione diretta dei fatti”(Cass. civ., n. 22662/2008).
Un tanto considerato, ne consegue che la presunzione di corresponsabilità dei soggetti coinvolti in un urto tra veicoli, può essere vinta solo qualora uno dei due antagonisti riesca a fornire la c.d.”prova liberatoria” di assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro.
Ciò significa che anche l’automobilista favorito dal diritto di precedenza, in un eventuale giudizio, deve provare la propria assenza di colpa, ovvero non solo la mancata precedenza dell’altro ma anche che la sua condotta non abbia in concreto in nessun modo contribuito alla realizzazione del sinistro quale causa di corresponsabilità, avendo egli fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso.
Concluderemo, quindi, in conformità a costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, che il diritto di precedenza non esonera l’automobilista dall’obbligo di usare la dovuta attenzione alla guida, anche in relazione a pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non rispettino le norme. Pertanto, il conducente del veicolo con diritto di precedenza, per considerarsi esente da qualsiasi responsabilità, deve a sua volta, mantenere la sua condotta di guida nel rispetto di tutte le norme del codice della strada nonché delle comuni norme di diligenza del codice civile fino a prevenire le altrui scorrettezze che siano ovviamente prevedibili con ogni manovra di emergenza possibile alla luce delle circostanze del caso concreto.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, precisa come anche quando nella causazione del sinistro si possa ritenere provata la responsabilità in capo ad un soggetto per violazione delle norme del codice della strada, il giudice non sia comunque dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo di gran lunga, l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente.
In conclusione, in linea di principio, innanzi a un sinistro avvenuto in corrispondenza di un incrocio, anche nel caso in cui si dia per provata una mancata precedenza, questo dovrà comunque essere ricondotto nell’ambito di una presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c., in tutti i casi in cui non sia possibile in modo concreto e preciso accertare il nesso eziologico tra la condotta di uno dei due automobilisti e l’evento dannoso (Tra le tante si ricordano: Cass. civ., n. 7109/2005; Cass. pen., n. 26657/2011).
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