responsabilità vettore

La responsabilità del vettore e il caso fortuito atto ad escluderla la tendenziale irrilevanza del furto perpetrato da terzi ai danni del vettore nella giurisprudenza di legittimità
 
 
Argoementi correlati
 
 
La responsabilità del vettore è prevista e disciplinata dall'art. 1693 cc secondo cui il vettore è : " responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario".
 
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi.
 
Ne consegue, secondo la Corte, che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile.
 
Infatti, è stato affermato che, ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre invece che esso sia imprevedibile (cfr. Cass., nn. 14397/99, 7293/96, 10262/92, 12120/90, 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (cfr. Cass., nn. 8750/96, 7293/96, 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.



Cassazione civile  sez. III 21 aprile 2010 n. 9439

In materia di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Ne consegue che l'impossessamento della cosa traportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato l'adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata,con la quale era stato escluso il caso fortuito in relazione all'avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell'autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l'adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'atto di citazione 30 gennaio 2001, Assitalia, qualificandosi come soggetto subentrato per legge e per contratto nelle ragioni creditizie della propria assicurata Alitalia verso il subvettore Overtrans, chiedeva la condanna di questa ultima al pagamento della somma di L. 300 milioni, pari all'importo dalla stessa versata in base al contratto di assicurazione (per la merce trasportata a bordo di camion Overtrans, che era stata sottratta da ignoti.
La società convenuta Overtrans, costituendosi in giudizio, aveva dedotto la assenza di qualsiasi responsabilità nella perdita del carico, dovuta a rapina e - pertanto -a causa di forza maggiore.
In via subordinata aveva chiesto, ed ottenuto, di chiamare in garanzia la spa Allianz Subalpina presso la quale la stessa Overtrans era assicurata contro i sinistri.
Allianz Subalpina, costituendosi in giudizio, eccepiva la maturata prescrizione del diritto, la mancanza di legittimazione di Overtrans a chiamarla in manleva, trattandosi di assicurazione per conto di chi spetta, in cui eventuale creditore deve intendersi il diretto danneggiato.
Allianz Subalpina, inoltre, rilevando che non vi era prova dei fatti denunciati, eccepiva - comunque - che il sinistro doveva considerarsi escluso dal rischio contemplato nel contratto di assicurazione ed in estremo subordine, sosteneva di essere debitrice per il solo 50%, considerato che lo stesso rischio era assicurato, in regime di coassicurazione, ai sensi dell'art. 1910 c.c. presso altro assicuratore.
Il Tribunale riteneva assorbente l'eccezione di maturata prescrizione annuale del credito risarcitorio nascente dal contratto di trasporto (credito nel quale Assitalia era subentrata, a seguito di cessione dal vettore Rinaldi ad Alitalia), considerato che le lettere di messa in mora invocate da Assitalia quale causa interruttiva della prescrizione non erano prevenute al debitore Overtrans (ovvero che le stesse non provenivano da colui che in quel momento risultava come creditore). Il Tribunale rigettava, pertanto, tutte le domande di Assitalia, dichiarando assorbite le restanti istanze ed eccezioni e rigettando ogni domanda contro la chiamata in causa Allianz Subalpina.
Avverso tale decisione proponeva appello Assitalia chiedendo la condanna di Overtrans al pagamento della somma di L. 300 milioni, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva in giudizio Overtrans, chiedendo il rigetto dell'appello. In via subordinata, insisteva per la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva di Assitalia. In via di ulteriore subordine, chiedeva accertarsi che Overtrans, in qualità di subvettore, non era responsabile della sottrazione della merce, trattandosi di perdita della merce per caso fortuito.
Nella sola ipotesi di accoglimento dell'appello (e previa riduzione del risarcimento secondo le disposizioni della L. 450 del 1985, art. 1) chiedeva che Allianz Subalpina - nella qualità di società assicuratrice per la polizza trasporto del veicolo Overtrans - fosse condannata a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole e/o pretesa risarcitoria, avanzata da Assitalia.
Allianz Subalpina chiedeva la conferma della sentenza impugnata, in subordine, l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado.
Con sentenza 15-17 settembre 2005 la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del locale Tribunale del 21 maggio - 23 luglio 2004, condannava la s.r.l. Overtrans Trasporti a corrispondere in favore della s.p.a. Assitalia - Le assicurazioni di Italia - la somma di L. 300 milioni oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso di quanto versato a titolo di indennizzo alla società assicurata, spa Alitalia, per danni relativi a merce da questa affidata alla s.r.l. Rinaldi, che a sua volta si era avvalsa come subvettore della s.r.l. Overtrans.
Condannava poi la Allianz Subalpina a tenere indenne e manlevare Overtrans Trasporti nei limiti dell'importo di L. 150 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Avverso tale decisione Overtrans Trasporti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, illustrati da memoria.
Resistono Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. con controricorso ed Allianz Subalpina, la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale, sorretto da sei (due più quattro) motivi, cui resiste Assitalia con controricorso.
Allianz Subalpina ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.
Il ricorso incidentale di Allianz Subalpina deve essere esaminato dopo di quello principale, per le questioni che lo stesso propone.
Prima di esaminare le censure formulate dalle parti, appare opportuno sottolineare che Assitalia ha agito in giudizio in base a due distinti e concorrenti titoli: quale cessionaria, in forza di specifica convenzione, del credito della Alitalia nei confronti del subvettore Overtrans e come ha ricordato la Corte territoriale - in via subordinata - in forza di surroga legale, ai sensi dell'art. 1916 c.c..
La domanda principale di Assitalia è stata accolta nei limiti della somma corrisposta dalla stessa ad Alitalia mittente principale.
Overtrans è stata, dunque, condannata a restituire ad Assitalia la somma di L. 300.000.000 (pari ad Euro 154.937,07) oltre interessi e rivalutazione.
Infine Allianz Subalpina, presso la quale Overtrans era assicurata contro i sinistri, è stata condannata a tenere indenne e manlevare Overtrans nei limiti del massimale di polizza, corrispondente alla metà della somma riconosciuta ad Assitalia.
a) RICORSO PRINCIPALE OVERTRANS:
1. Con il primo motivo la ricorrente principale Overtrans deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., commi 1 e 2, art. 2724 c.c., n. 3.
La Corte territoriale aveva omesso ogni indicazione in ordine alle presunzioni che l'avevano condotta a ritenere la conformità all'originale della copia fotostatica della polizza assicurativa prodotta (e l'art. 2729 c.c., comma 1 stabilisce espressamente che le presunzioni - per essere ammissibili - devono essere gravi, precise e concordanti).
In realtà, la fotocopia prodotta era incompleta e la Corte territoriale non aveva spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle contestazioni formulate da Overtrans, attribuendo rilevanza esclusiva alla dichiarazione testimoniale di un funzionario della stessa Compagnia assicuratrice.
Le questioni proposte non hanno alcuna rilevanza ai fini della decisione.
Appare opportuno ricordare, infatti, che Assitalia ha agito in giudizio (e la sua domanda principale è stata accolta nei confronti di Overtrans) a seguito di cessione del diritto risarcitorio vantato dalla Rinaldi verso Overtrans (subvettore), credito ceduto prima alla Alitalia e , quindi, da questa ad Assitalia.
Sul punto specifico della cessione del credito non è stata formulata censura alcuna da parte di Overtrans, sicchè la contestazione relativa alla autenticità della polizza assicurativa Assitalia/Alitalia deve considerarsi comunque irrilevante rispetto al terzo (estraneo al rapporto).
In ogni caso, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale i documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. 3 febbraio 2006 n. 2419, 15 giugno 2004 n. 11269, 4 marzo 2004 n. 4395, 26 gennaio 2000 n. 866).
Secondo i giudici di appello, la conformità delle fotocopie della polizza di assicurazione di Assitalia/Alitalia all'originale si desumeva con certezza dalla deposizione del teste P., il quale aveva anche spiegato, con ragioni convincenti, che la difformità del numero di codice identificativo del contratto non aveva alcuna rilevanza.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla valutazione del danno, operata dai giudici di appello.
La ricorrente principale denuncia la erronea applicazione delle norme di legge e la carenza o insufficienza della motivazione.
Overtrans sottolinea che, secondo le norme che regolano il processo civile, le dichiarazioni testimoniali contenenti valutazioni sono inammissibili, mentre i documenti prodotti in giudizio possono rappresentare un fatto, ma non la sua riconducibilità alla realtà degli accadimenti.
Nel caso di specie, i giudici di appello avevano ritenuto che la istituzionale e notoria prudenza della compagnie d assicurazione nella liquidazione dei sinistri (confermata, nel caso di specie, dalla inchiesta privata disposta da Assitalia sul sinistro e dalla nomina di un estimatore) costituisse, di per sè sola, adeguata presunzione semplice della effettività del sinistro e della congruità del danno risarcito.
Il motivo è del tutto infondato.
La Corte territoriale, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di liquidare il danno nella misura indicata.
Del tutto riduttiva, peraltro, è la ipotesi che la decisione si sia basata su semplici presunzioni. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le perizie redatte dai tecnici di fiducia della compagnia di assicurazione, benchè redatte a fini assicurativi, ben possono essere valorizzate dal giudice del merito come fonte del proprio convincimento, purchè il vettore sia intervenuto alla constatazione del danno o almeno sia stato messo in grado, mediante tempestivo avviso, di intervenire.
Nel caso di specie, come ha sottolineato la controricorrente Assitalia, alla redazione della consulenza di parte ebbero a partecipare tutte le parti interessate (per la Rinaldo Rinaldi, Overtrans, Alitalia di (OMISSIS), oltre ad un funzionario della Dogana).
Con il terzo motivo Overtrans denuncia violazione di legge e vizi della motivazione nella parte in cui la stessa ha ritenuto la sussistenza della colpa grave della Overtrans nella verificazione dell'evento.
Al più, sottolinea la ricorrente principale, la condotta imputata ad Ovetrans potrebbe configurare una ipotesi di colpa lieve, considerato che la sottrazione della merce era avvenuta a seguito di un evento di violenza e minaccia particolarmente grave e di per se imprevedibile.
Le censure formulate con tale mezzo sono inammissibili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall'art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest'ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi.
Ne consegue che la sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non può essere configurata come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando le circostanze di tempo e di luogo in cui essa si verificata siano tali da renderla prevedibile ed evitabile.
Infatti, è stato affermato che, ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre invece che esso sia imprevedibile (cfr. Cass., nn. 14397/99, 7293/96, 10262/92, 12120/90, 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (cfr. Cass., nn. 8750/96, 7293/96, 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.
Costituisce accertamento logicamente motivato quello, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale il comportamento posto in essere dall'autista del camion - per quanto spiegabile con i tempi di guida seguiti - aveva determinato una situazione di grave pericolo, costituendo fatto notorio la frequenza di furti e rapine, specie di notte, lungo la autostrada (OMISSIS) nelle piazzole incustodite.
Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce vizi di motivazione e violazione di legge, carenza di legittimazione attiva di Assitalia per la quota del cinquanta per cento, posta a carico di Milano assicurazioni spa.
In ogni caso Assitalia non sarebbe legittimata ad agire anche nell'interesse della Milano. Proprio in ragione della clausola di coassicurazione, Assitalia avrebbe potuto agire a tutela della quota di rischio da essa assunta (e dunque per il cinquanta per cento) e non certo per l'intero, come invece aveva erroneamente ritenuto la sentenza impugnata.
Il coassicuratore delegato, come non può essere convenuto in giudizio per l'intero pagamento della indennità, analogamente non può agire in giudizio, in via di surroga, ex art. 1916 c.c. per ottenere dal danneggiante il pagamento della intera indennità, essendo il suo diritto limitato alla quota su di lui gravante.
Anche le censure proposte con questo motivo del ricorso principale non colgono nel segno.
Assitalia aveva agito come cessionaria del diritto verso il vettore responsabile, per cui nessun rilievo poteva assumere nei suoi confronti il rapporto di coassicurazione, La cessione del credito da Alitalia ad Assitalia era avvenuta per tutta la somma versata alla prima. Pertanto, Assitalia era legittimata ad agire per ottenere il recupero della intera somma versata. Del resto Assitalia aveva indennizzato il sinistro anche per conto "delle eventuali coassicuratrici". Dunque, ogni questione relativa alla presenza di una quota di assicurazione della Milano avrebbe potuto rilevare esclusivamente nei rapporti interni.
Con il quinto motivo di ricorso Overtrans denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla applicabilità della rivalutazione e degli interessi sulla somma capitale.
La Corte territoriale aveva ritenuto che i limiti di polizza non operassero, in considerazione della mala gestio del contratto da parte della compagnia di assicurazione. Dalla motivazione adottata, non era dato comprendere a quale titolo Overtrans dovesse corrispondere interessi e rivalutazione sul debito principale.
In realtà, Allianz Subalpina avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione il massimale di polizza, sicchè le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria avrebbero dovuto essere accollate per l'intero, e non pro quota, unicamente alla Allianz Subalpina.
Le censure mosse con l'ultimo motivo sono inammissibili. Infatti, i giudici di appello hanno correttamente riconosciuto che Overtrans dovesse corrispondere interessi e rivalutazione sulla somma capitale, secondo le regole generali (dalla data del pagamento dell'indennizzo da parte di Assitalia fino al saldo).
L'obbligo di risarcire il danno (nella specie: ex art. 1693 cod. civ.), tendendo a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato nel quale si troverebbe se non fosse avvenuto l'evento dannoso, costituisce debito di valore, e non di valuta, sicchè, nella quantificazione della misura del risarcimento, il giudice del merito deve tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.
La ricorrente principale non ha dedotto che, avendo Assitalia provveduto al pagamento del risarcimento ex art. 1693 c.c., quanto meno da quel momento il debito dovrebbe considerarsi come debito di valuta (peraltro, sul punto, cfr. Cass. 23 marzo 1985 n. 2079). In difetto di qualsiasi censura non vi è ragione per alcuna pronuncia sul punto;
b) RICORSO INCIDENTALE ALLIANZ SUBALPINA. 1) In ordine al rapporto assicurativo, con il primo motivo Allianz Subalpina, ricorrente incidentale, denuncia vizi della motivazione su un punto decisivo della controversia (relativo alla inoperatività della copertura assicurativa stipulata da Overtrans a copertura dei rischi derivanti da responsabilità per furto o mancata riconsegna di merci, nel caso in cui l'autista sia lasciato a terra (non sia cioè sequestrato), pur in mancanza di qualsiasi dato letterale che autorizzasse una tale interpretazione.
Le censure sono inammissibili.
I giudici di appello, con motivazione del tutto adeguata, hanno ritenuto la operatività della polizza di assicurazione per RCV, precisando che la esclusione di cui all'art. 3 della garanzia riguardava la ipotesi in cui l'autista fosse rapinato dell'automezzo carico, ma lasciato a terra.
Nel caso di specie, invece, l'autista, sequestrato dai malviventi, era rimasto sotto la violenza o minaccia anche nella fase successiva di svuotamento dell'autocarro.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce sotto altro profilo, omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in ordine al limite del debito, al massimale e franchigie, ed agli scoperti di polizza).
La Corte di appello aveva mancato di applicare il massimale previsto dall'art. 5 delle condizioni generali della polizza Allianz RCV, ovvero il limite risarcitorio previsto dalla L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1 come modificata dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, art. 7 che, nella specie, era pari come visto a L. 9.000.000.
Invece la Corte aveva ritenuto che siccome la polizza prevedeva in ogni caso l'applicazione di un massimale di L. 15.000.000 per i trasporti a forcella e L. 150.000.000 per i trasporti a nolo libero, il predetto art. 5 fosse derogato.
La Corte ha ritenuto che la scelta tra l'uno o l'altro limite (15 o 150 milioni) dovesse essere effettuata non già in base al tipo di trasporto effettuato (se soggetto o meno alla tariffazione obbligatoria) bensì a seconda che il risarcimento, dovuto fosse quello previsto per i trasporti a forcella ovvero a nolo libero.
In pratica, la Corte aveva ritenuto sussistere una sorta di clausola di estensione della copertura alla colpa grave, che nella polizza non c'era.
Anche queste censure sono prive di fondamento.
I giudici di appello hanno ampiamente motivato in ordine alla inapplicabilità dei massimali previsti per i trasporti a forcella, sulla base di una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (pp. 21-22 sentenza impugnata).
Per quanto riguarda poi il merito della causa principale, con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce la carenza dei presupposti della surroga, violazione e falsa applicazione degli artt. 1201, 1203, 1260, 1911, 1916 e 1917 c.c., erronea, contraddittoria motivazione sul punto, travisamento dei fatti.
La assicurata Rinaldi non aveva subito alcuna diminuzione patrimoniale, trattandosi di assicurazione per la responsabilità civile, il pagamento dell'indennizzo da Assitalia ad Alitalia era privo di qualsiasi giustificazione e dunque Assitalia non poteva vantare alcun diritto alla restituzione dell'indennizzo. La polizza prodotta si riferiva ad assicurazione diversa da quella indicata (riguardando una polizza di responsabilità e non una polizza merci).
La cessione di credito prodotta era del tutto generica e non consentiva di comprendere quali diritti fossero stati ceduti e se la somma indicata fosse stata effettivamente corrisposta alla Alitalia.
In ogni caso, Assitalia avrebbe potuto agire solo per la quota di rischio assicurata (50%) e non anche per la parte relativa alla coassicuratrice Milano che avrebbe avuto la possibilità di una azione diretta per la parte residua.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce il difetto di legittimazione attiva di Alitalia, violazione e falsa applicazione degli artt. 1689, 1346 e 1418 c.c. erronea, contraddittoria motivazione sul punto, travisamento dei fatti. Poichè Assitalia si era surrogata nei diritti di un soggetto (Alitalia) privo di legittimazione ad agire la stessa era priva di legittimazione ad agire in rivalsa contro Overtrans.
Overtrans era stata incaricata del trasporto da Rinaldi, e non da Alitalia, sicchè, mancando qualsiasi rapporto contrattuale tra Overtrans e Alitalia, questa ultima non poteva lamentare un inadempimento del subvettore. Alitalia non poteva neppure considerarsi terzo, non avendo richiesto la riconsegna della merce nella consapevolezza della sua perdita).
Mancava la prova della decisione del destinatario della merce (Alitalia) al contratto di trasporto, unica circostanza che, ai sensi dell'art. 1689 c.c. avrebbe potuto comportare il trasferimento in capo al medesimo del diritto ad agire nei confronti del vettore.
Quanto alla cessione dei diritti di indennizzo da Alitalia ad Assitalia, la ricorrente incidentale ribadisce la inefficacia dello stesso, in quanto del tutto generico e privo di data certa.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia applicazione del limite del debito, violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. 27 maggio 1993, n. 162, art. 1), erronea, contraddittoria motivazione sul punto, travisamento del fatto.
La Allianz Subalpina deduce, sia pure in via subordinata, che la somma eventualmente dovuta dal subvettore Overtrans non potrebbe superare i limiti di quella risultante dalla applicazione della L. 27 maggio 1993, n. 162, art. 1.
In pratica, la somma di L. 9.000.000 era quella massima alla quale Ovetrnas avrebbe potuto essere condannata, sulla base delle disposizioni di legge richiamate, in considerazione della portata utile del mezzo. Dunque, nel condannare Overtrans (e conseguentemente Allianz Subalpina nei limiti del massimale) al pagamento di una somma maggiore, i giudici di appello erano incorsi in violazione e falsa applicazione di norme di legge oltre che in una motivazione erronea e contraddittoria.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 2951 c.c.) in ordine alla prescrizione, erronea, contraddittoria motivazione sul punto, travisamento dei fatti.
I giudici di appello, andando sul punto in difforme avviso rispetto a quanto già accertato dal Tribunale, avevano rigettato la eccezione di prescrizione puntualmente sollevata da Allianz Subalpina, facendo riferimento a documenti interni privi di qualsiasi efficacia.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono destituiti di fondamento.
Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte Territoriale ha rilevato che la transazione intercorsa tra Assitalia ed Alitalia non era stata impugnata da Overtrans, che del resto non era neppure legittimata a farlo.
Overtrans, nella presente controversia, compariva come debitrice ceduta ed in tale veste era legittimata a far valere eccezioni concernenti il suo debito e non anche quelle relative alla annullabilità del rapporto cedente-cessionario (Alitalia-Assitalia).
In questo senso la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento all'art. 1260 c.c. (Cass. 9761 del 2005, 1145 del 2003, 575 del 2001, 8485 del 1999).
In ogni caso, la mancanza di un credito sottostante, relativamente alla regolazione di interessi tra Alitalia ed Assitalia, comporterebbe annullabilità della transazione (ai sensi dell'art. 1972 c.c., comma 2, o art. 1971 c.c.). Ma tale causa di invalidità, non rilevabile di ufficio, non poteva essere fatta valere da soggetto estraneo alla pattuizione.
I giudici di appello hanno sottolineato che neppure Allianz Subalpina avrebbe potuto far valere tale eccezione per conto di Overtrans, la quale - pur contestando genericamente la legittimazione attiva di Assitalia - non aveva tuttavia proposto specifica eccezione di invalidità della transazione.
Si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, in riferimento alla causa principale, ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può - trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili - dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto (Cass. 24 gennaio 1995 n. 1066).
Gli stessi giudici, dopo aver accertato - con motivazione che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità - che la prescrizione era stata validamente interrotta, hanno spiegato le ragioni per le quali non poteva farsi applicazione dei massimali di legge, specificando che l'evento era derivato da colpa grave del subvettore e del suo ausiliario.
Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla complessità delle questioni trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.
 
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010
RICHIEDI CONSULENZA