rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere

La rinuncia agli atti e la cessazione della materia del contedere, diverso ambito applicativo e distinta operatività nel processo, le conseguenti pronunce sulle spese di lite
 
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L'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 cpc deve essere distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere per rinuncia da parte dell'attore alla domanda. Si tratta, invero, secondo l'opinione prevalente, di pronunce che non hanno effetti sul piano sostanziale (anche se, secondo un orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, la rinuncia all'azione comporterebbe rinuncia, sostanziale, al diritto fatto valere) ma che operano in guisa distinta sul processo.
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 In particolare, mentre la rinuncia agli atti di cui all'art. 306 cpc, ai fini dell'efficacia, impone che vi sia il consenso di tutte le parti (consenso da esprimersi personalemnte o da parte del procuratore speciale in udienza o con atto notificato ai sensi dell'art. 170 cpc), la rinuncia alla domanda conduce in linea retta ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere cui la controparte processuale, che non abbia svolta una domanda riconvenzionale, non può opporsi.
 
In ogni caso, sia per quel che concerne la rinuncia agli atti, ove non diversamente stabilito, sia per quel che concerne la pronuncia di rito di cessazione della materia del contendere, il giudice porrà le spese a carico della parte rinunciante, sempre che la cessazione della materia del contendere non sia da addebitare ad un tardivo riconoscimento del diritto azionato in giudizio.
 

 

 

 

ARTICOLO  306

Rinuncia agli atti del giudizio.

[I]. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165 1, 166] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

[II]. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti [125] e notificati alle altre parti [170].

[III]. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo [308, 310, 338, 391].

[IV]. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2].

 
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