Art 2 Statuto lavoratori annotato con la giurisprudenza

Art 2 dello Statuto dei Lavoratori, la tutela del patrimonio aziendale mediante le guardie giurate, la giurisprudenza di merito e legittimità sull'art. della l. n. 300 del 1970 con particolare riferimento all'impiego di agenzie di investigazione private 
 
Art. 2 legge n. 300 del 1970
Guardie giurate.
 
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
 
 
Tribunale  Milano 26 luglio 2012
 
 
È illegittimo il controllo effettuato tramite agenzia investigativa sull'attività lavorativa in sé considerata, potendo i controlli difensivi effettuarsi solo sugli atti illeciti del dipendente esulanti dall'attività lavorativa, ancorché occasionati da quest'ultima, e solo allorché tale strumento sia indispensabile.
 
 

Tribunale  Latina  sez. lav. 14 febbraio 2012
 
Poiché nulla osta al controllo, da parte del datore di lavoro, del rispetto dell'obbligo di fedeltà, anche attraverso investigatori privati che verifichino il contegno del lavoratore seguendo quest'ultimo in luoghi pubblici in cui egli si rechi, è ammissibile la produzione, nella causa di lavoro promossa per l'annullamento del licenziamento, di documentazione scritta e fotografica proveniente dalla società di investigazioni incaricata dal datore di lavoro.
 
Cassazione civile  sez. lav. 08 giugno 2011 n. 12489
 
 
È lecito il controllo, per mezzo di un'agenzia investigativa, sul dipendente sospettato di commettere irregolarità di cassa, purché tale controllo non investa l'attività lavorativa vera e propria, ma i comportamenti del lavoratore che possano integrare violazioni fiscali o penali.
 
 
Cassazione civile  sez. lav. 14 febbraio 2011 n. 3590
 
 
Le disposizioni dell'art. 2 l. n. 300/1970, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dal successivo art. 3 direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Tuttavia, a giustificare l'intervento in questione è necessaria non l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma solo il sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.
 

Cassazione civile  sez. lav. 18 novembre 2010 n. 23303
 
Le norme poste dagli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa) non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 2014 c.c. di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa l. n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanzae di controllo, verifi chino l'eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto).
 

Cassazione civile  sez. lav. 07 giugno 2003 n. 9167
 
 
Le disposizioni (art. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970) che delimitano - a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali - la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi - e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3) - non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale, nella specie, un'agenzia investigativa) diversi dalla guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, nè, rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli art. 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica. Tuttavia, il controllo delle guardie particolari giurate, o di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, nè l'adempimento, nè l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione (nella specie, l'appropriazione indebita di danaro riscosso per il datore di lavoro e sottratto alla contabilizzazione).
RICHIEDI CONSULENZA