art 22 Statuto dei lavoratori trasferimento dirigenti RSA

Articolo 22 della legge n 300 del 1970 sui limiti al trasferimento delle dirigenze sindacali, testo della norma annotata con la giurisprudenza di legittimità 
 
ARTICOLO N.22
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
 
 
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedentearticolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
 
 
Cassazione civile sez. lav. 09/07/2013 16981
 
La mancata richiesta dell'esame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori, non rende operante il trasferimento del dirigente delle rappresentanze sindacali unitarie nell'ipotesi di diniego preventivo del nulla osta dello stesso sindacato. 
 
Cassazione civile sez. lav. 15/12/2011 n 27048
 
L'art. 18, comma 4, dell'accordo quadro sulle prerogative sindacali, stipulato il 7 agosto 1998, nel condizionare al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale "in un'unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione", rimane nel solco dell'art. 22 della legge n. 300 del 1970, che pure condiziona al nulla osta il trasferimento dalla "unità produttiva", ma aggiunge il requisito del trasferimento di "sede", cosicché, per l'accordo quadro, non occorre nulla osta al trasferimento fra unità operative entro la medesima sede, dovendosi ritenere che la nozione di "sede" sia più ampia di quella di "unità produttiva" e, in mancanza di una definizione fornita dall'accordo quadro, sia desumibile dall'art. 1, comma 2, della legge n. 417 del 1978, dettato per i dipendenti statali, secondo il quale "per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio". (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso la necessità del nulla osta per il trasferimento del dirigente sindacale ad un settore operativo distante circa duecento metri rispetto a quello di precedente assegnazione). 
 
Cassazione civile sez. lav. 09/04/2009 8725
 
In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza, l'art. 19 l. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte cost., sent. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.), ma si limita a definire i requisiti che le r.s.a. stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal titolo terzo del medesimo statuto dei lavoratori. Ne consegue che - esclusa la decadenza delle r.s.a. costituite prime della modifica referendaria, per le quali, però, diviene requisito cruciale, in vista della fruizione dei diritti sindacali, la sottoscrizione dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva - essendo il godimento della anzidetta prerogativa del dirigente sindacale collegato dalla stessa legge (art. 22 citato) alla funzione, i requisiti di riferimento devono sussistere al momento stesso del conferimento dell'incarico dirigenziale e da quel momento incardinano il diritto sino alla fine dell'anno successivo a quello di cessazione dall'incarico medesimo. (Nella specie, la S.C., accertato che l'acquisizione dell'incarico di dirigente sindacale ed il successivo trasferimento erano successivi alla modifica referendaria dell'art. 19 dello statuto e che non sussistevano, in capo al sindacato ricorrente, i requisiti imposti da detta disposizione per il godimento dei diritti sindacali statutari, ha escluso la sussistenza del diritto sindacale di cui all'art. 22 dello stesso statuto). 
 
Cassazione civile sez. lav. 23/01/2008 n 1442
 
La revoca del provvedimento di utilizzazione provvisoria presso altra sede del lavoratore che rivesta incarichi di dirigenza sindacale, e il conseguente rientro del medesimo nell'originaria sede di servizio, non richiede il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 8 maggio 1987 n. 266, non potendosi equiparare l'assegnazione temporanea al trasferimento definitivo e non sussistendo alcun collegamento con le esigenze di tutela dell'attività sindacale. Qualora, peraltro, l'allontanamento sottenda un intento discriminatorio o sia oggettivamente idoneo a ledere in concreto la libertà e l'attività sindacale, è esperibile la tutela per attività antisindacale ai sensi dell'art. 28 statuto lavoratori. 

Cassazione civile sez. lav. 21/07/2006 16790
 
La prerogativa sindacale introdotta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), in base alla quale il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della stessa legge, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza - riguarda testualmente solo ciascun dirigente di ogni r.s.a. e, pertanto, non si estende ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali), che non rivestano anche la qualità di dirigente di r.s.a. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa la tutelabilità, in relazione all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, del diritto di un lavoratore - segretario provinciale dell'associazione sindacale ricorrente ma non ricoprente anche la carica di dirigente di r.s.a. - all'ottenimento dell'annullamento di un trasferimento da un'unità operativa ad un'altra della stessa azienda sanitaria, intervenuto senza il nulla-osta previsto dall'art. 22 della citata legge, diritto, peraltro, nemmeno riconoscibile alla stregua della garanzia sindacale contemplata dall'art. 37 del d.P.R. n. 384 del 1990, siccome presupponente il trasferimento in un'unità operativa ubicata in "località" diversa da quella di appartenenza, condizione invece difettante nel caso dedotto in controversia). 

Cassazione civile sez. lav. 24/03/2004 n 5942
 
L'art. 22, l. n. 300 del 1970, in relazione all'art. 18, commi 7, 8, 9 e 10 della medesima legge, mira cautelare soltanto il lavoratore dirigente sindacale da eventuali trasferimenti che l'imprenditore adotti nei suoi confronti in relazione e a causa dell'attività sindacale da lui esercitata e in odio alle specifiche funzioni espletate dal sindacato. La norma, dunque, non è applicabile nè in favore del membro di consiglio di fabbrica in quanto tale, nè del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Nelle vesti di rappresentanti sindacali, tuttavia, i due lavoratori possono avvalersi della tutela contro i licenziamenti discriminatori ex art. 4, l. n. 604 del 1966. 

Cassazione civile sez. lav. 22/08/2003 n 12349
 
Il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 legge n. 300 del 1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo dall'unità produttiva nella quale esercita le funzioni di rappresentante sindacale, ad altra, dovendosi intendere per "unità produttiva" quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa, una "frazione" dell'attività produttiva aziendale. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, ai fini della operatività della tutela di cui all'art. 22 stat. lav., il trasferimento, disposto in assenza di nulla osta della organizzazione sindacale, di un dipendente che, dopo avere svolto attività di zincatura di laminati piani presso un capannone della società sua datrice di lavoro sito nell'area di uno stabilimento di altra società, poi ceduto in affitto a quest'ultima, con il passaggio alle dipendenze della stessa dei lavoratori della prima società, era stato adibito a compiti di elettrozincatura che lo impegnavano solo per una parte modesta del proprio turno lavorativo, sì da essere richiesto di espletare, a completamento del turno stesso, anche compiti di pulizia nel reparto finiture situato a poche centinaia di metri nell'area dello stesso stabilimento). 
 
Cassazione civile sez. lav. 05/02/2003 n 1684
 
La garanzia posta dall'art. 22 st. lav. - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale. 
 
Cassazione civile sez. lav. 09/08/2002 12121
 
Con il termine "unità produttiva" si intende, ai sensi dell'art. 35 st. lav., non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio, ma soltanto la più consistente vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo. Tale nozione di unità produttiva, trova applicazione anche in materia di nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti sindacali regolato dall'art. 22 st. lav. 
 
Per quanto attiene al trasferimento del rappresentante sindacale ex art. 22 st. lav., con il termine "trasferimento" si intende uno spostamento dalla sede lavorativa che assuma carattere di definitività, e con i termini "trasferta" e "missione" l'allontanamento dalla sede lavorativa che assuma una durata meramente temporanea ancorché indeterminata, seppure determinabile. 
 
Le trasferte o le missioni dei rappresentanti sindacali disposte dal datore di lavoro non necessitano del nulla osta dell'associazione nazionale di appartenenza previsto dall'art. 22 st. lav., trattandosi di allontanamenti meramente temporanei dalla sede lavorativa; le medesime possono peraltro integrare una violazione dell'art. 28 st. lav. qualora sottendano un intento discriminatorio o siano oggettivamente, anche sul piano potenziale, idonee a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando un lungo allontanamento dai compagni di lavoro o limitando, in altro modo, la possibilità di svolgimento dell'attività sindacale; il relativo accertamento - che si deve estendere alle modalità, alla durata ed alle ragioni dell'allontanamento dalla sede lavorativa nonché alla concreta possibilità per il sindacalista di godere di permessi - è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 

Cassazione civile sez. lav. 29/12/1999 n 14686
 
Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della l. n. 300 del 1970; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, nè comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro, che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato). 

Cassazione civile sez. lav. 13/06/1998 n 5934
 
Il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall'art. 22 l. n. 300 del 1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo da un'unità produttiva all'altra, dovendosi intendere per "unità produttiva" quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell'impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell'indipendenza tecnica e amministrativa, una "frazione" dell'attività produttiva aziendale, con la conseguenza che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione ad un'articolazione aziendale che, sebbene dotata di una certa autonomia amministrativa, sia destinata a scopi meramente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai fini generali dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto comportamento antisindacale ex. art. 28 l. n. 300 del 1970 il trasferimento, senza preventivo nulla osta, di un rappresentante sindacale dal settore personale al settore amministrativo del medesimo stabilimento del Poligrafico dello Stato). 
 
Cassazione civile sez. lav. 19/11/1997 n 11521
 
Anche lo stesso dirigente della rappresentanza sindacale aziendale (oltre l'organizzazione sindacale alla quale appartiene) è legittimato a proporre diretta ed autonoma azione volta a far valere l'illegittimità del trasferimento per mancata richiesta del nulla osta sindacale prescritto dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300. 
 
La garanzia posta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 - per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla - osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale; la norma ha come destinatari gli stessi dirigenti titolari del diritto a fruire del permessi previsti dall'art. 23 della stessa legge, trattandosi di coloro che per la qualità corrispondente al loro incarico debbono provvedere all'espletamento del loro mandato eseguendo le deliberazioni delle rispettive rappresentanze nonché trattando con i terzi o con il datore di lavoro. 

Cassazione civile sez. lav. 03/09/1991 9329
 
La garanzia posta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 - per cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla-osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavori che a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale; la norma ha come destinatari gli stessi dirigenti titolari del diritto a fruire dei permessi previsti dall'art. 23 della stessa legge, trattandosi di coloro che per la qualità corrispondente al loro incarico debbono provvedere all'espletamento del loro mandato eseguendo le deliberazioni delle rispettive rappresentanze nonché trattando con i terzi o con il datore di lavoro. 
 
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