CCNL attività ferroviarie

CCNL ferrovie scheda sintetica: tabelle retributive ed altri aspetti della retribuzione disciplina del rapporto di lavoro (ferie, prova, preavviso ecc), inquadramento dei lavoratori

 

● Fonti di riferimento

 

c.c.n.l. 30 settembre 2010

Ipotesi di accordo 28 novembre 2015

Accordo 26 aprile 2016

Accordo 5 aprile 2017

Verbale 26 febbraio 2020

Verbale 3 marzo 2020

Verbale 18 maggio 2020

Verbale 3 agosto 2020

 

Parti stipulanti

ASSTRA;

ANAV;

e

FILT-CGIL;

FIT-CISL;

UILTRASPORTI;

FAISA-CISAL;

ULGFNA;

 

 

Decorrenza e durata

Scadenza: 31 dicembre 2017

 

Campo di applicazione

Lavoratori delle imprese che, ai diversi livelli territoriali e nelle diverse modalità di espletamento del servizio svolgono, per via terrestre o sulle acque interne e lagunari, attività di trasporto pubblico di persone e di trasporto merci su ferrovia, nonché l’esercizio delle relative reti infrastrutturali, secondo quanto di seguito disposto. Il c.c.n.l. regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori, per i dipendenti delle aziende esercenti autolinee di competenza statale, nonché per i lavoratori impiegati nei servizi ausiliari per la mobilità, gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa l’area di competenza aziendale.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Il sistema di classificazione del personale prevede quattro aree operative e altrettante aree professionali.

 

Tabella declaratorie

Area operativa

A

Esercizio, articolato in sezioni specifiche: automobilistico, filoviario e tranviario; ferroviario e metropolitano; navigazione lacuale; navigazione lagunare; funivie portuali; funicolari terrestre ed aeree.

B

Amministrazione e servizi.

C

 

Manutenzione impianti ed officine.

D

Servizi ausiliari per la mobilità.

Area professionale

1 – mansioni gestionali e professionali

Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

2 – mansioni di coordinamento e specialistiche

Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico-specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Le attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico-specialistiche con adeguato livello di professionalità.

3 – mansioni operative

Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste:

- svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori;

- operano sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta all’attività specifica.

4 – mansioni generiche

Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze professionali.

 

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Assegnazione temporanea a mansioni superiori

Con riferimento al R.D. n. 148/1931, il lavoratore adibito temporaneamente a funzioni di grado superiore ha diritto, trascorsi 6 mesi di reggenza in 1 anno e purché il posto sia vacante, alla relativa promozione, con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratore assente per aspettativa o malattia.  

 

 

TABELLE RETRIBUTIVE ED ALTRI ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

Divisore orario: la quota oraria si determina dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero, ragguagliato a 1/6 dell’orario settimanale.

 

Divisore giornaliero: 30

 

Elementi della retribuzione normale mensile:

  • retribuzione tabellare;
  • ex indennità di contingenza (comprende E.d.r. confederale);
  • aumenti periodici di anzianità (A.P.A.);
  • trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.);
  • indennità di mensa; indennità di funzione;
  • competenze accessorie unificate;
  • trattamenti sostitutivi;
  • assegni e trattamenti "ad personam";
  • terzo elemento salariale;
  • trattamento sostitutivo per A.P.A..

 

Tabelle retributive

 DAL 1° OTTOBRE 2017

 

Livello

Minimo

Contingenza *

T.d.r.

Ind.funz.

1 - Resp.unità amm.va/tecnica complessa

1.582,53

554,80

73,78

72,30

2 - Professional/Capo unità organ.va amm.va/tecnica

1.455,93

550,41

67,88

51,65

3 - Coordinatore di Esercizio/Coordinatore/Coordinatore ferroviario (pos.2)

1.329,33

546,39

61,97

 

4 - Capo unità tecnica/Coordinatore di Ufficio

1.297,68

546,39

60,50

 

5 - Coordinatore ferroviario (pos. 1)

1.278,69

546,39

59,61

 

6 - Specialista tecnico/amm.vo/Addetto all'Esercizio/Capo stazione/Assistente Coordinatore

1.221,72

542,39

56,96

 

7 - Tecnico di bordo/Macchinista (pos.4)

1.202,73

542,39

56,07

 

8 - Capo Operatori

1.190,07

540,51

55,48

 

9 - Macchinista (pos.3)/Operatore di Esercizio(pos.4)

1.158,41

540,51

54,01

 

10 - Operatore Certificatore

1.139,42

539,62

53,12

 

11 - Coordinatore della Mobilità

1.126,76

539,62

52,53

 

12 - Collaboratore di ufficio/Operatore di Esercizio(pos.3)

1.107,77

539,62

51,65

 

13 - Operatore Tecnico/Addetto alla mobilità

1.076,12

539,62

50,17

 

14 - Macchinista (pos.2)/Capo Treno (pos. 3)

1.044,47

536,60

48,69

 

15 - Operatore Qualificato (pos.2)

1.012,82

536,60

47,22

 

16 - Operatore di Gestione/di Esercizio (pos.2)/di Movimento e Gestione/Capo treno (pos.2)

1.000,16

536,60

46,63

 

17 - Operatore Qualificato di Ufficio (pos.2)

981,17

533,58

45,74

 

18 - Assistente alla clientela

974,84

533,58

45,45

 

19 - Macchinista (pos.1)

968,51

533,58

45,15

 

20 - Operatore Qualificato della Mobilità

955,85

533,58

44,56

 

21 - Operatore F.T.A. (pos.2)

917,87

533,58

42,79

 

22 - Operatore di Stazione (pos.2)

905,21

533,58

42,20

 

23 - Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1)/Op. di Esercizio (pos.1)/ Op. qualificato (pos.1)/ Capo treno (pos.1)

886,22

533,58

41,32

 

24 - Operatore di stazione (pos.1)

879,89

533,58

41,02

 

25 - Operatore della mobilità

873,56

533,58

40,73

 

26 - Capo squadra operatori di manovra/Operatore di Scambi di cabina

854,57

530,19

39,84

 

27 - Operatore di ufficio/Op. di manutenzione

822,92

530,19

38,37

 

28 - Collaboratore di Esercizio

816,59

530,19

38,07

 

29 - Operatore di manovra

778,61

530,19

36,30

 

30 - Capo squadra ausiliari

765,95

527,56

35,71

 

31 - Operatore generico

734,30

527,56

34,23

 

32 - Ausiliario

696,31

527,56

32,46

 

33 - Ausiliario generico

633,01

524,20

29,51

 

* Comprende E.d.r. confederale.

 

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 6 scatti biennali.

 

Importi

Livello

Euro

1 - Resp.unità amm.va/tecnica complessa

38,31

2 - Professional/Capo unità organ.va amm.va/tecnica

35,25

3 - Coordinatore di Esercizio/Coordinatore/Coordinatore ferroviario (pos.2)

32,18

4 - Capo unità tecnica/Coordinatore di Ufficio

31,42

5 - Coordinatore ferroviario (pos. 1)

30,96

6 - Specialista tecnico/amm.vo/Addetto all'Esercizio/Capo stazione/Assistente Coordinatore

29,58

7 - Tecnico di bordo/Macchinista (pos.4)

29,12

8 - Capo Operatori

28,81

9 - Macchinista (pos.3)/Operatore di Esercizio(pos.4)

27,83

10 - Operatore Certificatore

27,59

11 - Coordinatore della Mobilità

27,28

12 - Collaboratore di ufficio/Operatore di Esercizio(pos.3)

26,85

13 - Operatore Tecnico/Addetto alla mobilità

26,05

14 - Macchinista (pos.2)/Capo Treno (pos. 3)

25,29

15 - Operatore Qualificato (pos.2)

24,65

16 - Operatore di Gestione/di Esercizio (pos.2)/di Movimento e Gestione/Capo treno (pos.2)

24,65

17 - Operatore Qualificato di Ufficio (pos.2)

23,75

18 - Assistente alla clientela

23,60

19 - Macchinista (pos.1)

23,45

20 - Operatore Qualificato della Mobilità

23,14

21 - Operatore F.T.A. (pos.2)

22,22

22 - Operatore di Stazione (pos.2)

21,92

23 - Operatore Qualificato di Ufficio (pos. 1)/Op. di Esercizio (pos.1)/ Op. qualificato (pos.1)/ Capo treno (pos.1)

21,46

24 - Operatore di stazione (pos.1)

21,06

25 - Operatore della mobilità

21,06

26 - Capo squadra operatori di manovra/Operatore di Scambi di cabina

20,69

27 - Operatore di ufficio/Op. di manutenzione

19,92

28 - Collaboratore di Esercizio

19,77

29 - Operatore di manovra

19,10

30 - Capo squadra ausiliari

18,54

31 - Operatore generico

17,78

32 - Ausiliario

16,93

33 - Ausiliario generico

15,33

 

Indennità

Indennità di turno: 0,52 euro per ogni giorno lavorato;

Indennità domenicale: 5,81 euro per ogni domenica lavorata;

Indennità di mensa: 16,53 euro mensili.

 

 

Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Corrisposta entro il 20 dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di dicembre, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.

 

Quattordicesima mensilità

Corrisposta entro il 20 luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno.

 

Premio di risultato

È contrattato a livello aziendale con caratteristiche di variabilità in rapporto ai risultati conseguiti in attuazione di programmi destinati a migliorare i parametri di produttività, qualità, competitività e redditività. Gli importi erogati a questo titolo non rientrano nella retribuzione normale, non sono utili per il computo del Tfr e sono comprensivi dell'incidenza sugli istituti retributivi legali e contrattuali. 

 

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

  Prova

La durata del periodo di prova è pari a 6 mesi:

- per i lavoratori per i quali non è prescritta una specifica abilitazione;

- per i lavoratori già in possesso della prescritta abilitazione al momento dell’assunzione.

Per i lavoratori non in possesso di abilitazione, il periodo di prova di cui al R.D. n. 148/1931 (art. 13, reg. allegato), termina comunque dal mese successivo a quello di conseguimento dell’abilitazione.

 

 

Orario di lavoro

Orario settimanale

39 ore, realizzate come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.

La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, 48 ore comprensive del lavoro straordinario.

 

L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti a tempo pieno può essere programmato dall’azienda:

- entro i limiti massimo di 50 ore e minimo di 27 ore;

- entro il limite massimo di 60 ore per quanto riguarda il personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Reg. CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007.

 

Giorni festivi

In aggiunta alle festività previste dalla legge, è considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui ha sede la direzione di esercizio.

 

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo - maggiorazioni

Lavoro straordinario limiti

150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive. Non concorrono al raggiungimento del predetto limite le ore di straordinario prestate: ai sensi dell’art. 5, co. 4, D.Lgs. n. 66/2003; ai sensi del 2° e 3° capoverso del comma 8 dell’art. 27 dell’accordo 28.11.2015; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore.

 

Lavoro straordinario definizione

 È considerato lavoro straordinario quello che eccede il limite medio settimanale dell'orario di lavoro.

 

Lavoro notturno definizione

 È considerato lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5.

 

 

Maggiorazioni

Straordinario

10%

Festivo

20%

Notturno

30%

Notturno in turni avvicendati

20%

 

 

 

Ferie e permessi annui

Ferie

- 25 giorni per anzianità fino a 20 anni;

- 26 giorni per anzianità più elevata e per i lavoratori con parametro retributivo pari o superiore a 202.

Una settimana di ferie è ragguagliata a 6 giorni lavorativi; se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni si utilizza il coefficiente 1,2.

 

Festività soppresse

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in luogo delle ex festività sono attribuiti 4 giorni aggiuntivi di ferie o permesso retribuito. In caso di mancata fruizione entro l’anno di riferimento, l’azienda eroga altrettante quote giornaliere di retribuzione.

 

 

Assenze

Malattia

Conservazione del posto: 18 mesi, raggiungibili anche cumulando le assenze complessivamente verificatesi nell'arco di 42 mesi consecutivi. Tale limite è elevato a 30 mesi in caso di donazione di organi, assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici ovvero in caso di interventi operatori o malattie gravi.

 

Trattamento economico: durante tale periodo viene corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione per i primi 18 mesi, mentre per gli ulteriori 12 mesi non spetta alcuna retribuzione. Trascorsi i 30 mesi può essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.

 

Discipline specifiche

Riguardano i lavoratori cui si applica il contratto Anav.

 

 

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto: fino alla guarigione clinica.

 

Trattamento economico: l’azienda è tenuta ad integrare il trattamento Inail nei limiti del trattamento previsto per la malattia.

 

Maternità

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi) l’azienda corrisponde un'indennità integrativa fino a concorrenza del 100% della retribuzione.

 

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione e con deduzione del trattamento a carico Inps.

 

Diritto allo studio

I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, possono usufruire a richiesta di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, purché il corso comprenda un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso.

Le assenze contemporanee per l'esercizio del diritto allo studio non possono superare il 2% della forza aziendale; in ogni caso, deve essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.

 

 

 

Lavoro a tempo parziale

 

Limiti

Le assunzioni a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale orizzontale, nonché le forme contrattuali a tempo determinato, con esclusione di quelle di cui all’art. 20, comma 15, dell’accordo 28.11.2015, sono attivabili:

- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili;

- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;

 - nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.

Se dall’applicazione delle percentuali risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.

Le limitazioni precedenti non trovano applicazione per i contratti part-time trasformati a richiesta del lavoratore.

 

Durata

La durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% della prestazione media ordinaria settimanale, mensile o annuale.

 

Nei servizi urbani, la prestazione lavorativa deve essere collocata in una sola delle seguenti fasce orarie:

- inizio servizio - ore 14.30;

- ore 14.00 - fine servizio.

 

Nei servizi extraurbani la prestazione è considerata resa in modo continuativo anche quando è collocata all’interno di una delle seguenti fasce e si svolge in non più di una ripresa:

- inizio servizio-ore 16.00;

- ore 14.00 - fine servizio.

Per le prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere di oltre il 50% la prestazione stessa. Per le prestazioni pari o superiori al predetto limite, la durata massima dell’impegno giornaliero non può eccedere le 10 ore, elevabili a 11 ore previo accordo a livello aziendale.

 

Clausole elastiche

Possono essere concordate modalità elastiche, che consentano la variazione della collocazione della prestazione lavorativa ovvero la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.

La variazione è richiesta con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni in caso di oggettive esigenze di servizio. La prestazione è compensata con la maggiorazione del 5 %, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali compreso il Tfr.

 

Lavoro supplementare

È consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.

Le ore di lavoro eccedenti possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite come il lavoro straordinario.

La prestazione supplementare è compensata con la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali compreso il t.f.r.

 

 

 

Lavoro a tempo determinato

 

Durata

Ferma restando la durata massima di 36 mesi (comprese proroghe), la durata minima dei contratti a tempo determinato è pari a 30 giorni di calendario con esclusione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto.

 

Limiti

Le forme contrattuali a tempo determinato, con esclusione di quelle di cui all’art. 20, co. 15, dell’accordo 28 novembre 2015, nonché le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con modalità a tempo parziale di tipo orizzontale sono attivabili:

- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, fatto comunque salvo il minimo di 5 unità assumibili;

- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;

 - nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura numerica non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.

Se dall’applicazione delle percentuali risultassero frazioni di unità, il numero dei lavoratori da assumere è elevato all’unità superiore.

Le limitazioni di cui ai punti precedenti non trovano applicazione per i contratti a tempo determinato individuati dall’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015.

 

 

 

Apprendistato professionalizzante

 

Percentuale di conferma

L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti (con arrotondamento all’unità superiore di eventuali frazioni decimali qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5).

Per i datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti, la percentuale di conferma è pari al 20%. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa o per mancato conseguimento delle abilitazioni indicate nel progetto formativo.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

 

Durata e retribuzione

Per la durata del contratto di apprendistato si rinvia alla disciplina legale.

Il trattamento economico dell’apprendista è costituito dai seguenti elementi: retribuzione tabellare, ex indennità dì contingenza, T.D.R., indennità di mensa, indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, di turno e domenicale, indennità di trasferta, di diaria ridotta e concorso pasti, nella misura e con la regolamentazione stabilita dal contratto nazionale.

La retribuzione aziendale sarà erogata con la seguente progressione:

- dal 19° al 24° mese: 20%;

- dal 25° al 30° mese: 30%;

- dal 31° al 36° mese: 50%.

 

Malattia

Il periodo di comporto è pari a 180 giorni nell’anno solare per i contratti di durata pari a 36 mesi e viene proporzionalmente ridotto per i contratti di durata inferiore. L’apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione normale per i primi 3 giorni e al 100% della retribuzione normale dal 4° al 180° giorno. Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, l’apprendista ha diritto, dal 4° al 180° giorno, ad un trattamento equivalente a quello erogato dall’INPS.

 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

non disciplinato

 

Apprendistato di alta formazione e ricerca

non disciplinato

 

Contratto di inserimento

abrogato

 

Lavoro a domicilio

non disciplinato

 

Somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

Lavoro intermittente

non disciplinato

 

Telelavoro

Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, consentendo l’espletamento delle prestazioni lavorative mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici e con modalità non legate necessariamente ed esclusivamente alla presenza in servizio presso la sede dell’azienda.

Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando che il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro nell’ambito delle direttive aziendali ed ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite.

 

Lavoro agile

non disciplinato

 

Estinzione del rapporto

Preavviso

Si rinvia aIla disciplina di cui al R.D. n. 148/1931.

 

Trattamento di fine rapporto

La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione considerata utile a norma della L. n. 297/1982.

 

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