CCNL credito



Fonti di riferimento

c.c.n.l. 31 marzo 2015

accordo 25 novembre 2015 integrazione ex FOC

accordo 4 febbraio 2016 RLS

verbale 8 marzo 2017 congedi violenza di genere

accordo 19 dicembre 2019

Lettera 5 marzo 2020

protocollo 16 marzo 2020

verbale 24 marzo 2020

verbale 16 aprile 2020

protocollo 28 aprile 2020

verbale 12 maggio 2020

Verbale 6 luglio 2020

Parti stipulanti

ABI

e

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

Decorrenza e durata

19 dicembre 2019 – 31 dicembre 2022

Campo di applicazione

Imprese creditizie, finanziarie e imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/1993, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Categorie

Livelli retributivi

Declaratorie contrattuali

Quadri direttivi

- 1º livello per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti

- 2º livello se gli addetti sono 7

- 3º livello da 8 a 9 addetti

- 4º livello da 10 addetti in poi.

 

Lavoratori/lavoratrici, che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.

Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.

 

3ª area professionale

 

1°, 2°, 3° e 4°

Lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

Nell'ambito della predetta declaratoria generale:

- nel 1º livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;

- nei livelli retributivi superiori al 1º sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

 

1ª e 2ª area professionale

livello unico

 

Lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica.

 

 

Livello retributivo di inserimento professionale

A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo 19.12.2019 questo livello è abrogato: ai lavoratori in servizio alla medesima data è attribuita una voce retributiva transitoria denominata “Integrazione ex F.O.C. 2019” pari a € 225,91 mensili, per tredici mensilità. Agli apprendisti spettano:

·         € 90,62 mensili fino al 18° mese di servizio effettivo;

·         € 225,91 mensili decorso il 18° mese di servizio effettivo.

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Quadri direttivi

L'assegnazione alla categoria ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva dopo 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori/lavoratrici assenti con diritto alla conservazione del posto, in tal caso deve essere corrisposto l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore/lavoratrice svolge per il periodo della sostituzione.

Aree professionali

Affidamento di attività proprie di un livello retributivo superiore: compete per il periodo di utilizzo in tali compiti la corresponsione della relativa differenza di retribuzione.

Affidamento di attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale: compete l'inquadramento nel livello corrispondente all'attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta con continuità e prevalenza, cioè per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

 

Trattamento economico dei quadri direttivi: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità; e, ove spettino: "assegno ex intesa 8 dicembre 2007"; "assegno ex intesa 11 luglio 1999"; indennità varie (ad es., indennità di rischio, sotterraneo); "assegno ad personam" derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 c.c.n.l. 1999.

Trattamento economico del personale delle aree professionali: stipendio; scatti di anzianità; importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità; e, ove spettino: indennità varie (ad es.: indennità di rischio sotterraneo, concorso spese tranviarie, ecc.).

Premio annuale di rendimento nella misura standard di settore misura utilizzata per la c.d. impresa tipo per il personale delle quattro aree professionali; 15% della retribuzione annua per i quadri direttivi 3º e 4º livello.

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

  

Stipendio mensile (13 mensilità)

Categoria / Livello

 

 Dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2021

Dal 1° dicembre 2022

QD 4° Livello

 

4.427,75

4.521,81

4.575,56

QD 3° Livello

 

3.760,58

3.842,31

3.889,01

QD 2° Livello

 

3.361,47

3.439,05

3.483,38

QD 1° Livello

 

3.167,54

3.241,48

3.283,73

3a Area 4° Livello

 

2.796,90

2.866,90

2.906,90

3a Area 3° Livello

 

2.589,30

2.649,69

2.684,20

3aArea 2° Livello

 

2.446,23

2.503,28

2.535,88

3a Area 1° Livello

 

2.320,91

2.375,04

2.405,97

ex la e 2a Area

 

2.098,40

2.147,34

2.175,31

 

Assegni mensili di anzianità (13 mensilità)

 

Dal 1º gennaio 2004 (*)

 

Inquadramento

 

Importo

 

3ª area professionale

 

2º e 3º livello retributivo

 

23,71

 

2ª area professionale

 

3º livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializ.)

 

33,87

 

2ª area professionale

 

1º e 2º livello retributivo

 

22,35

 

1ª area professionale

 

 

14,90

 

 

(*) Per le aziende già destinatarie del c.c.n.l. ACRI:

- € 154,10 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex vice capo ufficio";

- € 149,70 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo commesso e vice capo commesso)";

- € 61,64 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex operai";

- € 70,44 annue, quale "differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)".

 

Differenza ex mensa (**)

Per il 1º e il 2º livello dei quadri direttivi e per le 3 aree professionali: € 9,920.

 

(**) Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13ª mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del c.c.n.l. 11 luglio 1999.

 

Scatti di anzianità

Maturazione: triennale; 4 anni per il 1º scatto in tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio dal 3º o 4º livello retributivo dei quadri direttivi. Aree professionali, personale in servizio al 19 dicembre 1994: massimo 12 scatti; personale assunto dopo tale data: massimo 8.

Nel periodo 1.1.2013 – 31.7.2014 non matura l'anzianità dei lavoratori/lavoratrici ai fini degli scatti di anzianità e dell'importo ex ristrutturazione tabellare.

Decorrenza: dal primo giorno del mese in cui matura lo scatto.

 

Importi:

  

Categoria/Livello

Scatti di anzianità

Importo ex ristrutturazione tabellare

QD 4° Livello

 

95,31

 

14,30

 

QD 3° Livello

 

95,31

 

14,30

 

QD 2° Livello

 

41,55

 

7,99

 

QD 1° Livello

 

41,55

 

7,99

 

3a Area 4° Livello

 

41,55

 

7,99

 

3a Area 3° Livello

 

41,55

 

7,99

 

3a Area 2° Livello

 

41,55

 

7,99

 

3a Area 1° Livello

 

41,55

 

7,99

 

ex la e 2a Area

 

29,07

 

5,59

 

Indennità 

Buono pasto: è corrisposto nella misura di euro 1,81 cadauno per ogni giornata in cui si effettua l'intervallo, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3º e 4º livello retributivo.

Indennità di rischio: compete al personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella Allegato 5 al c.c.n.l.

Sistema incentivante: possono essere previsti premi incentivanti (anche sotto forma di "stock option" e "stock granting"), la cui erogazione è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi. 

Premio variabile di risultato: in sostituzione del premio può essere previsto un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri, concordati tra le parti, di produttività e/o redditività.

Trasferta: il c.c.n.l. prevede rimborsi e diarie per il personale inviato in trasferta in Italia e all'estero.

Indennità locali sotterranei: compete al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale nella misura indicata nell'Allegato 3 del c.c.n.l.

Concorso spese tranviarie: compete ai lavoratori che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3º e 4º livello retributivo, nella misura indicata nell'Allegato 4 al c.c.n.l.

 

 Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: entro il 20 dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione da computarsi sulla base delle voci retributive per le quali sia prevista l'erogazione per 13 mensilità.

Nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1º novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali sono computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1º dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori sono computate nella misura del 40%.

Maturazione: per dodicesimi.

 

Premio aziendale

Il premio aziendale è erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella contrattazione integrativa aziendale, in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ad un migliore andamento dei risultati economici dell'impresa, tenendo anche conto degli apporti professionali; tale premio è parametrato in base all'inquadramento, tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione ricoperta.

Il premio aziendale è erogato sotto forma di "una tantum". La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto è definita a livello aziendale.

Le imprese che presentino un risultato delle attività ordinarie negativo non danno luogo all'erogazione del premio aziendale.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

 

Il periodo di prova non può essere superiore a tre mesi (30 giorni per i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 1ª area professionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie)

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

37 ore e 30 minuti di norma distribuite in 5 giorni dal lunedì al venerdì.

40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni

36 ore nei casi di articolazione: su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni; dal lunedì pomeriggio al sabato mattina; comprendente la domenica; in turni.

Il c.c.n.l. contiene specifiche regolamentazioni per i turnisti, l’orario giornaliero, l’orario di sportello, i lavoratori addetti a particolari attività.

 

Orario multiperiodale

Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'impresa ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.

 

Reperibilità

Può essere richiesta agli addetti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza): in tal caso gli interessati possono assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

Al personale in reperibilità spettano: il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d'intervento; € 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95; limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell'autogestione della prestazione lavorativa.

 

Giorni festivi

Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, la vigilia di Pasqua.

In caso di coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1º maggio e del 2 giugno con la domenica l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.

 

Banca ore

Vi confluiscono le prime 50 ore annue di lavoro straordinario che sono compensate con la attribuzione di altrettante ore di permesso. Il c.c.n.l. detta norme per il recupero delle ore.

 

Flessibilità

Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno, danno diritto al recupero obbligatorio tramite una riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all'orario di lavoro normale dell'interessato.

Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a quella relativa allo straordinario diurno feriale il lavoratore/lavoratrice, per le prime 50 ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della banca delle ore, ovvero il compenso per lavoro straordinario.

 

 Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

 

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla paga oraria pari a 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5.

 

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

a) straordinario:

 

- feriale

25%

- nel giorno di sabato (lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato)

30%

- notturno

55%

- notturno nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali

65%

b) in giorno prestabilito per il riposo (oltre al riposo compensativo)

25%

c) di domenica, non coincidente con il riposo settimanale

20%

d) nei giorni festivi infrasettimanali (*)

30%

e) nei giorni semifestivi oltre le 5 ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale adibito ai turni

30%

 

(*) E' possibile fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente permesso, in sostituzione.

 

Limiti per il lavoro straordinario: limite individuale di 100 ore per anno solare. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi, e di sabato.

Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.

 

 Ferie e permessi annui

 

Ferie

Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche se l'orario settimanale di lavoro è distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.

Aree professionali:

- con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi;

- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi;

- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni: giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 4º livello retributivo).

Durante l'anno di assunzione: 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese; per i lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre e a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo.

Quadri direttivi:

26 giorni. I quadri direttivi assunti direttamente con tale inquadramento, durante l'anno di assunzione: 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni. Ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno di assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.

 

Ex festività

Competono annualmente un pari numero di permessi giornalieri retribuiti alle seguenti condizioni: che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo; che il lavoratore/lavoratrice abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

Per gli anni 2012-2016 il numero di permessi per ex festività dei quadri direttivi è ridotto di una giornata.

I permessi sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno.

I permessi non utilizzati nell'anno sono liquidati sulla base di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

 

Riduzione dell'orario di lavoro

Il lavoratore/lavoratrice all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:

- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate; tale possibilità non trova applicazione in via sperimentale, per gli anni 2012-2016,

- continuare a osservare l'orario settimanale di ore 37,30, facendo confluire nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali, ridotte di 7 ore e 30 minuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016).

E' riconosciuta annualmente una giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

Banca del tempo

Viene alimentata con le ore di ferie, permessi ex festività e banca ore che i lavoratori mettono a disposizione su base volontaria a favore dei colleghi che abbiano necessità di un’ulteriore dotazione di permessi per far fronte a gravi situazioni personali e/o familiari. La fruizione dei permessi può avvenire a giornate intere, mezze giornate, frazioni orarie di norma non inferiori a 60 minuti. La dotazione della banca del tempo scade con il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

 

 Assenze

 

Malattia e infortunio

Comporto secco

Conservazione del posto e intero trattamento economico per anzianità: fino a 5 anni, 6 mesi; da oltre 5 anni e fino a 10 anni, 8 mesi; da oltre 10 fino a 15 anni, 12 mesi; da oltre 15 fino a 20 anni: 15 mesi; da oltre 20 fino a 25 anni, 18 mesi; oltre i 25 anni, 22 mesi.

Comporto per sommatoria

I periodi di assenza possono essere calcolati con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato; in tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti: fino a 5 anni, 8 mesi; da oltre 5 anni e fino a 10 anni, 10 mesi; da oltre 10 fino a 15 anni, 14 mesi; da oltre 15 fino a 20 anni: 18 mesi; da oltre 20 fino a 25 anni, 22 mesi; oltre i 25 anni, 24 mesi.

 

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura per Tbc, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi complessivi. In caso di malattia di carattere oncologico i periodi di comporto e l’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi complessivi.

 

Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita spettano flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento dell'orario di uscita, oppure permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.

 

Aspettativa

Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre i termini del comporto può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino a 8 mesi senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità. La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio. Nei casi di malattie di carattere oncologico ovvero di patologie di analoga gravità, la durata massima dell'aspettativa è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente ovvero frazionabili in due periodi.

  

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice spetta il 100% della retribuzione calcolata come per la malattia. Il periodo di assenza facoltativa è utile ai fini del tfr ed è computato l'equivalente della retribuzione cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

Paternità: 7 giorni di permesso retribuito fruibili fino al 5° mese dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del figlio (assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali quantitativi di permessi analoghi previsti dalla legge).

 

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi di calendario.

 

Permessi

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'impresa può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.

 

Lavoratori/lavoratrici studenti

Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami.

Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame. In occasione dell'esame di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.

Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado spetta, in aggiunta ai permessi di cui sopra e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi, usufruibile a richiesta.

Inoltre ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio anche di laurea e di laurea magistrale spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno, per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria, e per il numero di anni - più 1 - di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

E' inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg di calendario, fruibile in non più di due periodi.

In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.

Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, è attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.

Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la laurea o la laurea magistrale è attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di € 136,35 al conseguimento della laurea; € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.

 

Aspettativa

Può essere concessa su richiesta un'aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali (in particolare per la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e gli otto anni, affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate)e per lo svolgimento di attività di volontariato fino a un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

 

Congedi per violenza di genere

A favore delle lavoratrici vittime di violenza di genere è previsto un congedo della durata massima di 3 mesi, da fruire nell'arco temporale di 3 anni che deve essere computato con riferimento alle giornate nelle quali è prevista attività lavorativa.

Il congedo può essere fruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, su base oraria o giornaliera, durante tale periodo la lavoratrice ha diritto all'indennità prevista dalla legge.

La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l'intenzione di avvalersi di tale congedo, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.

 

 Lavoro a tempo parziale

 

Limiti

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 10% del complesso del personale in servizio per le assunzioni dall'esterno. La percentuale è riferita al complesso del personale rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

Orario di lavoro

Per le 3 aree professionali, l'orario è fissato secondo i seguenti criteri: la durata settimanale dell'orario può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare inferiore a 15 ore, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore; la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli Organismi sindacali aziendali.

 

Lavoro supplementare

Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1º gennaio al 31 dicembre): operazioni di quadratura contabile e di chiusura; interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.

In alternativa al compenso per lavoro supplementare il lavoratore/lavoratrice può optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore.

 

Contratto a tempo determinato

Non disciplinato

 

 Apprendistato professionalizzante

 

E’ finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3ª area professionale.

 

Inquadramento e trattamento economico

L’apprendista è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale. Per i primi 18 mesi il trattamento economico è riferito al livello di assegnazione; trascorso tale periodo viene attribuito all’apprendista il trattamento economico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente a quello del livello di destinazione finale.

 

Durata

3 anni

 

Malattia e infortunio

Conservazione del posto:

- 6 mesi in caso di comporto c.d. secco;

- 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.

Trattamento economico: 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto.

 

 Lavoro a domicilio

Non disciplinato

 

 Somministrazione di lavoro

Il numero di lavoratori che le imprese possono utilizzare con contratto di somministrazione non può essere superiore al 5% degli occupati a tempo indeterminato (8% per le imprese che occupino fino a 1.500 dipendenti).

 

 Lavoro stagionale

Non disciplinato

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato

 

 Telelavoro

Il ccnl richiama la normativa vigente.

 

Lavoro agile

Le Parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla legge (artt. 18 -24 L. 81/2017) intendono promuovere e regolamentare il Lavoro agile (c.d. Smart working).

La prestazione lavorativa in modalità agile si effettua entro i limiti di durata dell'orario giornaliero e settimanale previsti dal ccnl, nel rispetto delle regole in materia di pause e riposi.

Gli accordi aziendali/di gruppo stabiliscono la durata (a tempo determinato o indeterminato) del ricorso al lavoro agile, le relative modalità di adesione, revoca e recesso; il numero delle giornate di tale prestazione è stabilito nel limite massimo di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo.

Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l'attività lavorativa in modalità agile è prestata presso altra sede/hub aziendale.

  

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

1 a) Licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché per invalidità permanente:

Quadri direttivi

5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore 1/2 mese per ogni successivo anno, con un massimo di 5 mesi.

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

1/2 mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 8 mensilità

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

1/3 di mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 1 e 1/2 ed un massimo di 6 mensilità

1ª area professionale, nonchè gli addetti a mansioni operaie

1/4 di mensilità per ogni anno di effettivo servizio, con un minimo di 1 ed un massimo di 4 mensilità

 

1 b) Licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché per invalidità permanente in presenza di trattamento di pensione migliorativo spettante in misura massima:

Quadri direttivi

4 mesi

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

2 mesi

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

45 giorni

1ª area professionale, nonchè gli addetti a mansioni operaie

1 mese e 1/4

 

1 c) Licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché per invalidità permanente in presenza di trattamento di pensione migliorativo spettante in misura inferiore alla massimale mensilità risultanti dal ragguaglio all'anzianità di servizio di cui alla tabella 1 a) sono ridotte del 25%.

 

2 a) Licenziamento di lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici

Quadri direttivi

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 4

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 5

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 6

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 3

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 4

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 1

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 3

1ª area professionale, nonchè addetti a mansioni operaie

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 1

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 1 e 1/2

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 2

 

2 b) Licenziamento di lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici in presenza di trattamento di pensione migliorativo:

Quadri direttivi

4 mesi

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

2 mesi

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

45 giorni

1ª area professionale, nonchè addetti a mansioni operaie

1 mese e 1/4

 

3) Licenziamento per giustificato motivo:

Quadri direttivi

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 5

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 6

 

- oltre 10 fino a 15 anni di anzianità

mesi 7

 

- oltre 15 anni di anzianità

mesi 8

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 3

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 4

 

- oltre 10 fino a 15 anni di anzianità

mesi 5

 

- oltre 15 anni di anzianità

mesi 6

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 2 e 1/4

 

- oltre 10 fino a 15 anni di anzianità

mesi 3

 

- oltre 15 anni di anzianità

mesi 4

1ª area professionale, nonchè addetti a mansioni operaie

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 1 e 1/2

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 10 fino a 15 anni di anzianità

mesi 2 e 1/2

 

- oltre 15 anni di anzianità

mesi 3

 

4 a) Risoluzione del rapporto per morte in assenza di trattamento di previdenza migliorativo:

Quadri direttivi

- fino a 6 anni di anzianità

mesi 5

 

- per ogni anno successivo

1/2 mese con un massimo di altri 5 mesi

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 3

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 4

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 1

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 2

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 3

1ª area professionale, nonchè addetti a mansioni operaie

- fino a 5 anni di anzianità

mesi 1

 

- oltre 5 fino a 10 anni di anzianità

mesi 1 e 1/2

 

- oltre 10 anni di anzianità

mesi 2

 

4 b) Risoluzione del rapporto per morte in presenza di trattamento di pensione migliorativo:

Quadri direttivi

5 mensilità

3ª e 2ª area professionale, 3º livello retributivo (esclusi gli operai)

3 mensilità

2ª area professionale, 1º e 2º livello retributivo (esclusi gli operai)

2 mesi e 1/2

1ª area professionale, nonchè addetti a mansioni operaie

1 mese e 3/4

 

5 a) Dimissioni

1 mese

In caso di dimissioni per superamento del periodo di comporto il lavoratore è esonerato dall'obbligo del preavviso.

5 b) Dimissioni per giusta causa

Compete l'indennità di mancato preavviso come al punto 3, nonché il seguente trattamento:

- con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio: 4 mensilità;

- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio: 6 mensilità.

5 c) Dimissioni di lavoratore/lavoratrice ultrasessantenne in possesso dei requisiti pensionistici

Compete il trattamento previsto ai punti 2 a) e 2 b)  per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età.

 

Trattamento di fine rapporto

Nel periodo 1.1.2019 - 31.12.2022 il TFR è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari: stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare.

 

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