CCNL igiene ambientale

Fonti di riferimento

c.c.n.l. 12 aprile 2013, data di sottoscrizione del c.c.n.l. 21 marzo 2012

Protocollo di intesa 24 marzo 2014

Accordo 22 dicembre 2014 una tantum

c.c.n.l. 6 dicembre 2016 (stesura 20 giugno 2017)

accordo 15 novembre 2017

protocollo 19 marzo 2020

 

Parti stipulanti

FISE, Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL

Decorrenza e durata

1º luglio 2016 - 30 giugno 2019

Campo di applicazione

Imprese che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:

a) nettezza urbana: spazzamento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri; lavaggio cassonetti;

b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;

c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;

d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;

e) i servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Prime lavorazioni del vetro Settori meccanizzati

 

Categoria

Posizione organizzativa

Qualifica

Declaratorie contrattuali

A

A1

Quadri

- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

 

A

A2

Quadri

B

B1

Impiegati

- Lavoratore che in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata specializzazione svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà di iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di unità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline in ambiti organizzativi complessi.

- Lavoratore che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolge con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché il lavoratore con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

 

B

B2

Impiegati

C

C1

Intermedi

- Lavoratore che, in possesso di particolari ed approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica esperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione ed il coordinamento di unità organizzate.

- Lavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il controllo ed il coordinamento di squadre di lavoratori.

 

C

C2

Impiegati

 

 

 

D

D1

Impiegati, intermedi, operai

- Lavoratori impiegati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un’approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica nonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.

- Lavoratori con qualifica speciale il cui compito consiste nella guida, coordinamento controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico pratica nonché i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori.

- Lavoratori operai che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficoltosi od eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale nonché i lavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all’occorrenza altri lavoratori.

 

D

D2

Impiegati, intermedi, operai

D

D3

Operai

E

E1

Impiegati, operai

- Lavoratori impiegati che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale nonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.

- Lavoratori con qualifica speciale che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non stano normalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.

- Lavoratori operai che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche nonché i lavoratori che, nel rispetto degli standards fissati, compiono lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche nonché i lavoratori che in possesso di approfondita conoscenza eseguono sulle linee di produzione controlli qualitativi con riferimento alle normative sulla certificazione.

 

E

E2

Impiegati, intermedi, operai

E

E3

Operai

F

F1

Operai

Lavoratori operai che svolgono mansioni, lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche.

 

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Al lavoratore, al quale nell'ambito della categoria di appartenenza vengano affidate mansioni relative ad una o più posizioni organizzative, è riconosciuta la posizione organizzativa superiore purché lo svolgimento delle mansioni relative a quest'ultima abbia carattere di prevalenza e avvenga con normale continuità.

Il lavoratore adibito continuativamente a mansioni relative ad una diversa posizione organizzativa passa, a tutti gli effetti nella nuova posizione organizzativa dopo 2 mesi se disimpegni mansioni di cui ai gruppi 2) e 3) e 3 mesi se disimpegni mansioni di cui al gruppo 1). Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa inferiore, sarà mantenuta l'indennità di posizione organizzativa di provenienza.

L'effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa diversa da quella di originario inquadramento non da luogo al passaggio di posizione quando è motivata da sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, nel qual caso:

- l'effettuazione di mansioni relative ad una posizione organizzativa superiore comporta il riconoscimento della differenza fra le relative indennità di posizione organizzativa per il periodo relativo alla loro effettuazione;

- l'effettuazione di mansioni relative alla posizione organizzativa inferiore comporta il mantenimento dell'indennità di posizione organizzativa di provenienza .

 

Seconde lavorazioni del vetro

 

Livello

Declaratorie contrattuali

8°A

Lavoratori (gruppo 1 quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità , autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

 

Lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

 

Lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

 

6°A

Lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante e specifica esperienza, svolgono con ampia autonomia operativa nell’ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che possono implicare anche la conduzione ed il coordinamento di unità organizzate.

 

Lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.

 

Lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.

 

- Lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.

- Lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti.

- Lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standards fissati, compiano lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.

 

- Lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale.

- Lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.

 

Lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.

 

 

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche  Settori non meccanizzati

 

La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo e il seguente:

Gruppo 1) - Quadro e qual. impiegatizia: 9° livello, 8° livello, 7° livello, 6° livello, 5° livello, 4° livello, 3° livello, 2° livello;

Gruppo 2) - Qual. Speciale: 6° livello, 5° livello, 4° livello, 3° livello;

Gruppo 3) - Qual. operaia: 8° livello, 7° livello, 6° livello, 5° livello, 4° livello, 3° livello, 2° livello, 1° livello.

 

Livello

Declaratorie contrattuali

9°A

Lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità , autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità , il coordinamento ed il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.

 

Lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

 

8°A

Lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e coordinando un gruppo di operai (piazza).

 

8

I lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.

 

Lavoratori (gruppo 3) che in possesso di notevole capacità tecnica e professionale, derivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori (piazza) realizza articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o modellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a "mano volante".

 

Lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.

 

Lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.

 

Lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.

 

- Lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che richiedono una generica preparazione professionale.

- Lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che ne chiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.

 

Lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici.

 

Lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.

 

 

Produzione di lampade e display

 

Livello

Declaratorie contrattuali

A

Lavoratori, con qualifica di quadro, che:

- sono in possesso di approfondite conoscenze interdisciplinari, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una consolidata esperienza direttiva maturata nell'esercizio di funzioni di rilevante importanza, oppure di una elevata preparazione specialistica;

- hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di unità organizzative importanti e complesse, di fondamentale rilevanza al fine del conseguimento degli obiettivi dell'impresa, o di equivalenti attività di elevata specializzazione;

- operano con ampi poteri discrezionali nell'ambito delle direttive strategiche definite a livello aziendale, contribuendo alla definizione degli obiettivi dell'impresa.

 

B

Lavoratori con funzioni direttive che:

- sono in possesso di conoscenze generali e diversificate, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una significativa esperienza direttiva maturata con un prolungato esercizio della funzione;

- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative diversificate o di attività di alta specializzazione;

- operano in condizioni di ampia autonomia direttiva con specifici poteri discrezionali, ricevendo una supervisione dei risultati complessivi.

 

C

Lavoratori con funzioni direttive che:

- sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una approfondita esperienza tecnico-gestionale;

- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative complesse o di attività specialistiche di livello equivalente;

- operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti nell'ambito della unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una verifica del risultato complessivo.

 

D

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e qualificata esperienza tecnico-organizzativa, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità ed abilità gestionali;

- hanno la responsabilità di assicurare la gestione di attività specialistiche di articolata complessità e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento ed il controllo dell'attività di significativi gruppi di lavoratori, in assenza di livelli di coordinamento superiore;

- operano in condizioni di autonomia decisionale, nell'ambito di differenti procedure e di processi implicanti scelte tra differenti opzioni, ricevendo una verifica dei risultati.

 

E

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e consolidata esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono capacità di analisi ed elevate abilità tecnico-professionali;

- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di elevate attività specialistiche e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento ed il controllo dell'attività di un significativo gruppo di lavoratori;

- operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di procedure e/o di processi implicanti scelte tra opzioni definite, ricevendo una verifica dei risultati della prestazione.

 

F

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche articolate su più segmenti del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione ed esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono notevoli capacità ed abilità operative con contributi di valutazione critica;

- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato, attraverso attività articolate riferite a procedure proprie dell'area di appartenenza e/o interventi articolati su più fasi del processo tecnologico, e/o la responsabilità della guida, del coordinamento e del controllo dell'attività di un gruppo di lavoratori;

- operano in condizioni di ampia autonomia operativa nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sul risultato delle attività.

 

G

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specialistiche limitate ad un segmento del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso il necessario tirocinio, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità ed abilità operative;

- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato specifico dell'attività assegnata, accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa agli standard prefissati;

- operano in condizioni di specifica autonomia operativa, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sull'attività ed un controllo del risultato.

 

H

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specifiche articolate relative alle operazioni ed agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono buona capacità ed abilità esecutiva;

- hanno la responsabilità dell'accuratezza nell'esecuzione dell'attività assegnata e dell'accertamento della conformità dei risultati;

- operano in condizioni di autonomia esecutiva, sulla base di istruzioni generali, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sull'attività e sul risultato.

 

I

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze specifiche relative alle operazioni ed agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono una buona capacità esecutiva;

- hanno la responsabilità dell'accuratezza nell'esecuzione dei compiti assegnati e dell'accertamento dei risultati dell'attività;

- operano in condizioni di autonomia esecutiva sulla base di istruzioni dettagliate, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.

 

L

Lavoratori che:

- sono in possesso di conoscenze generiche per l'esecuzione di operazioni manuali semplici e/o ripetitive;

- hanno la responsabilità dell'esecuzione accurata delle operazioni assegnate;

- operano sulla base di semplici istruzioni, ricevendo un controllo sulle modalità di esecuzione e sul risultato delle operazioni.

(Gli addetti a lavori manuali semplici del ciclo produttivo sono inquadrati al livello I, dopo un periodo di sei mesi di effettiva prestazione nel livello L).

 

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi.

Ai lavoratori di cui al gruppo 3) che sono assegnati con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diversi livelli, sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore sempre che quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.

Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore, dovrà essere corrisposta la retribuzione contrattuale inerente al predetto livello superiore.

Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello ha diritto al passaggio definitivo al livello superiore, salvo i casi di sostituzione di altro lavoratore:

- decorsi 2 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3);

- decorsi 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo, l'anzidetto periodo di tre mesi potrà anche non essere svolto continuativamente, purché, entro otto mesi dall'inizio del mutamento delle mansioni, venga compiuto nella nuova mansione un periodo continuativo di mesi due e questo sia completato con ulteriori periodi comunque non inferiori ciascuno a giorni sei.

 

Il passaggio di livello non può aver luogo nei casi in cui le mansioni in livello superiore sono esplicate in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, salvo il caso di mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Per i lavoratori di cui al gruppo 1) - qualifica impiegatizia - la disciplina di cui al precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione per trasferta, a condizione che l'assenza per quest'ultimo motivo non superi il periodo di un anno.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 173, 175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali, 186 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali, 208 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali.

Divisore giornaliero: 25 per i lavoratori di cui ai gruppi 1 e 2 del settore lampade e display.

Retribuzione mensile: retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale, eventuali super minimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche).

Cottimo: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 12% degli importi costituiti da: per le aziende delle prime lavorazioni del vetro, settori meccanizzati: minimi di paga base (dedotti gli importi di contingenza conglobata al 29 maggio 2001) e indennità di posizione organizzativa; per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per quelle della produzione del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche: minimi di paga base

Indennità di funzione: è interamente assorbibile dal superminimo individuale

 

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione del vetro piano e produzione lana e filati)*

 

Settori meccanizzati (produzione del vetro, con esclusione dei settori del vetro piano e delle lane e filati)*

Cat.

Minimi al 1/1/2021

Minimi al 1/1/2022

Min

IPO

Min

IPO

F

1.507,78

-

1.532,40

 

E

1.624,87

-

1.652,46

 

129,55

132,75

166,04

169,98

D

1.844,92

-

1.877,92

-

131,31

134,51

181,68

186,11

C

2.077,55

-

2.116,21

-

39,64

40,62

B

2.301,60

-

2.345,69

-

57,61

58,84

A

2.520,69

-

2.570,19

-

59,41

60,89

 

 

Cat.

Minimi al 1/6/2021

Minimi al 1/6/2022

Min

IPO

Min

IPO

F

1.507,78

-

1.532,40

 

E

1.624,87

-

1.652,46

 

129,55

132,75

166,04

169,98

D

1.844,92

-

1.877,92

-

131,31

134,51

181,68

186,11

C

2.077,55

-

2.116,21

-

39,64

40,62

B

2.301,60

-

2.345,69

-

57,61

58,84

A

2.520,69

-

2.570,19

-

59,41

60,89

 

* Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/92)

 

Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro con esclusione delle seconde lavorazioni del vetro piano)*

Liv.

Minimi al 01/01/2021

Minimi al 01/01/2022

1

990,00*

1.014,62**

2

1.109,93

1.137,51

3

1.237,30

1.268,08

4

1.326,06

1.359,06

5

1.454,47

1.490,67

5A

1.504,85

1.542,28

6

1.555,27

1.593,93

6A

1.593,65

1.633,30

7

1.773,48

1.817,56

8

1.988,58

2.038,08

8A

2.047,85

2.098,83

 

Liv.

Minimi al 01/06/2021

Minimi al 01/06/2022

1

990,00**

1.014,62**

2

1.109,93

1.137,51

3

1.237,30

1.268,08

4

1.326,06

1.359,06

5

1.454,47

1.490,67

5A

1.504,85

1.542,28

6

1.555,27

1.593,93

6A

1.593,65

1.633,30

7

1.773,48

1.817,56

8

1.988,58

2.038,08

8A

2.047,85

2.098,83

 

* Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/92

** Più € 5,16 di superminimo

 

 

Settori a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche*

 

Liv.

Minimi al 1/6/2021

Minimi al 1/6/2022

1

990,00**

1.014,62**

2

1.069,26

1.095,86

3

1.147,80

1.176,37

4

1.229,70

1.260,24

5

1.336,54

1.369,79

6

1.466,19

1.502,64

7

1.555,27

1.593,93

8

1.773,48

1.817,56

8A

1.791,40

1.835,98

9

1.988,58

2.038,08

9A

2.047,85

2.098,83

 

* Più € 10,33 a titolo di EDR (ex protocollo interconfederale 31/7/92

** Più € 5,16 di superminimo

 

Settori lampade e display

 

Liv.

Minimi al 1/1/2021

Minimi al 1/1/2022

L

955,96

979,72

I

1.095,78

1.123,01

H

1.131,40

1.159,20

G

1.198,38

1.228,32

F

1.316,52

1.349,52

E

1.419,45

1.454,92

D

1.479,44

1.515,79

C

1.646,56

1.687,57

B

1.823,12

1.868,50

A

2.024,17

2.075,23

 

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 5 scatti biennali.

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio alla categoria superiore: l’importo degli scatti già maturati viene conservato e il lavoratore ha diritto a maturare tanti altri scatti fino a raggiungere il numero massimo suindicato.

Importi: per le aziende delle prime lavorazioni del vetro-settori meccanizzati

 

Categorie

Posizioni organizzative

Importo (€)

A

2

17,56

 

1

17,56

B

2

16,53

 

1

16,53

C

2

14,98

 

1

14,98

 

3

13,34

D

2

13,34

 

1

12,91

 

3

12,39

E

2

12,39

 

1

10,33

F

1

8,26

 

Per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e dellaproduzione del vetro eseguito a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

 

Settori della trasformazione

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Livello

Importo

Livello

Importo

1

8,26

1

8,26

2

10,33

2

9,30

3

12,39

3

10,33

4

12,91

4

12,39

5

13,34

5

12,65

6

14,98

6

13,94

7

16,53

7

14,72

8

17,56

8

16,53

 

 

9

17,56

 

Per le aziende della produzione delle lampade e display

 

Livello

Importo (€)

A

17,56

B

17,56

C

16,53

D

14,46

E

12,39

F

12,39

G

10,85

H

10,33

I

10,33

L

8,26

 

 

Indennità

- Indennità di cassa:spetta ai lavoratori normalmente adibiti a operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura dell’8% di minimo e IPO o contingenza.

- Indennità di trasferta: Ai lavoratori di cui ai gruppi 3) e 2) compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso per eventuali altre spese sostenute; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio da concordarsi preventivamente fra le parti; d) una indennità pari al 25% (30% settore lampade e display) della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 24 ore; al 20% (21% settore lampade e display) nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni del lavoratore.

Al lavoratore di cui al gruppo 1) compete: a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati; b) il rimborso delle eventuali altre spese vive; c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità; d) una indennità giornaliera pari al 40% della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 25 lo stipendio e la contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore e fino a sei giorni (oltre le 24 ore ore per il settore lampade e display). L'indennità è ridotta: al 25% per missioni da 7 fino a 30 giorni; al 20% nel caso di missione di lunga durata e con decorrenza dall'inizio del secondo mese, o nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni del lavoratore, l'indennità è ridotta al 30% per quadri e impiegati in trasferta per periodi superiori a 1 mese per il settore lampade e display).

Premio di produzione: le imprese delle prime lavorazioni fino a 150 dipendenti e quelle delle seconde lavorazioni che si siano attenute alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione riconoscono il premio di produzione o l'indennità di esso sostitutiva nelle seguenti percentuali:

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori meccanizzati): 5% (o maggiori percentuali risultanti alla data del 20 ottobre 1994) del complesso dei minimi tabellari - dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all'accordo del 13 aprile 2001.

Per le aziende delle prime lavorazioni del vetro (settori a soffio a mano e con macchine semiautomatiche), per quelle delle seconde lavorazioni del vetro e per quelli delle lampade e display5% (o maggiori percentuali risultanti alla data del 20 ottobre 1994) del complesso dei minimi tabellari - dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977.

 

 Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: alla vigilia di Natale

Misura: una mensilità della retribuzione globale di fatto.

Maturazione: per dodicesimi

 

Premio speciale

Corresponsione: alla fine del mese di giugno

Misura: 100 ore di retribuzione costituita da: per le aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati, minimo tabellare dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 e dedotti gli importi di contingenza conglobati in seguito all'accordo del 13 aprile 2001, indennità di posizione organizzativa, scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale; per le aziende della produzione del vetro eseguito a soffio a mano e con macchine semiautomatiche e per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro, minimo tabellare dedotti i 137 punti di contingenza conglobati sino al 31 gennaio 1977 aumentato dell'importo degli scatti di anzianità e di quello relativo all'eventuale elemento retributivo individuale;

Misura: settore lampade e display 9,5% del minimo tabellare mensile

Maturazione: per dodicesimi

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

 

Settori meccanizzati

Durata

Categoria/P.O.

 

Sei mesi

A e B

 

Cinque mesi

C2

 

Quattro mesi

C1 - D2

Gruppi 1 e 2

Due mesi

D1 - D2 (gr. 3) - D3

 

Due mesi

E - F

 

 

Settori della trasformazione

Durata

Livelli

 

Sei mesi

8° - 7°

 

Cinque mesi

 

Quattro mesi

5° - 6°

Gruppi 1 e 2

Due mesi

Gruppo 3

Due mesi

4°, 3°, 2° ed 1°

 

 

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Durata

Livelli

 

Sei mesi

9°- 8°

Gruppo 1

Quattro mesi

Gruppo 1

Due mesi

8°a

Gruppo 3

Due mesi

7° e 6°

Gruppo 3

Due mesi

5°, 4°, 3°, 2° ed 1°

 

 

Settori della produzione di lampade e display

Durata

Livelli

 

 

Sei mesi

A

Gruppo 1

Quadri

Sei mesi

B, C

Gruppo 1

Impiegati

Tre mesi

D, E, F, G, H ed I

Gruppo 1

Impiegati

Tre mesi

D, E ed F

Gruppo 2

Q.S.

Due mesi

E, F, G, H, I ed L

Gruppo 3

Operai

 

 Orario di lavoro

 

Orario settimanale

40 ore di norma distribuito su 5 giorni, o 39 ore da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro.

Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60: 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.

Operai addetti alla piazzasemiautomatica che producono damigiane inferiori a 5/7 litri: 40 ore settimanali.

 

Turnisti

L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo, cioè su turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni e su 2 turni per 7 giorni, è pari a 232,5 giornate lavorative annue.

Al lavoratore turnista a ciclo continuo in forza da oltre 20 anni e con una anzianità contributiva I.v.s. di almeno 28 anni che venga definitivamente adibito a lavori in regime di orario giornaliero è conservata a titolo di E.d.r., in cifra fissa, l'indennità media di turno precedentemente percepita, in ragione di tanti ventottesimi per quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno, con un massimo di 28/28. Quanto previsto è esteso al lavoratore che esegue le sue prestazioni in turni 3 x 6 e al lavoratore che venga non temporaneamente adibito, per esigenze tecnico produttive, ad altra attività resa in regime di orario giornaliero o di semi turno. Per semi turno si intendono le prestazioni in turni 2x5.

 

Lavoratori discontinui

- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48;

- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43;

- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40.

La retribuzione afferente all'ultima ora dell'orario settimanale pari a 48 e 43 h è maggiorata con la percentuale del 18%.

Settore lampade e display:

- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60;

- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50;

- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45. La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo non uniforme.

 

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale

Turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo: per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo è costituito dalla normale retribuzione mensilizzata con l'aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festività maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.

 

Banca ore

Le prestazioni di lavoro straordinario sono accantonate nella misura del 50% in un conto ore individuale, per il restante 50% il lavoratore può esercitare, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, la propria scelta in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa al pagamento delle stesse.

Le quote orarie non retribuite ed accantonate nel conto ore individuale possono essere fruite, sotto forma di riposi compensativi, da utilizzarsi entro 12 mesi dall'anno di maturazione.

Nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti la misura delle quote orarie da accantonare nel conto ore è del 40%; per il restante 60% delle quote il lavoratore può esercitare la propria scelta, entro la fine di ogni anno per l'anno successivo, in ordine all'accantonamento nel conto ore individuale in alternativa alla retribuzione delle stesse.

Non rientrano nel conto ore individuale le prestazioni di lavoro straordinario riconduciteli alle seguenti fattispecie: assenze improvvise nell'avvicendamento dei turni; manutenzioni straordinarie e non programmabili; interventi atti ad assicurare il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti; montaggio e rifacimento degli impianti; assolvimento di indifferibili incombenze derivanti da innovazioni amministrative e di legge.

 

Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni

 

Maggiorazioni da calcolare, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, per i cottimisti va inclusa la percentuale minima contrattuale di cottimo. La quota oraria, per i lavoratori di cui al gruppo 2), si ottiene utilizzando il divisore 173, per i lavoratori di cui al gruppo 1), il divisore 165.

 

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

 

Sett. vetro

Sett. lampade e display

a) straordinario:

 

 

- da 41 a 48 ore

18%

20%

- 49a ora

22%

26%

- oltre 49 ore

30%

26%

- festivo

65%

 

- notturno

50%

50%

- notturno festivo

 

65%

b) notturno non compreso in turni avvicendati

32%

38%

c) festivo

55%

60%

d) domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati

10%

15%

e) lavoro in turni

 

 

- turno diurno feriale (1° e 2° turno avvicendato):

2%

 

- turno diurno feriale (1° e 2° turno per i turni avvicendati semicontinui e a ciclo continuo articolati su tre turni):

1,33%

 

- turno diurno (in turni avvicendati)

 

5%

- notturno compreso in turni avvicendati:

43,34%

41,5%

- lavoro domenicale con riposo compensativo:

38,00%

15%

- lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati:

58,00%.

45%

 

Le maggiorazioni non sono cumulabili

È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

Per prestazioni effettivamente fornite in turno notturno compete un'indennità in cifra fissa di € 5,5 (dal 1/9/2020 euro 4,50), euro 3,5 (dal 1/9/2022 euro 4,50) per il settore lampade e display.

 

 Ferie e permessi annui

 

Ferie

Settore vetro lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3):

- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;

- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;

- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;

- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;

- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.

Settore lampade e display

a) anzianità di servizio fino a 15 anni compiuti: 4 settimane;

b) anzianità di servizio oltre 15 anni compiuti: 5 settimane.

In caso di orario distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivalgono a una settimana.

Per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 1999 restano in vigore i periodi di ferie previsti dal C.C.N.L. 16 dicembre 1994 e cioè:

1) Quadri, impiegati, qualifiche speciali: 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti; 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti; 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti; 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.

2) Operai: 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti; 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti; 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni.

 

Cessione delle ferie

Le parti hanno concordato di consentire la cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati da parte di ogni lavoratore, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, ai colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, previo consenso dei lavoratori interessati e nella misura e modalità concordate con la Direzione aziendale, dando priorità ai riposi accantonati nel conto ore ed in ogni caso maturati negli anni precedenti a quello della richiesta. La contrattazione aziendale potrà disciplinare misure e modalità per la cessione di ferie e riposi da parte dei lavoratori e l'accantonamento delle relative ore per le modalità sopra descritte.

 

Festività soppresse

Lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo: a fronte delle ex festività spettano 4 giornate di permesso retribuito. Per l’ex festività del 4 novembre è riconosciuto un trattamento pari a 8/175 della retribuzione di fatto, da corrispondere con la retribuzione del mese di agosto.

Lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3x5 o 3x6) che prestino attività nel turno notturno: competono, in aggiunta ai 4 giorni di riposo per le ex festività, tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro in turno notturno.

 

Riduzione orario di lavoro (ROL)

56 ore annue

64 ore annue per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) e delle lampade e display.

Turnisti settore lampade e display

a) turnisti 3 x 5 e 3 x 6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere: 72 ore annue

b) giornalieri, turnisti 2 x 5 e 2 x 6, turnisti 3 x 5 e 3 x 6 ciascuno di durata inferiore alle 8 ore giornaliere: 64 ore annue

 

 Assenze

 

Malattia

Per il settore lampade e display la disciplina di seguito specificata trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30 agosto 2010.

comporto:

a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;

c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni,

anche cumulando più assenze nell'arco temporale di 36 mesi. I mesi si intendono composti di 30 giorni di calendario.

Il comporto può essere interrotto per un massimo di 360 giorni nell’arco di 36 mesi per terapie salvavita in caso di malattie oncologiche e per patologie cronico - degenerative.

Il ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 60, afferente a uno o più eventi morbosi, sospende per una sola volta nell'arco temporale di 36 mesi, il decorso del comporto per un massimo di 60 giorni dall'inizio dell'evento.

trattamento economico:

a) per anzianità fino a 3 anni compiuti: 100% della retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo, 70% per i 2 mesi e mezzo successivi e 50% per i tre mesi restanti; b) per anzianità oltre 3 e fino a 6 anni compiuti: 100% della retribuzione per i primi 5 mesi, 70% per il successivo mese e mezzo e 50% per i restanti 5 mesi e mezzo; c) per anzianità oltre 6 anni: 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e 50% per i restanti 8 mesi.

 

Infortunio sul lavoro

Per il settore lampade e display la disciplina di seguito specificata trova applicazione per gli eventi iniziati a decorrere dal 30 agosto 2010.

comporto: fino a guarigione clinica in caso di infortunio e per un periodo pari a quello per il quale l'Inail corrisponde l'indennità per le malattie professionali

trattamento economico: a) per anzianità fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi;

b) per anzianità oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 4 mesi;

e in caso di ricaduta nello stesso evento entro il periodo massimo di 2 mesi dalla ripresa del lavoro:

a) per anzianità fino a 3 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 3 mesi e mezzo;

b) per anzianità oltre 3 fino a 6 anni compiuti: intera retribuzione per i primi 4 mesi e mezzo;

c) per anzianità oltre 6 anni: intera retribuzione per i primi 6 mesi.

 

Maternità

Per i primi 5 mesi di assenza, 100% della normale retribuzione globale di fatto.

 

Congedo matrimoniale

14 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato).

 

Permessi

Per la nascita di figli è garantito un giorno di permesso retribuito da fruire entro 5 mesi dalla data del parto.

 

Diritto allo studio

Sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso; a tale titolo non può assentarsi contemporaneamente non più del 2,5% della forza occupata.

 

Lavoratori studenti

Spettano permessi retribuiti per sostenere prove di esame. Possono altresì usufruire di un periodo di due mesi di aspettativa all'anno.

 

Aspettativa

Può essere concesso, su richiesta al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore a 2 anni, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa non retribuita. Per il lavoratore in condizioni di accertata tossicodipendenza, ai sensi della legge n. 162/1990, nonché per quello con familiari a carico in condizioni documentate di tossicodipendenza, ovvero per i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate, ai sensi della legge n. 125/2001, l’aspettativa prescinde dal requisito di 2 anni di anzianità di servizio.

 

Permessi non retribuiti

L’azienda può concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze produttive, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela volontaria a termini di legge di minori stranieri non accompagnati.

 

 Lavoro a tempo parziale

 

Retribuzione

Si ottiene applicando la seguente formula: (R.O. x hs) / 40 (R.O. = retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time).

La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: (173 x hs) / 40.

 

Periodo di prova

È determinato in un numero di ore che non può comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella di seguito prevista:

 

Categoria

Livello (seconde lavorazioni)

Livello (sett. a soffio e a mano)

Livello (sett. lampade/display)

Limite mensile

A e B

8º, 7º

9º - 8º (gruppo 1)

 

6 mesi

C2

6º (gruppo 1)

 

 

5 mesi

C1 - D2 (gruppi 1 e 2)

5º, 6º (gruppo 1, 2)

6º (gruppo 1)

 

4 mesi

 

 

 

A, B, C (gruppo 1 e 2)

120 gg di effettiva prestazione

 

 

 

D, E, F, G, H, I (gruppo 1 e 2)

60 gg di effettiva prestazione

 

 

8º (gruppo 3)

 

45 gg di effettiva prestazione

D1 - D2 (gruppo 3) - D3

5º, 5ºA (gruppo 3)

7º - 6º (gruppo 3)

 

35 gg di effettiva prestazione

 

5º (gruppo 1)

 

35 gg di effettiva prestazione

 

 

 

E, F, G (gruppo 3)

30 gg di effettiva prestazione

E2 - E3

5º - 4º

 

25 gg di effettiva prestazione

F1 - E1

1º, 2º

3º - 2º -1º

H, I (gruppo 3)

20 gg di effettiva prestazione

 

 

 

L (gruppo 3)

10 gg di effettiva prestazione

 

Clausole elastiche o flessibili

Nel caso di utilizzo di clausole elastiche o flessibili, il lavoratore ha diritto ad un preavviso di 7 giorni; per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta una maggiorazione del 10%. In casi di necessità il preavviso può essere ridotto, ma la maggiorazione sale al 20%.

 

Lavoro supplementare

Il lavoro eccedente quello concordato può essere svolto fino ai seguenti limiti annuali:

- part-time fino a quattro ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;

- part-time fino a cinque ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;

- part-time fino a sei ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time;

- part-time oltre sei ore giornaliere: 10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time.

Entro tali limiti è retribuito con la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le ore eventualmente prestate oltre i limiti comportano una maggiorazione del 50% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

 

Malattia

Comporto per il settore lampade e display 

a) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni;

b) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;

c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Dal 1° gennaio 2021, il lavoratore in regime di part time orizzontale avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) mesi 9 per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

b) mesi 12 per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;

c) mesi 16 per anzianità di servizio oltre 6 anni.

In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. Nel rapporto di lavoro part-time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà superare l'80% della prestazione annua concordata fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.

In relazione alla modifica del periodo di comporto per i lavoratori in regime di part time orizzontale: ai lavoratori che al 31 dicembre 2020 abbiano già superato il periodo di comporto secondo la normativa precedentemente in vigore, continuerà ad applicarsi tale normativa.

 

 Apprendistato professionalizzante

 

Condizioni

Aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino aver assunto con contratto a tempo indeterminato almeno l'80% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti.

A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro.

 

Durata massima

- 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le finalità da conseguire;

- 30 mesi per soggetti in possesso di laurea non coerente con le finalità da conseguire;

- 36 mesi negli altri casi.

 

Livello di inquadramento

Prima metà del periodo: non può essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.

Seconda metà del periodo: è riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.

 

Ferie

20 giorni lavorativi all'anno.

 

 Lavoro a domicilio

Sono previstre informative alle competenti OO.SS. sul ricorso al lavoro a domicilio.

 

 Lavoro stagionale

Non disciplinato

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato

 

Lavoro agile

Il ccnl richiama la disciplina di legge.

 

 Telelavoro

 

Non sono considerabili attività in telelavoro quelle svolte anche in via telematica o con collegamento remoto da: operatori di vendita, lavoratori addetti all'assistenza tecnica presso la clientela, lavoratori dei "call-center" organizzati in autonome unità produttive.

Le modalità di svolgimento della prestazione, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa, sono definite a livello aziendale.

Si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. L'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvede a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza.

Al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica.

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Qualifiche

Categorie/livelli

Anzianità di servizio

Durata

Operai

gruppo 3

fino a 5 anni

12 giorni

 

 

oltre 5 a 10 anni

16 giorni

 

 

oltre 10 anni

20 giorni

Operai settore lampade e display

 

fino a 5 anni

12 giorni

 

 

oltre 5 a 10 anni

18 giorni

 

 

oltre 10 anni

24 giorni

Impiegati

E e 2, 3 e 4

fino a 5 anni

1 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese e 1/2

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

 

C e D e 5 e 6

fino a 5 anni

1 mese e 1/2

 

 

da 5 a 10 anni

2 mesi

 

 

oltre 10 anni

3 mesi

 

A e B e 7, 8 e 9

fino a 5 anni

2 mesi

 

 

da 5 a 10 anni

3 mesi

 

 

oltre 10 anni

4 mesi

Impiegati settore lampade e display

A, B e C

fino a 5 anni

2 mesi

 

 

da 5 a 10 anni

3 mesi

 

 

oltre 10 anni

4 mesi

 

D e E

fino a 5 anni

1 mese e mezzo

 

 

da 5 a 10 anni

2 mesi

 

 

oltre 10 anni

2 mesi e mezzo

 

F e G

fino a 5 anni

1 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese e mezzo

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

 

H e I

fino a 5 anni

15 giorni

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese

 

 

oltre 10 anni

1 mese e mezzo

Intermedi

E e 3

fino a 5 anni

1/2 mese

 

 

da 5 a 10 anni

1 mese

 

 

oltre 10 anni

1 mese e 1/2

 

C e D e 5 e 6

fino a 5 anni

1 mese

 

 

oltre 5 a 10 anni

1 mese e 1/2

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

Intermedi settore lampade e display

D e E

fino a 5 anni

1mese e mezzo

 

 

oltre 5 a 10 anni

2 mesi

 

 

oltre 10 anni

2 mesi e mezzo

 

F

fino a 5 anni

1 mese

 

 

oltre 5 a 10 anni

1 mese e mezzo

 

 

oltre 10 anni

2 mesi

 

Per gli operai retribuiti a cottimo l'indennità sostitutiva del preavviso è computata con riferimento alla retribuzione globale delle ultime 4 settimane di prestazione

Per quadri, impiegati e intermedi, in caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti a metà e decorrono dalla metà o dalla fine del mese.
 

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. rinvia alla disciplina di legge in materia ed elenca gli elementi esclusivamente utili per il calcolo: minimo contrattuale; scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale; aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale; contingenza ex legge n. 297/1982; premio di produzione; compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali (50 ore settimanali per i settori lampade e display); indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa; provvigioni, interessenze, cottimo; 13ª mensilità e premio speciale; maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni aventi carattere continuativo.

  

  

 

 

 

RICHIEDI CONSULENZA