CCNL scuole private

CCNL scuole private scheda sintetica, tabelle retributive, inquadramento dei lavoratori, disciplina del rapporto di lavoro ed altri aspetti della retribuzione

 

Fonti di riferimento

 accordo 13 aprile 2016

 accordo 7 luglio 2016

 c.c.n.l. 7 luglio 2016

 accordo 6 febbraio 2018 apprendistato professionalizzante

 verbale 19 marzo 2020

 verbale 7 settembre 2020

   

Parti stipulanti

 

Associazione gestori istituti dipendenti dall'Autorità ecclesiastica (AGIDAE)

 e

 FLC-CGIL

 CISL-Scuola

 UIL-Scuola

 SNALS CONFSAL

 SINASCA

  

Decorrenza e durata

 

1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

 

 Campo di applicazione

 

Il personale contemplato e tutelato dal c.c.n.l. è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'estero.

 

Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:

 

- asili nido;

- micronido;

- scuola dell'infanzia;

- scuola primaria;

- scuola secondaria di ogni ordine e grado;

- accademie;

- conservatori musicali;

- istituzioni scolastiche post-secondarie;

- scuole interpreti e traduttori;

- scuole speciali per minori;

- corsi di doposcuola;

- centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.

 

Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.

 

Il presente c.c.n.l. tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Area prima – Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA)

Livelli

Declaratoria

1

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività che richiedono una preparazione professionale non specialistica.

 

2

Vi sono inquadrati i lavoratori che effettuano prestazioni comportanti attività operative con utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune, per le quali necessitano conoscenze pratiche.

Essi eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connesse alla corretta esecuzione del proprio lavoro, un'attività lavorativa caratterizzata da funzioni ben definite che richiedono una preparazione professionale specifica.

 

3

Esegue, nell'ambito di istruzioni ricevute, attività lavorativa che richiede preparazione professionale specialistica, adeguate conoscenze e capacità di utilizzo di strumenti anche complessi, caratterizzata da autonomia di esecuzione del lavoro con margini valutativi nell'applicazione delle procedure.

 

4

Vi sono inquadrati i lavoratori che, nell'ambito delle direttive di massima ricevute, hanno compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità.

Esegue attività lavorativa complessa, che richiede specifica preparazione professionale o conoscenza delle procedure amministrativo-contabili e tecniche.

 

5

Rientrano in questo livello funzionale le seguenti figure professionali:

- responsabili centro elaborazione dati;

- responsabili sistema gestione qualità;

- responsabili amministrativi;

- responsabili di biblioteca.

 

Area seconda – Servizi di istruzione, formativi ed educativi

2

Rientrano in questo livello le figure professionali comunque di supporto alla docenza

3

Esegue mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula e/o laboratorio, per l'espletamento di attività educative-formative in genere comprese quelle del personale che nelle strutture convittuali curi la formazione degli ospiti nelle ore extracurriculari.

 

4

Esegue mansione con funzione docente educativa e tecnica, atta a promuovere lo sviluppo della cultura e della personalità del discente in età evolutiva o a recuperare gli svantaggi psico-fisici.

Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e culturale dell'allievo.

 

5

E' inquadrato il personale che, nel rispetto della libertà d'insegnamento, sia addetto allo svolgimento dei compiti connessi ai processi evolutivi di istruzione.

Sono parte integrante della funzione docente la progettazione e la programmazione didattica e curriculare, l'attività di studio e ricerca per il continuo adeguamento delle metodologie e alla promozione professionale e culturale dell'allievo.

 

Area terza – Servizi direttivi

6

Tale funzione è caratterizzata da piena autonomia nell'ambito delle scelte e delle direttive di carattere generale impartite dal titolare, o dal legale rappresentante, o dal Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'attività scolastico-formativa. Nell'osservanza delle leggi e delle disposizioni nazionali e nel rispetto della libertà di insegnamento, tale ruolo comporta la direzione ed il coordinamento dell'attività didattica, del controllo e della verifica del complesso delle attività svolte nell'ambito del plesso scolastico-educativo e formativo.

 

 

 

Mutamento di qualifiche

Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 6 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano.

Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso ed il livello economico della qualifica di provenienza nella voce retribuzione tabellare.

Il salario di anzianità sarà pari in proporzione a quanto maturato nel livello di provenienza e a quanto maturato nel nuovo livello di appartenenza.

Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione per il periodo di sostituzione.

 

Mansioni promiscue

Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli.

In tutti gli altri casi di mansione promiscua, la retribuzione sarà data dalla somma delle parti della retribuzione globale calcolate proporzionalmente alle ore svolte nei diversi livelli. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

  ASPETTI RETRIBUTIVI

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26.

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

- per i dipendenti a 38 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 164;

- per i dipendenti a 37 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 160;

- per i dipendenti a 34 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 147;

- per i dipendenti a 32 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 139;

- per i dipendenti a 31 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 134;

- per i dipendenti a 30 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 130;

- per i dipendenti a 24 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 104;

- per i dipendenti a 22 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 95;

- per i dipendenti a 18 ore settimanali: retribuzione globale mensile diviso 78.

 

Retribuzione mensile globale

 

La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi:

- retribuzione tabellare comprensiva dell'indennità di contingenza maturata al 30 novembre 1991;

- salario d'anzianità maturato al 31 dicembre 2005;

- eventuale superminimo ex-categoria al 31 dicembre 2005;

- eventuale superminimo;

- eventuale salario accessorio.

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, nonché per le attività proprie della funzione docente: correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle, ricevimento/colloquio settimanale individuale dei genitori, e in un piano programmato dal Collegio docenti e secondo gli ordinamenti scolastici vigenti: scrutini, Consigli di classe, interclasse, intersezione e Collegio docenti.

Il personale docente non è tenuto ad alcuna prestazione durante la sospensione dell'attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e Pasqua ferma restando la normale retribuzione.

Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dall'art. 47 del ccnl, la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.

Quando lo stesso docente insegni in tipi di scuola diversi, per la retribuzione mensile si fa riferimento all'art. 40 del c.c.n.l.

Agli educatori e assistenti di convitto si può richiedere di prestare vigilanza notturna nell'istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. In tal caso sarà loro corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva verrà conteggiata ai fini della 13ª, della malattia e del t.f.r. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso. In caso di vigilanza attiva, la suddetta viene retribuita secondo quanto stabilito dall'art. 50.

Per retribuzione globale si intende quella individuale comprensiva di tutti gli elementi di cui detto in precedenza.

 

Tabella retributiva 

Dal 1° maggio 2018

 

Livelli

Minimo

Totale

6

1.915,51

1.915,51

5

1.726,80

1.726,80

4

1.646,60

1.646,60

3

1.598,40

1.598,40

2

1.554,90

1.554,90

1

1.513,13

1.513,13

 

Ai lavoratori a tempi indeterminato assunti prima del 30 giugno 1994 conmpetono i seguenti superminimi non assorbibili

 

Liv.

ex cat. I

ex Cat. II

ex Cat. III

6

396,07

309,12

151,07

5

273,61

198,75

100,36

4

214,72

150,85

72,21

3

207,64

165,61

75,98

2

153,51

122,57

72,88

1

125,88

93,39

58,55

 

Incentivo economico di produttività

 

E' prevista, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici.

a) Per il personale docente:

 

 

Elementi di progressione economica

Punti

1

Presenza effettiva sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale, indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all'art. 47, punto 2

+ 1 per settimana

2

Rispetto standards di qualità per istituti certificati

+ 10

3

Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti)

+ 1 ogni 6 ore di corso

4

Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)

+ 1 ogni 6 ore di corso

5

Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extra-curriculare

+ 2 per ciascun evento

 

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1:

- sono escluse le ferie ordinarie e i periodi di sospensione dell'attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell'attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane;

- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre-31 agosto);

- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;

- i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

b) Per il personale non docente:

 

 

Elementi di progressione economica

Punti

1

Presenza effettiva sul lavoro per l'intera settimana, intendendo per settimana intera l'assolvimento dell'orario individuale contrattuale, indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane)

+ 1 per settimana

2

Rispetto standards di qualità per istituti certificati

+ 5

3

Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti)

+ 1 ogni 6 ore di corso

4

Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti)

+ 1 ogni 6 ore di corso

 

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1:

- sono escluse le ferie ordinarie;

- le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre-31 agosto);

- la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;

- i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

Per tutto il personale dipendente:

- L'orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all'art. 9 e dei permessi orari retribuiti.

- Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.

- In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.

Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell'anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:

- 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all'orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;

- da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all'orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;

- oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all'orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.

Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il premio annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.

Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: progressione orizzontale di carriera).

Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all'anno scolastico.

 

Indennità

 

Indennità per servizio fuori sede

Il personale impegnato nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri, trasferimenti a sedi estive o invernali, colonie, scambi culturali con l'estero, ecc.) ha diritto alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le spese di vitto e alloggio qualora non previste.

Allo stesso personale, impegnato per più giorni, verrà inoltre riconosciuta una indennità di 40,00 euro lordi al giorno con riposo compensativo per le domeniche e le festività infrasettimanali.

Per visite didattiche di una sola giornata si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 47, punto 2 del ccnl.

 

Indennità di funzione

Al personale docente con incarico temporaneo di vice coordinamento o di vicepresidenza viene riconosciuta una indennità mensile pari alla quota oraria globale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente prestata oltre il normale orario individuale.

L'indennità sarà anche corrisposta alle varie figure di sistema previste dalla normativa scolastica e dall'attuazione del P.O.F., fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 ai punti 1 e 2 del ccnl.

 

Indennità di vitto e alloggio

La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di due mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.

Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

 

Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero.

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più/in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

 

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:

 

Livelli

Periodo di prova

1° e 2°

1 mese

2 mesi

4° e 5°

3 mesi

4 mesi

Personale a tempo determinato

1 mese

 

Orario di lavoro

 

L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:

1° livello:

- 38 ore settimanali.

2° livello:

- 38 ore settimanali;

- 32 ore settimanali per i modelli viventi.

3° livello:

- 38 ore settimanali;

- 30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di attività parascolastiche anche sportive;

- 24 ore settimanali di docenza per i lettori/esperti di lingua madre in compresenza con il docente.

4° livello:

- 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;

- 37 ore settimanali per educatrici di asilo nido e micronido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco; i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini; la collaborazione connessa all'organizzazione della scuola; la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze; la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal nido o micronido; le attività collegiali di accoglienza; la partecipazione alle Commissioni di continuità; la cura dell'igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale; educatori di convitto;

- 31 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola dell'infanzia e per gli insegnanti di sostegno;

- 24 ore settimanali di insegnamento per i docenti della scuola primaria e per quelli di sostegno della scuola primaria;

- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di stenodattilo e tecnico-pratici.

5° livello:

- 38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;

- 22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;

- 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno, docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro.

6° livello:

- 38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.

Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.

Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.

 

Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del "sistema qualità", promossi dalla scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.

La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.

Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all'intera retribuzione.

 

Per i non docenti

Ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali in servizio al 9 dicembre 2010, vengono confermate 26 ore annuali di permesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.

 

Il personale docente

La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal regolamento d'istituto.

Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'istituto per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell'orario settimanale individuale.

A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18ª non possono essere diminuite nel periodo di validità del c.c.n.l. salvo quanto previsto dagli artt. 77 e 78.

Le ore oltre la 18ª nei limiti della 24ª, assegnate ai docenti del 5° livello anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/1985, non possono essere diminuite nel periodo di validità del c.c.n.l., salvo quanto previsto dagli artt. 77 e 78.

Le ore in esubero, oltre la 18.ma per la scuola secondaria nei limiti della 24.ma, oltre la 24.ma nella scuola primaria nei limiti della 28.ma, oltre la 31.ma nei limiti della 35.ma nella scuola dell'infanzia, possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Eventuali ulteriori ore di insegnamento in esubero oltre i limiti suddetti, verranno retribuite con la maggiorazione del 15%.

Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale.

Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi di insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della scuola secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'istituto di norma entro il mese di luglio.

Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della scuola.

Punto 1 - fino ad un massimo di 50 ore annue per:

a) attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) attività di programmazione;

c) progettazione, revisione e gestione del Piano dell'offerta formativa;

d) incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti.

Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all'orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 20 ore annue.

Le ore dedicate alle attività di cui al presente punto 1 rientrano nella retribuzione di cui all'art. 28.3 del c.c.n.l. nel numero massimo previsto per ogni docente.

Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno retribuite in una unica soluzione, calcolate secondo l'art. 45 del c.c.n.l., con la retribuzione del mese di giugno.

Le attività previste dal punto 1, quando svolte in periodo diverso da quello coincidente con l'attività didattica, rientrano nella normale retribuzione fino alla concorrenza dell'orario settimanale individuale. Le ore eccedenti saranno imputate alle 50 ore.

Punto 2 - 70 ore annue che possono essere richieste per:

a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie della funzione e del livello;

b) uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l'orario individuale;

c) eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.

Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di classe, può richiedere all'istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.

Le ore di cui al punto 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell'orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell'orario settimanale contrattuale.

Le ore di cui al punto 2 vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.

Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall'art. 45 del c.c.n.l..

Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui al punto 2.

In mancanza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche/formative, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.

Le ore annue di cui ai punti 1 e 2 predetti non trovano applicazione nelle attività di nido e micronido.

Il personale, che a seguito degli interventi legislativi di ordinamento scolastico vede ridotto il proprio orario di insegnamento, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente per attività opzionali e/o facoltative stabilite dal Collegio docenti

 

Norma transitoria

Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data del 1° ottobre 1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.

In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il gestore dell'istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.

 

Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra le 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 ed è retribuito con la maggiorazione della quota oraria lorda del 15% della retribuzione tabellare di cui all'art. 29, ivi compreso il superminimo di ex categoria.

A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;

- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;

- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25/26 dicembre, Santo Patrono.

Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con un 26° della retribuzione globale.

Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo nella misura del 15% della retribuzione globale, con riposo compensativo.

Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:

a) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;

b) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.

Per il personale docente è considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente contratto.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.

Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.

Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno: 35%;

- lavoro straordinario notturno: 40%;

- lavoro straordinario festivo: 50%;

- lavoro straordinario notturno festivo: 60%.

Le percentuali superiori assorbono le inferiori.

Le festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) coincidenti con la domenica vengono retribuite a tutti i dipendenti con un 26° della retribuzione globale oltre alla normale retribuzione.

 

Ferie, permessi, assenze

 

Ferie

I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 33 giorni lavorativi per ciascun anno, comprensivi delle festività soppresse.

La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive, o retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.

La maturazione avverrà dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati.

Le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.

Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

Tranne quanto previsto per il personale docente dall'art. 28, comma 4 del c.c.n.l., eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive.

L'utilizzo del periodo di ferie è interrotto in caso di ricovero ospedaliero o malattia documentata.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio né con il periodo di preavviso.

Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi. E' ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.

Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello di maturazione.

Per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, le ferie saranno godute:

Per i docenti:

- durante la sospensione estiva delle lezioni.

Per i non docenti:

- durante la sospensione delle lezioni sia estive che invernali.

Nel periodo estivo le ferie non dovranno essere inferiori ai 2/3 dei giorni spettanti.

 

Permessi

Il dipendente può usufruire nell'anno scolastico fino ad un massimo di dieci giorni di permessi retribuiti:

- se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: nascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri ed infermità gravi che riguardano il coniuge, anche legalmente separato, un parente entro il secondo grado o un componente della famiglia anagrafica, affine anche non convivente, della lavoratrice o del lavoratore;

- per la frequenza di corsi di aggiornamento inerenti alla mansione per la quale è stato assunto e liberamente scelti.

Le giornate di cui al punto 1 sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi.

Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell'Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.

Sono ammessi inoltre alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami di cui all'art. 10 della legge n. 300/1970 e a concorsi pubblici, inerenti la mansione svolta, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova.

Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 km dalla sede di lavoro verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue.

In caso di assistenza a familiari portatori di handicap, si fa riferimento alla legge n. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

 

Permessi brevi e recupero ritardo

Sono concessi brevi permessi retribuiti per un massimo di 10 ore per anno scolastico, anche cumulabili, in caso di:

- documentate esigenze personali di carattere medico (analisi, visite mediche, accertamenti clinici, ecc.).

Sono inoltre concessi permessi brevi retribuiti per un massimo di 15 ore per anno scolastico, riproporzionati in base ai mesi di lavoro effettivamente prestati per i dipendenti a tempo determinato, da recuperare, di norma, entro il mese successivo anche in attività di supplenza per:

- motivi di studio;

- rinnovo dei documenti di lavoro;

- eventuali ritardi.

 

Permessi non retribuiti

In caso di eccezionali motivi e per la partecipazione a concorsi pubblici, esclusi quelli previsti dal precedente art. 54, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno con autorizzazione dell'Istituto.

 

Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro

Periodo di comporto

Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto.

Mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non retribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al t.f.r.

 

Trattamento economico

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia e di infortunio, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare, salvo il caso di aspettativa richiesta dal dipendente. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1° giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o di malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS.

In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.

 

Infortunio sul lavoro

In presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.

In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge.

Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Ente assicuratore.

Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia alle disposizioni di legge.

 

Congedo matrimoniale

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg di calendario, non frazionabili, in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale si sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.

Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione.

 

Congedo di maternità e paternità

A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e dal D.Lgs. n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento.

Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.

Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:

- la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi;

- il padre lavoratore, per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando il padre esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;

- qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.

Per il personale docente, data la specifica caratterizzazione delle istituzioni oggetto del c.c.n.l., la fruizione del congedo parentale potrà aver luogo esclusivamente su base giornaliera. Per il personale ATA il congedo parentale è fruibile nella singola giornata in modalità oraria pari alla metà dell'orario medio giornaliero, riferito al mese precedente nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

II diritto del congedo parentale è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione.

Durante il periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera.

Durante il periodo di astensione facoltativa (congedo parentale) il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire un'indennità pari al 30% della retribuzione.

II beneficio spetta:

- fino al compimento dei sei anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito;

- fino a otto anni se il reddito del singolo genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;

- da 8 anni e un giorno fino al compimento di 12 anni di età il congedo parentale non è indennizzabile.

La richiesta di congedo parentale deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore ai 5 giorni di calendario (comma 3, art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015). II datore di lavoro non può opporre rifiuto alla richiesta di congedo.

Non può essere richiesto l'orario flessibile/potenziato di cui agli artt. 47 del c.c.n.l. (70 ore) e 24 del c.c.n.l. (orario supplementare), alle lavoratrici madri nel periodo di tutela previsto dalla vigente normativa.

Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento.

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità è dovuta, con le stesse modalità dei genitori naturali, entro gli 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

 

Congedi per eventi e cause particolari

Congedo per gravi motivi personali o familiari

Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 53/2000, art. 4, comma 2 e dal D.Lgs. n. 278 del 21 luglio 2000, un congedo non retribuito per un periodo continuativo o frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale o della propria famiglia anagrafica, o dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, o di parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap.

 

Prolungamento del congedo parentale

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'art. 64, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti riposi compensativi.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente.

 

Congedo straordinario

Per l'assistenza di un familiare disabile in situazione di gravità, il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 53/2000, art. 4, comma 4-bis, e dal D.Lgs. n. 119/2011, art. 4, e successive modifiche e integrazioni, un congedo, con retribuzione a carico dell'Ente previdenziale, per la durata massima di due anni, non valido ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto. Per i soggetti che hanno diritto al congedo straordinario si fa riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011.

 

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico (art. 24, D.Lgs. n. 80/2015).

Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

 

Aspettativa non retribuita

Dopo un anno di servizio l'istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio.

Durante il periodo dell'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

 

Diritto allo studio

Sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 (centocinquanta) ore annue individuali, da utilizzare in un solo anno.

 

Apprendistato professionalizzante

 

Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, nella misura massima del 20% del personale dipendente compreso quello assunto a tempo determinato.

E' possibile assumere in apprendistato professionalizzante senza limite di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

 

Percentuale di conferma

Le Istituzioni scolastiche non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

 

Qualifiche e mansioni

e Scuole/Istituti aderenti all'AGIDAE possono assumere giovani con contratto di apprendistato esclusivamente per i livelli e le funzioni appartenenti all'area del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di cui all'art. 39 del c.c.n.l.

 

Durata del rapporto di apprendistato

Il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell'Area Prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 39 del c.c.n.l. AGIDAE.

Il rapporto di apprendistato, in relazione alle qualifiche da conseguire, ha la seguente durata:

- livello primo: 24 mesi;

- livelli secondo, terzo e quarto: 36 mesi.

Il periodo di apprendistato è prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni.

Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.

 

 Periodo di prova

 

1°, 2° e 3° livello

30 giorni

4° livello

60 giorni

 

Trattamento economico

 

Livelli

Minimo

Totale

4 (1°-12° m.)

1.481,94

1.481,94

4 (13°-36° m.)

1.646,60

1.646,60

3 (1°-12° m.)

1.438,56

1.438,56

3 (13°-36° m.)

1.598,40

1.598,40

2 (1°-12° m.)

1.399,41

1.399,41

2 (13°-36° m.)

1.554,90

1.554,90

1 (1°-12° m.)

1.361,82

1.361,82

1 (13°-24° m.)

1.513,13

1.513,13

 

Lavoro a tempo parziale

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e del D.Lgs. n. 81/2015, gli istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal c.c.n.l. e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Al personale docente di scuole dell'infanzia, primaria, secondarie di primo e secondo grado impegnato in attività e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part-time di tipo orizzontale su base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno.

Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall'art. 19 del c.c.n.l.

Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

II rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.

II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full-time.

L'eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richiesta degli interessati, ha priorità rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse funzioni.

 

Lavoro supplementare

Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodi brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre all'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.

II lavoro supplementare, svolto in aggiunta all'orario part-time concordato, nei limiti dell'orario pieno contrattuale, viene retribuito come ordinario, senza maggiorazione.

Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento.

Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell'orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell'orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all'istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Clausole elastiche

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono di comune accordo pattuire per iscritto all'inizio di ogni anno scolastico la presenza di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In tal caso il prestatore di lavoro ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi. La disponibilità del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta una maggiorazione pari al 20% della retribuzione globale in atto per le ore cui si riferisce la variazione.

Il lavoratore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla clausola elastica nelle ipotesi previste dall'art. 10, 1° comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure qualora affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, oppure in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, oppure qualora il lavoratore o la lavoratrice, abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o abbia un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro o di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 77 del c.c.n.l.), o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

 

Contratto a tempo determinato

 

Apposizione del termine e contingente

Ai sensi del comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 81/2015, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe, a prescindere dalle ragioni che lo giustificano (contratto acausale).

Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

E' consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.

Per le seguenti ipotesi valgono le specifiche disposizioni:

- Assunzioni di personale docente abilitato

Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.

Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento prestati nell'Istituto senza possesso di titolo di abilitazione, calcolati nell'ultimo quinquennio.

- Assunzioni di personale docente non abilitato

In casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, i gestori delle Scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato fino alla sospensione delle lezioni e delle attività connesse, compresi eventuali esami, a personale fornito solo del prescritto titolo di studio, senza il titolo di abilitazione.

Il contratto a tempo determinato non potrà avere una durata superiore a 36 mesi maggiorata di ulteriori 48 mesi.

La stipula o i successivi rinnovi fino al raggiungimento complessivo della durata massima del contratto a tempo determinato, non sono soggetti alla procedura presso la D.T.L. in deroga al disposto di cui alla legge n. 133/2008.

Qualora superati i 36 mesi, venga stipulato al docente non abilitato, nel successivo periodo di deroga (48 mesi), un nuovo contratto a tempo determinato, questo si trasforma a tempo indeterminato nel momento in cui il docente acquisisce l'abilitazione richiesta.

Qualora il docente acquisisca l'abilitazione richiesta nel corso dell'anno scolastico, il contratto a tempo determinato terminerà alla scadenza prefissata anche in deroga al termine normativo di 36 mesi; qualora l'abilitazione sia conseguita entro i primi 36 mesi, potrà essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con esclusione del periodo di prova e con un termine che non superi comunque i 36 mesi complessivi.

Ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, in tutti i casi previsti dal presente articolo, in cui il termine del rapporto di lavoro coincide con la sospensione dell'attività didattica, non possono essere richieste le 70 ore annue di cui al successivo articolo 47.

- Coordinatore scolastico

Allo scopo di favorire una più qualificata competenza nel coordinamento didattico, la durata dell'incarico a tempo determinato conferito annualmente al personale docente già in forza all'istituto a tempo indeterminato, è di un periodo non superiore a 36 mesi maggiorato di ulteriori 24 mesi. Analogamente tale durata è prevista per i coordinatori di nuova assunzione.

Gli interessati percepiranno per tale periodo la retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nell'area terza, nonché il relativo trattamento normativo e contrattuale; alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere orario e funzioni precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale, salvo che, previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle mansioni dell'area direttiva; in questo caso l'inquadramento nell'area terza si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data d'inizio dell'incarico. L'Istituto potrà assumere in sostituzione del coordinatore di cui al presente articolo, un docente con contratto a tempo determinato per un periodo non superiore a 36 mesi maggiorati di ulteriori 24 mesi.

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;

b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);

c) per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive, ...;

d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;

e) con il personale docente privo di abilitazione, ai sensi della deroga prevista dall'art. 10, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.

Il datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell'Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2016.

 

E' consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la sostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto dispensato temporaneamente per esigenze di salute, formazione, aggiornamento e/o impegni di responsabilità interni alla Congregazione, anche per parte dell'orario di servizio.

E' consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto nell’articolo 23.5 del ccnl 7 luglio 2016.

E' inoltre consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'Istituto, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.

Al fine di garantire la continuità didattica, è facoltà dell'istituto impiegare nella scuola sede di servizio il personale docente che sia stato assente con diritto alla conservazione del posto per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima nel rispetto delle proprie funzioni.

Quando il rientro in servizio coinvolge le classi terminali dei cicli di studio, il periodo di assenza continuativa di cui sopra è ridotto, ai fini predetti, a 90 giorni.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro non è superiore a 12 giorni.

 

Divieti

Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:

- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

- presso scuole nelle quali si sia proceduto, entro i 12 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;

- presso scuole/istituti nelle quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto anche a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi e solo dopo aver proceduto a quanto previsto dall'art. 46 "supplenza personale docente" e dall'art. 49 "completamento orario" del c.c.n.l., in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;

- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Disciplina della proroga

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi.

La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.

Al fine di garantire la continuità didattica e assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, e del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:

a) congedo parentale (astensione facoltativa);

b) riposi giornalieri per l'allattamento. In tale ipotesi l'orario di lavoro del supplente sarà ridotto limitatamente alle ore necessarie per la fruizione dei sopra citati riposi.

In tale situazione è ammessa esclusivamente la variazione dell'orario lavorativo con il consenso del sostituito.

 

Scadenza del termine

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 23.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

Successione dei contratti

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

Quando si tratti di due assunzioni successive a termine intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.

Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

- deroga per i docenti non abilitati.

Ai fini del computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a 36 mesi maggiorati di 48 mesi per l'assunzione di personale docente non abilitato e a 36 mesi maggiorati di 24 mesi per i coordinatori didattici, si tiene conto del periodo di somministrazione di lavoro a tempo determinato prestato dal lavoratore presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 della L. n. 133/2008, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.

 

Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione stabilito dal ccnl 7 luglio 2016 per il contratto a tempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:

- i contratti di inserimento e somministrazione;

- i contratti di apprendistato;

- le attività di stages e tirocinio.

 

Principio di non discriminazione

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il t.f.r. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Per le attività di cui al precedente punto 1, lett. A), affidate con orario aggiuntivo al personale a tempo indeterminato, viene riconosciuta la retribuzione anche inerente a ferie, ratei di tredicesima e t.f.r.

 

Diritto di precedenza

In caso di nuove assunzioni:

- il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;

- il disposto di cui in precedenza non si applica nel caso di personale docente non abilitato;

- il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (o tre mesi per attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, anche se il lavoratore ha manifestato il proprio interesse a venire di nuovo occupato dal medesimo datore di lavoro, quest'ultimo sarà libero di instaurare un rapporto con un differente lavoratore. Tale diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione individuale.

Per le lavoratrici il congedo di maternità, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

 

Somministrazione di lavoro

 

Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:

- per particolari punte di attività;

- per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;

- per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella scuola.

I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'istituto.

Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.

L'AGIDAE comunica preventivamente alle R.S.A. od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.

Annualmente, l'istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del c.c.n.l., il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

E' vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli istituti:

1) che siano stati interessati, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti per riduzione di personale che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

2) nei quali siano in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario anche in rapporto all'applicazione del contratto di solidarietà difensivo, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;

3) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

4) da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Lavoro intermittente

 

Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l'area del personale non docente.

E' ammesso nelle seguenti ipotesi:

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (ad esempio per le qualifiche di custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, addetti ai centralini, fattorini);

b) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano rese entro il compimento del 25° anno di età) ovvero da lavoratori con più di 55 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento di detto limite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Nei periodi temporali in cui non viene utilizzata la prestazione lavorativa, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tal caso spetta l'indennità di disponibilità.

Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

a) durata ed ipotesi oggettive e soggettive che consentono la stipulazione del contratto;

b) il luogo di lavoro, la disponibilità garantita dal lavoratore, il relativo preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente spettante per la prestazione eseguita che non può essere meno favorevole a quella percepita dal lavoratore di pari livello ed è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

d) la forma e la modalità di esecuzione della prestazione di lavoro;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e la misura della eventuale indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.

Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel c.c.n.l., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.

Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La stessa è prevista nella misura pari al 20% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi del livello di inquadramento corrispondente del c.c.n.l. L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Collaborazioni coordinate e continuative

 

Ambito di applicazione e professionalità coinvolte

Ai sensi del comma 5, art. 1, L. n. 62/2000, il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

 

Durata del contratto di collaborazione

La durata del contratto di collaborazione è di norma riferita all'anno scolastico, salvo diversa pattuizione tra le parti, eventualmente rinnovabile, e sarà correlata alle modalità di adempimento concordate tra le parti.

 

Retribuzione e compensi

Il collaboratore presenterà mensilmente il prospetto dell'attività oraria prestata e degli eventuali rimborsi dovutigli.

Il compenso verrà corrisposto mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, sulla base della attività oraria prestata e di quanto altro dovuto, mediante prospetto paga così come definito dalla L. n. 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.

Il corrispettivo del collaboratore e la ripartizione nel periodo potranno essere diversamente concordati tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.

Le parti concordano che il compenso orario minimo non può essere comunque inferiore alla quota oraria di cui all'art. 29 del c.c.n.l. AGIDAE in vigore per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area e livello dell'area II - Servizi d'istruzione, formativi ed educativi.

Il committente è tenuto a ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e stipulare copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL).

 

Periodo di riposo

Il collaboratore ha diritto nell'arco di un anno scolastico a godere di un periodo di riposo pari ad un mese, le cui modalità di fruizione vengono concordate con il committente, senza essere vincolato a prestazione alcuna. Il periodo di riposo, pari a un mese, è riproporzionato per incarichi inferiori a 12 mesi. Per tale periodo non compete al collaboratore alcun compenso.

 

Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione

Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici di cui:

- all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, che ha previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

- al decreto interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela maternità, l'assegno per il nucleo familiare;

- all’art. 51, comma 1, L. n. 488/1999 che ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;

- all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;

- alla L. n. 342/2000, e al D.Lgs. n. 81/2000, per le parti che hanno regolato le disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente.

Nei casi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa e il collaboratore non percepirà alcun compenso:

- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno scolastico;

- nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;

- nel caso di maternità, per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi;

- per gravi e comprovati motivi, per congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 20 giorni complessivi.

Nelle suddette circostanze il contratto non potrà essere risolto, e riprenderà vigore al termine del periodo di interruzione salvo che questo non superi il termine di durata del contratto.

 

Risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei casi di scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;

- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 5 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;

- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15, L. n. 55/1990 e successive modificazioni;

- danneggiamento o furto di beni;

- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 3, comma 2.

Il contratto può essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine, dal collaboratore quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte del committente.

 

Estinzione del rapporto

 

Preavviso

La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo per iscritto e deve dare il preavviso. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell'evento o indennizzato.

I termini del preavviso sia in caso di licenziamento come in quello di dimissioni sono:

- dipendenti del 1°, 2° e 3° livello: 1 mese;

- dipendenti del 4°, 5° e 6° livello: 2 mesi;

il periodo è di un mese per i contratti di apprendistato e a tempo determinato ed è portato a 4 mesi in caso di chiusura totale dell'Istituto.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso calcolata ai sensi dell'art. 2121 cod. civ.

Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

Il datore di lavoro può, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni, dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo.

In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.

Durante il periodo di preavviso lavorato il dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionato in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.

 

Trattamento di fine rapporto

 

Il t.f.r. si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 gg e non considerando quelle fino a 15 gg. La retribuzione, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio deve essere computato nella retribuzione di cui al 2° comma, l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione in caso di frazione di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese superiori a 15 gg si computano come mese intero e quelle fino a 15 gg non si considerano.

Nota: L'indennità di anzianità fino al 31 maggio 1982 è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13ª per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda il personale di 1° livello ed il personale operaio specializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30 settembre 1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.

Per gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo della indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio fino al 31 maggio 1982.

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