CCNL spettacolo

 

CCNL spettacolo: inquadramento dei lavoratori, aspetti della retribuzione e disciplina del rapporto di lavoro

  

Fonti di riferimento

C.C.N.L. 19 aprile 2018

Parti stipulanti del c.c.n.l

PLATEA con l’assistenza dell’AGIS;

e

SLC-CGIL

FISTEL-CISL

UILCOM-UIL

Decorrenza e durata

Decorrenza: 1° aprile 2018

Scadenza: 31 marzo 2021

Campo di applicazione

Impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri. Il CCNL rinnova e sostituisce il CCNL 13 gennaio 2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI e il CCNL 17 ottobre 2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali.

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

Livello 1°

a) i lavoratori con funzioni direttive di particolare interesse aziendale preposti ad un ufficio o ad un servizio con poteri discrezionali e di iniziativa per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dalla direzione;

b) i lavoratori con posizioni individuali cui siano conferiti speciali incarichi di elevata qualificazione professionale di carattere artistico con poteri discrezionali e di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite.

Livello 2°

a) i lavoratori con mansioni di concetto che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro svolgono incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori anche con l'ausilio di altro personale.

b) i lavoratori specializzati con particolare competenza operativa e tecnica ai quali è affidata la guida ed il coordinamento, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai addette ad uno specifico reparto operativo, ovvero i lavoratori di elevata qualificazione professionale e con ampia esperienza che svolgono, nell'ambito della gestione tecnico-artistica, attività che richiedono autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità nei risultati.

Livello 3°

a) i lavoratori amministrativi con mansioni di concetto di minor grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel livello 2°a che richiedono una specifica preparazione professionale ed una particolare esperienza di lavoro e pratica di ufficio;

b) i lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria una specifica competenza tecnico-operativa.

Livello 4°

a) i lavoratori con mansioni d'ordine di natura complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione professionale;

b) i lavoratori qualificati senior che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, dopo 2 anni di permanenza nel livello 5°b.

Livello 5°

a) i lavoratori con mansioni d'ordine che richiedono specifiche conoscenze professionali ovvero i lavoratori cui sono affidati compiti esecutivi di natura fiduciaria;

b) lavoratori qualificati junior (di prima assunzione) che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche, i quali trascorsi 2 anni nel 5°livello acquisiranno il 4° livello (qualificato senior).

Livello 6°

a) i lavoratori che compiono lavori d'ordine di natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali;

b) I lavoratori già inquadrati nel 7° livello dopo 18 mesi di permanenza nello stesso.

Livello 7°

a) i lavoratori che eseguono lavori prevalentemente di fatica e/o che non comportano specifica conoscenza e pratica di lavoro.

Quadri

Lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi del teatro, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda.

 

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala

 Il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è inquadrato, agli esclusivi effetti economici, nel seguente modo:

Livello 3: macchinisti, elettricisti e/o fonici e prime sarte dopo due stagioni consecutive;

Livello 4: macchinisti - elettricisti e/o fonici e prime sarte di prima assunzione; cassieri dopo due stagioni consecutive

Livello 5: cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

Livello 6: collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

Livello 7: maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

Per collaboratori di palcoscenico si intendono tutti i lavoratori che prestano la loro attività per lo spettacolo in palcoscenico alle dipendenze del direttore di scena della compagnia, il quale provvederà ad affidare loro tutti i compiti che riterrà più opportuni in relazione alle diverse necessità, senza distinzione di ruoli, per l'effettuazione dello spettacolo e le operazioni pre e post spettacolo.

I macchinisti, gli elettricisti e/o fonici e le prime sarte assunti a termine per l'intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 3° della scala classificatoria del presente contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale.

I cassieri assunti a termine per l'intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 4° della scala classificatoria del contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale.

I collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte assunti a termine per l'intera durata della stagione teatrale per 2 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi effetti economici, nel livello 5° della scala classificatoria del presente contratto a decorrere dalla terza assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale.

Agli effetti di cui sopra saranno considerati unicamente i periodi lavorativi prestati con contratti a termine di durata pari all'intera stagione teatrale a partire della stagione 2002/2003

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 Retribuzione mensile

 Per retribuzione si intende:

a) il minimo tabellare previsto per il livello in cui il lavoratore è inquadrato;

b) gli aumenti periodici di anzianità;

c) l'indennità di contingenza;

d) per gli aventi diritto, il superminimo collettivo di cui alla colonna A della Tabella 1, parte IV del presente CCNL;

e) gli eventuali aumenti di merito.

  

Divisore orario: 169

Divisore giornaliero: 26

 

 Variazioni retributive per le varie decorrenze

 Tabella valida dall'1.4.2018 al 31.3.2019

 Parametri

livelli

Paga Base €

Contingenza €

TOTALE €

E.D.R. €

Superminimo collettivo Colonna A €.

239,98

1°a

1189,42

542,37

1731,79

88,75

247,51

217,56

1078,32

538,94

1617,26

80,45

217,09

180,24

893,35

532,79

1426,14

66,65

192,76

162,24

804,15

529,84

1333,99

60,00

180,72

147,07

728,96

527,71

1256,67

54,39

153,27

132,51

656,75

525,19

1181,94

49,00

146,99

118,43

587,00

523,72

1110,72

43,80

90,99

100,00

495,64

520,74

1016,38

36,98

70,83

 

Tabella valida dall'1.4.2019 al 31.3.2020

 

Param.

v.

Paga Base €.

Aumento €.

Nuova Paga Base €.

Conting. €.

TOTALE €.

Superminimo collettivo Colonna A €.

239,98

1°a

1189,42

184,90

1374,21

542,37

1916,58

247,51

217,56

1078,32

167,62

1245,94

538,94

1784,88

217,09

180,24

893,35

138,87

1032,21

532,79

1565,00

192,76

162,24

804,15

125,00

929,16

529,84

1459,00

180,72

147,07

728,96

113,31

842,27

527,71

1369,98

153,27

132,51

656,75

102,10

758,84

525,19

1284,03

146,99

118,43

587,00

91,25

678,25

523,72

1201.97

90,99

100,00

495,64

77,00

572,64

520,74

1093,38

70,83

 Tabella valida dall'1.4.2020

 

Param.

liv.

Paga Base €.

Aumento €.

Nuova Paga Base €.

Conting. €.

TOTALE €.

Superminimo collettivo Colonna A €.

239,98

1°a

1374,21

103,54

1477,75

542,37

2020,12

247,51

217,56

1245,74

93,87

1339,61

538,94

1878,55

217,09

180,24

1032,21

77,76

1109,97

532,79

1642,76

192,76

162,24

929,16

70,00

999,16

529,84

1529,00

180,72

147,07

842,27

63,45

905,72

527,71

1433.43

153,27

132,51

758,84

57,17

816,00

525,19

1345,19

146,99

118,43

678,25

51,10

729,34

523,72

1253,07

90,99

100,00

7 °

572,64

43,15

615,78

520,74

1136,52

70,83

 Il superminimo collettivo di cui alla Colonna A delle tabelle sopra riportate, valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, fa parte integrante della paga base e pertanto è utile a tutti gli effetti del CCNL.

 Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

 Variazioni retributive per le varie decorrenze

Dall’1.4.2018 (minimi orari)

 

livelli

Categorie professionali

1° P.base h. €.

2° Contin. h €.

* 1° +2° P.b +cont. h. €.

3° E.D.R. h €.

4° Sup.col h €.

**1°+2°+4° h €.

 

 

 

 

 

 

 

 

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

4,76

3,13

7,89

0,35

1,07

8,96

Macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di Prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive

4,31

3,12

7,43

0,32

0,90

8,33

Cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

3,88

3,10

6,98

0,29

0,87

7,27

Collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

3,47

3,09

6,57

0,26

0,54

7,11

Maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

2,93

3,08

6,01

0,22

0,42

6,43

- Nella colonna 1° è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.4.2018;

- Nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.4.2018;

- Nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- Nella colonna 3° è riportato il valore orario dell'EDR valido per tutti i lavoratori;

- Nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché daì Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del CCNL.

- Nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base + contingenza + superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2018, per i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Si precisa che alla retribuzione oraria di cui alla colonna * (1°+2°) e alla colonna ** (1°+2°+4°) va aggiunto il valore dell'EDR di cui alla colonna 3°.

Dall’1.4.2019 (minimi orari)

 

livelli

Categorie professionali

1° P.base h. €.

2° Contin. h €.

* 1°+2° P.b +cont. h. €.

Sup.col h €.

**1°+2°+4 °h €.

 

 

 

 

 

 

 

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

5,50

3,13

8,63

1,07

9,70

Macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive

4,98

3,12

8,10

0,90

9,00

Cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

4,48

3,10

7,58

0,87

8,45

Collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

4,01

3,09

7,10

0,54

7,64

Maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

3,38

3,08

6,46

0,42

6,88

- Nella colonna 1° è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall' 1.04.2019;

- Nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2019;

- Nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- Nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del CCNL.

- Nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base + contingenza + superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2019, per i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Si precisa che nei valori della paga base oraria di cui alla colonna 1° è stato definitivamente assorbito I'EDR di cui alla colonna 3° della precedente tabella.

Dall’1.4.2020 (minimi orari)

 

livelli

Categorie professionali

1° P.base h. €.

2° Contin. h €.

* 1°+2° P.b +cont. h. €.

4° Sup.col h €.

**1°+2°+4 ° h €.

 

 

 

 

 

 

 

macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte dopo due stagioni consecutive;

5,91

3,13

9,04

1,07

10,11

Macchinisti, elettricisti e/o fonici, prime sarte di prima assunzione, cassieri dopo due stagioni consecutive

5,35

3,12

8,47

0,90

9,37

Cassieri di prima assunzione; collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte dopo due stagioni consecutive;

4,82

3,10

7,92

0,87

8,79

Collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte di prima assunzione;

4,31

3,09

7,40

0,54

7,94

Maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba.

3,63

3,08

6,72

0,42

7,14

Nella colonna 1 è riportata la paga base oraria valida per tutti i dipendenti dall' 1.04.2020;

- Nella colonna 2° è riportata la contingenza oraria valida per tutti i dipendenti dall'1.04.2020;

- Nella colonna * è riportata la paga oraria (paga base + contingenza) valida per tutti i lavoratori;

- Nella colonna 4° è riportato il valore del superminimo collettivo valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese chea Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, tale superminimo è da aggiungere alla paga base di cui alla colonna 1° facendone parte integrante della paga base a tutti gli effetti del CCNL.

- Nella colonna ** è riportato il valore della retribuzione oraria (paga base + contingenza + superminimo collettivo), a far data dall'1.04.2020, peri dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI.

Percentuale di maggiorazione

I minimi tabellari nazionali, esclusa l'indennità di contingenza, dei lavoratori assunti a termine per l'intera durata della stagione teatrale per quattro stagioni consecutive saranno incrementati a partire dalla quinta assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale di una percentuale che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è fissata nella misura del 2,73%.

 

Per il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale per quattro stagioni consecutive, i minimi tabellari nazionali, esclusa l'indennità di contingenza saranno incrementati a partire dalla quinta assunzione consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale di una percentuale che, con decorrenza 1° gennaio 2009, è fissata nella misura del 2,73%.

Indennità di funzione

Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di Euro 81,00 lordi mensili per il Quadro di livello A e di Euro 52,00 lordi mensili per il Quadro di livello B, con assorbimento, fino a concorrenza, di quanto eventualmente percepito allo stesso titolo in sede aziendale.

Indennità maneggio di denaro (impiegati)

All'impiegato la cui normale mansione comporta il maneggio di denaro con responsabilità per errori anche finanziari è dovuta un'indennità mensile la cui misura, è fissata nella percentuale del 5% del minimo stipendiale tabellare nazionale conglobato.

 Aumenti periodici di anzianità

I lavoratori assunti a partire dal 31 marzo 1992 per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso lo stesso teatro e nel medesimo livello di appartenenza hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 5 aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati nella tabella A1 (inerente le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale) e A2 (inerente le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali) per ciascun livello di inquadramento.

Per i lavoratori dipendenti da teatri ad attività saltuaria ai fini della maturazione del diritto agli aumenti biennali, si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di appartenenza al teatro in dipendenza di un unico rapporto di lavoro. In tale ipotesi, peraltro, gli importi unitari degli aumenti biennali di anzianità in cifra fissa sono quelli di cui alla tabella B1 per le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale e B2 per le aziende che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare.

Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto per il nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.

Gli importi di cui alle tabelle A1 e B1 — A2 e B2 sono proporzionalmente ridotti per i lavoratori che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.

Ai lavoratori che provengano da altri teatri o che comunque possano vantare una documentata anzianità professionale nel settore della produzione teatrale potrà essere riconosciuta, all'atto dell'assunzione ed ai soli effetti degli aumenti biennali di anzianità, l'anzianità precedente nei limiti del 50% della stessa.

 

Tabella A1

Tabella A2

livello

Valore scatto €

livello

Valore scatto €

1°a

40,85

1°a

35,13

1 °

37,33

32,00

2 °

32,14

27,57

29,61

3 °

25,23

4 °

27,08

23,53

25,11

21,58

22,02

6 °

20,54

19,21

18,19

 

Tabella B1

Tabella B2

livello

Valore scatto €

livello

Valore scatto €

1 °a

32,68

1 °a

28,10

29,87

25,60

25,71

22,06

23,69

20,18

21,66

18,83

20,09

17,26

17,62

16,43

15,37

14,55

 

Indipendentemente dalla nuova "classificazione" dei teatri determinata dal DM 27 luglio 2017, le tabelle di cui sopra mantengono la loro efficacia applicativa per tutti i teatri che alla data del 31 marzo 2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI ovvero per i teatri che applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

 Retribuzione ultramensile

Tredicesima mensilità

Una mensilità di retribuzione.

Premio annuale

Alla data del 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto al lavoratore un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o per la gratifica natalizia.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso il teatro. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Per il lavoratore che presta servizio saltuario o ridotto, l'ammontare del premio sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.

Non hanno diritto al premio annuale tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del contratto già percepiscono a qualsiasi titolo mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità o gratifica natalizia; ove la parte eccedente la tredicesima mensilità o gratifica natalizia non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio annuale e l'importo in atto percepito.

Riprese televisive (operai)

In caso di ripresa televisiva dello spettacolo dal teatro, il lavoratore dipendente dall'organismo produttore dello spettacolo che sia addetto alla compagnia ed effettivamente impiegato nelle riprese televisive, qualora durante le riprese prosegua la normale attività recitativa al pubblico, ha diritto a percepire un compenso forfetario pari al 120% della normale retribuzione giornaliera per il numero dei giorni in cui risulti impiegato nelle riprese. Il compenso forfetario sarà peraltro corrisposto per un massimo di 6 giorni anche se l'impegno del lavoratore nelle riprese televisive superi i 6 giorni.

Il suddetto compenso forfetario assorbe nei limiti del 50% l'eventuale trattamento per lavoro straordinario, notturno e festivo prestato nei primi sei giorni di ripresa televisiva.

Le condizioni economiche sopra indicate potranno essere modificate con specifici accordi a livello aziendale tenendo presente i budget disponibili, la tipologia della ripresa e le prospettive commerciali della stessa.

Indennità speciale per personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico e in sala

Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala verrà corrisposta una speciale indennità pari al 34,25% della retribuzione ordinaria in sostituzione pro-rata del trattamento di fine rapporto, delle ferie, della gratifica natalizia e del premio annuale.

Uso dei mezzi propri

Al lavoratore cui venga richiesto di servirsi del proprio mezzo di locomozione per necessità di servizio verrà corrisposto un rimborso spese in misura da stabilirsi aziendalmente.

Qualora il lavoratore debba raggiungere luoghi di lavoro al di fuori della cinta urbana il teatro assicurerà un servizio di trasporto. In mancanza di un servizio di trasporto predisposto dal teatro, al lavoratore verrà corrisposto per l'uso del proprio mezzo di locomozione un rimborso spese in misura da stabilirsi aziendalmente.

Le spese di riparazione dell'automezzo per danni provocati, senza dolo, durante l'attività di servizio dei lavoratori cui venga richiesto di servirsi del proprio mezzo di locomozione saranno sostenute dai teatri nella misura del 50% e comunque con un massimale di Euro 576,00 per sinistro anche con forme assicurative od altre equivalenti concordate tra le parti, fermo restando il diritto di controllo sull'effettività del danno e sulla rispondenza della fattura.

Servizio antincendio

Al personale addestrato al servizio antincendio, nei giorni in cui, in aggiunta alla normale mansione, è chiamato a prestare il servizio stesso, sarà corrisposta una indennità giornaliera non computabile ad alcun effetto nella retribuzione che, è fissata nella misura di Euro 4,50.

DISCIPLINA DELRAPPORTO DI LAVORO

Operai

Il rapporto di lavoro con il personale operaio può essere costituito:

- a tempo indeterminato

- a tempo determinato per la durata della stagione teatrale;

- per ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli;

- per una sola giornata.

Il rapporto di lavoro costituito per ciclo di rappresentazioni relative ad uno o più spettacoli si risolve automaticamente al termine dell'ultima rappresentazione. Il teatro ha tuttavia la facoltà entro i primi sei giorni di spettacolo di rinunciare alla prestazione lavorativa del personale eccedente nei limiti di 1/6 di quello utilizzato inizialmente.

Il rapporto di lavoro dei cosiddetti "aggiunti giornalieri" si presume costituito per una sola giornata di lavoro e può essere rinnovato di giorno in giorno anche per più giornate consecutive. La determinazione del trattamento degli aggiunti giornalieri su piazza è rinviata ad intese a livello territoriale.

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

II rapporto di lavoro con il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala può essere costituito con contratto a tempo determinato:

1. Per l'intera durata della stagione come prevista al punto 1 comma 2° art. 8 del presente CCNL;

2. A ciclo di rappresentazioni;

3. A giornata.

Il rapporto di lavoro, di cui al punto 2, costituito per ciclo di rappresentazioni relative ad uno spettacolo si risolve automaticamente al termine dell'ultima rappresentazione. Il teatro ha tuttavia la facoltà entro i primi 6 giorni di spettacolo di rinunciare alla prestazione lavorativa del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico eccedente nei limiti di 1/6 di quello utilizzato inizialmente.

Il rapporto di lavoro di cui al punto 3 si risolve automaticamente al termine dell'ultima prestazione della giornata.

Il teatro, nell'assunzione del personale di cui al punto 1 del presente articolo, necessario alle esigenze della stagione teatrale, darà la precedenza al personale utilizzato per l'intera durata delle 3 stagioni teatrali precedenti che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione già svolta ovvero per mansioni compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i e che non abbia dato luogo a provvedimenti disciplinari.

Il personale sarà assunto con contratto a tempo determinato per l'intera stagione. A tale personale sarà garantito un numero di prestazioni non inferiore al 90% delle complessive aperture al pubblico.

Qualora il Teatro operi su più spazi teatrali con personale ARPS stagionale non dedicato ad un unico spazio ma utilizzato su tutte le sedi, le prestazioni necessarie a coprire l'insieme delle attività programmate all'interno della stagione per ciascun gruppo professionale saranno distribuite in maniera equanime, all'interno di ciascun gruppo professionale, tra il personale ARPS stagionale.

Nel corso del periodo di impegno contrattuale il teatro potrà valutare, in relazione alle proprie esigenze e necessità, la possibilità di utilizzare tale personale per prestazioni diverse da quelle inerenti lo spettacolo.

Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale

Resta nella esclusiva disponibilità della Direzione aziendale, in rapporto alle proprie esigenze organizzative e produttive e sentiti gli organismi rappresentativi aziendali, di valutare ed eventualmente utilizzare, limitatamente alle figure professionali di norma assunte per l'intera durata della stagione teatrale, la forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.

Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione del lavoro non risolvono di per sé il rapporto. Ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato.

  Prova

 L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:

non superiore a 5 mesi per i lavoratori di livello 1°A della scala classificatoria;

non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 1° della scala classificatoria;

non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 2°, 3°della scala classificatoria;

non superiore a 1 mese per i lavoratori degli altri livelli della scala classificatoria.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere il 25% della durata prevista nella lettera di assunzione con un minimo di 1 settimana ed un massimo di 30 giorni.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio:

- entro due mesi, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 4 mesi;

- entro 45 giorni, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 2 mesi;

- entro 15 giorni, ove la durata del periodo di prova sia inferiore a 2 mesi.

Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diventerà definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione stessa.

In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

 Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.

Considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.

Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive.

Il normale orario di lavoro settimanale potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e manifestazioni.

La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero si articoli nei 6 giorni della settimana con un'unica prestazione giornaliera continuata, le 36 ore settimanali esauriscono convenzionalmente l'orario di lavoro ordinario settimanale di cui all'ottavo comma del presente articolo. In presenza di prestazione giornaliera continuata di 6 ore la stessa esaurisce convenzionalmente 6 ore e 30 minuti ovvero se legata alle prove attori, la prestazione continuata può essere superiore alle 6 ore fino ad un massimo di sette e in tal caso viene convenzionalmente quantificata in 8 ore.

La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 3 ore salvo diverse intese a livello aziendale.

Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.

a) Salve le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.

b) Per il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa l'ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore.

c) Per il personale addetto alle attività di palcoscenico la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 13 ore per un massimo di 8 giorni nel mese e di 3 giorni nella settimana.

Oltre tali limiti la durata del periodo compreso tra l'inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.

Restano salve in materia eventuali diverse intese in sede aziendale.

Ove l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che è fissato in euro 10,50. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14:00.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere, articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che è fissato dal 1° aprile 2018, in euro 10,50. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20,00.

Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia continuata.

Nessun rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui all'art. 22 - Parte I del CCNL.

Con effetto dal 1° aprile 2021. il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT, maturato nel triennio precedente.

Il lavoratore in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la prestazione in regime ordinario di lavoro purchè nell'arco della settimana non abbia superato le 39 ore di lavoro.

Per gli operai addetti a mansioni discontinue odi semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. Per tali operai sono compensate con la normale retribuzione oraria le prime 39 ore di lavoro. Quanto alle ore di lavoro prestate oltre le 39 e fino alle 50 saranno compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale.

Per i portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala

L'orario di lavoro individuale del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è fissato in prestazioni giornaliere di 3 ore e 30 minuti.

L'orario di inizio individuale delle prestazioni è stabilito discrezionalmente dal teatro in relazione alle esigenze di servizio.

Banca ore

Con accordo aziendale potrà essere prevista l'istituzione di una banca ore che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno peraltro compensate con la solo maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità delle ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative ed aziendali, nelle quote e con le modalità concordate.

Fermo restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi individuali.

La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.

Orario multiperiodale

Considerato quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che, per i dipendenti impiegati e Operai, la Direzione aziendale possa programmare l'utilizzo del normale orario di lavoro settimanale anche come media in un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 26 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 6 ore se su 2 prestazioni ovvero non inferiori a 3,5 né superiori a 6 se in unica prestazione continuata.

L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale si calcolano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.

Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Nel caso che al termine del periodo multiperiodale risultassero ore lavorate non recuperate, le stesse saranno liquidate con maggiorazione del 70% unitamente alla retribuzione del mese successivo.

 Lavoro straordinario, notturno e festivo (impiegati)

Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 44 del contratto, ovvero, in presenza di programmazione di orario multiperiodale, si considera lavoro straordinario quello eccedente l'orario giornaliero stabilito nella programmazione stessa.

Si considera lavoro notturno:

a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali del teatro (attività scolastiche, di decentra mento ecc.) il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;

b) per gli impiegati addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;

c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso stabilite:

 

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

MAGGIORAZIONE

 

 

Lavoro straordinario diurno

30%

Lavoro notturno

70%

Lavoro straordinario notturno

100%

Lavoro festivo

70%

Lavoro straordinario festivo

100%

Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

60%

Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

75%

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

 Lavoro straordinario, notturno e festivo (operai)

Per lavoro straordinario si intende quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 44 del contratto.

Si considera lavoro notturno:

a) per gli operai che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività istituzionali dell'impresa (attività scolastiche, di decentramento, ecc.): il lavoro prestato tra le ore 20 e le ore 6;

b) per gli operai addetti allo spettacolo o alle attività istituzionali del teatro, in caso di spettacolo il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7;

c) in mancanza di spettacolo: il lavoro prestato tra le ore 0,30 e le ore 7.

Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività. Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero.

Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione maggiorata delle percentuali appresso indicate:

 

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE

MAGGIORAZIONE

 

 

Lavoro straordinario diurno

30%

Lavoro notturno

70%

Lavoro straordinario notturno

100%

Lavoro festivo

70%

Lavoro straordinario festivo

100%

Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

60%

Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali

75%

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

L'operaio chiamato a fornire in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero prestazioni particolari notturne connesse con lo smontaggio delle scene al termine dello spettacolo serale avrà diritto a percepire il seguente trattamento economico:

1) nel caso di prestazioni lavorative di durata non superiore a cinque ore decorrenti dalla fine dello spettacolo, un compenso globale onnicomprensivo pari al 100% della normale retribuzione giornaliera;

2) nel caso di prestazioni lavorative di durata superiore a 5 ore, un compenso globale onnicomprensivo pari al 150% della normale retribuzione giornaliera.

Qualora l'operaio usufruisca tra la fine della prestazione particolare notturna e l'inizio della successiva giornata lavorativa di un intervallo di dodici ore e la prestazione notturna non ecceda complessivamente la durata di tre ore, avrà diritto a percepire, in sostituzione del trattamento di cui sopra, e per ogni ora di prestazione effettivamente svolta, l'importo corrispondente ad una quota oraria di retribuzione maggiorata della percentuale del 100%.

 Lavoro domenicale

Per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, salvo che la domenica coincida con una delle ricorrenze di cui al 1° e 5° comma dell'art. 54 del CCNL verrà corrisposto al lavoratore, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, un importo pari al 7,25% della quota oraria del minimo tabellare nazionale e dell'indennità di contingenza.

 Ferie e permessi annui 

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:

- 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 10 anni,

- 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta.

In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

In caso di ferie collettive al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dal teatro in relazione alle necessità del servizio e tenute presenti le esigenze del lavoratore.

Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto, il periodo feriale sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.

 aspettativa

Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potrà essere concesso, per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, da valutarsi dall'azienda e compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa nella misura massima di quattro mesi.

L'aspettativa non comporta alcuna retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

L'istituto trova applicazione unicamente presso i teatri che occupino personale a tempo indeterminato per un numero non inferiore a 20 unità.

 Permessi

Al lavoratore che ne faccia richiesta il teatro può accordare brevi congedi, per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.

Tali permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere computati in conto dell'annuale periodo di ferie.

Al lavoratore saranno concessi tre giorni di permesso retribuito in caso di lutto di famiglia di parenti di 1° e 2° grado.

  Trasferta

 Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato temporaneamente fuori dall'area del comune oltre 30 km. dalla sede di lavoro spetta, oltre alle spese di viaggio, una indennità in cifra fissa di Euro 107,00 (Euro 57,00 pernottamento, Euro 25,00 per un pasto, Euro 25,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° aprile 2018, ovvero l'ospitalità in un albergo di 1° cat., scelto e pagato dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite limitatamente al pernottamento e prima colazione e un'indennità giornaliera in cifra fissa di Euro 50,00.

Qualora il lavoratore in trasferta effettui prestazioni particolari notturne della durata di 7 ore l'importo dell'indennità è fissato in Euro 50,00 (Euro 25,00 per un pasto, Euro 25,00 per un altro pasto) con decorrenza dal 1° aprile 2018.

L'indennità relativa ai 2 pasti non spetta al lavoratore qualora il rientro dalla trasferta e la sua messa in libertà avvenga entro le ore 14:00 ovvero l'indennità relativa al secondo pasto non spetta se il rientro avviene entro le ore 21 e 30.

A livello aziendale potrà eventualmente essere concordato il sistema del rimborso a piè di lista documentato nei limiti degli importi di cui in precedenza, da intendersi come media giornaliera calcolata sull'intera durata della missione.

 Trasferta all’estero

Il trattamento per le trasferte all'estero prevede le seguenti possibili alternative:

- l'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di 2° categoria scelto dall'impresa (comunque comparabile per qualità dei servizi almeno a 3 stelle italiane)

- una diaria corrispondente al trattamento di pensione limitatamente al pernottamento e alla prima colazione di un albergo di 2° categoria (comunque comparabile per qualità dei servizi a 3 stelle italiane), più il valore medio di due pasti giornalieri fino a €. 50,00, da intendersi come media giornaliera calcolata sull'intera durata della missione.

- l'ospitalità in un albergo di 1° categoria scelto e pagato dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1° colazione e una indennità di trasferta in cifra fissa di C. 50,00 (€ pasto, €. 25,00 per un altro pasto).

Resta inteso che, tenuta presente la località della trasferta, le caratteristiche dei servizi e i costi medi che ne caratterizzano la vita quotidiana, a livello aziendale, fermi restando i riferimenti minimi previsti per le trasferte in territorio nazionale, potranno essere stipulati accordi specifici diversi rispetto a quanto sopra definito.

 

Trasferta in territorio europeo

- L'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di 1° categoria (comunque comparabile per qualità dei servizi almeno a 3 stelle italiane) scelto dall'impresa nel luogo dove si svolge la missione.

Oppure

- L'ospitalità in un albergo di 1° categoria (comunque comparabile per qualità dei servizi almeno a 3 stelle italiane) scelto dall'impresa nel luogo dove si svolge la missione, limitatamente al pernottamento ed alla 1° colazione; per i 2 pasti giornalieri, un rimborso a piè di lista documentato fino a € 50,00, da intendersi come media giornaliera sull'intera durata della missione.

- L'ospitalità in un albergo di 1° categoria scelto e pagato dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1° colazione e una indennità di trasferta in cifra fissa di € 50,00 (€ 25,00 per un pasto, €.25,00 per un altro pasto).

Resta inteso che, tenuta presente la località della trasferta, le caratteristiche dei servizi e i costi medi che ne caratterizzano la vita quotidiana, a livello aziendale, fermi restando i riferimenti minimi previsti per le trasferte in territorio nazionale, potranno essere stipulati accordi specifici diversi rispetto a quanto sopra definito.

 Trasferimento (impiegati)

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti.

L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità di licenziamento ed al preavviso.

Qualora per gli impiegati di livello 1°A, 1°, 2°a e 3°a, all'atto dell'assunzione, sia stato espressamente pattuito il diritto del teatro di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per l'impiegato in servizio, in tal caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.

All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con il teatro. E' inoltre dovuta la diaria per giorni 15 nonché una diaria supplementare di 4 giorni per ogni familiare (considerando tali quelli riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo segue nel trasferimento.

Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.

  Assenze

 Malattia e infortunio

L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata dal dipendente alla Direzione azienda le entro la giornata in cui si verifica e, comunque, con la sollecitudine necessaria a consentire il regolare svolgimento dell'attività; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Il dipendente dovrà comunicare all'azienda entro il terzo giorno dall'inizio dell'assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente.

L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il dipendente avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso, che il dipendente deve inoltrare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente.

Il teatro può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Il teatro ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica dell'impiegato da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

II dipendente assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel domicilio comunicato al teatro dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.

ll dipendente che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della legge 11 novembre 1983 n. 638. L'impiegato non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, il teatro conserverà il posto al dipendente non in prova per:

a) 10 mesi per anzianità di servizio fino ad 8 anni compiuti;

b) 12 mesi per anzianità di servizio superiore ad 8 anni compiuti;

c) 24 mesi, indipendentemente dall'anzianità, in presenza di patologie gravi (es. la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, emodialisi, ricoveri ospedalieri dovuti a trapianti chirurgici).

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di conservazione del posto non potrà superare la scadenza del termine.

Durante l'interruzione il teatro corrisponderà ai dipendenti l'intera retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi suindicati e la retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi.

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del suddetto periodo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Per i dipendenti assunti a tempo determinato, durante l'interruzione per malattia, qualora sussistano impedimenti disposti dall'istituto assistenziale relativamente all'anticipazione da parte del teatro dell'indennità a carico dell'INPS, il teatro corrisponderà al dipendente una indennità pari all'intera retribuzione per i primi tre giorni e una indennità pari alla differenza tra l'indennità erogata dall'INPS e l'intera retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi suindicati e la differenza tra l'indennità erogata dall'INPS e la retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi.

Peraltro, in caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro occorso al dipendente che risulti assicurato all'INAIL, il teatro corrisponderà un'indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 180° giorno. Per l'ulteriore periodo di conservazione del posto l'impiegato percepirà il trattamento indennitario dell'Istituto assicuratore, senza alcuna integrazione da parte del teatro.

Superati i limiti di tempo di cui sopra, il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa con un massimo di 4 mesi senza decorrenza di alcuna retribuzione o anzianità.

Dalla retribuzione corrisposta nella misura suindicata viene detratto quanto il dipendente ha diritto di percepire per gli atti assicurativi, di previdenza o assistenziali al riguardo.

Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati in precedenza, il teatro ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con la corresponsione di tutte le indennità spettanti al dipendente in caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Correlativamente, qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al dipendente di riprendere servizio e sempre che sia constatata la incapacità alla prosecuzione del lavoro, il dipendente può richiedere la risoluzione del rapporto mantenendo il diritto alla indennità di licenziamento.

Qualora non avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso prosegue con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti.

Il trattamento di malattia di cui sopra spetta al dipendente anche nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo stesso.

 

 Maternità

 Astensione obbligatoria

La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro copia della domanda di maternità presentata all'INPS.

La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto o certificato di ingresso in famiglia in caso di adozione. Tale disposizione vale anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato.

È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione Territoriale del Lavoro, che le convalida. A tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al TFR e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso indipendentemente dal motivo delle dimissioni.

Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria. Qualora la lavoratrice ometta di richiedere la convalida amministrativa, nonostante l'azienda abbia intimato di ottemperarvi con atto scritto, il rapporto si intende risolto per mutuo consenso decorsi 60 giorni dalla intimazione. La lavoratrice/lavoratore che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni precisando il periodo in cui intende assentarsi.

 Congedo di maternità genitore (ex astensione obbligatoria)

 

Durata

Periodo

Godimento

Madre

5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall'Ispettorato del Lavoro

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese - Dopo il parto (la nascita del bambino): 3 o 4 mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro

Padre

1 giorni (L. 92/2012 art. 4 c.ma 24)

Entro il quinto mese dalla nascita del bambino

Padre

3 mesi

Dopo la nascita del bambino (nei casi sotto specificati)

 

La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se astenersi dal lavoro 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto.

Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.

Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.

L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.

 Congedo parentale (ex astensione facoltativa)

 

Genitore

Durata

Periodo godimento

Madre

6 mesi continuativi o frazionati

- Nei primi 8 anni di vita del bambino

Padre

6 mesi continuativi o frazionati

- Nei primi 8 anni di vita del bambino. Documentazione da presentare: una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dell'astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta richiesta

 

Le astensioni complessive (quelle di madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più del padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione.

 Riposi orari (allattamento)

 

Genitore

Durata

Periodo godimento

Madre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi da 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro

Nel primo anno di vita del bambino

Padre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi da 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro

Nel primo anno di vita del bambino

 

Malattia del bambino

 

Genitore

Durata e periodo di godimento

Madre

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione del certificato medico. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore

Padre

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione del certificato medico. La malattia del bambino con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore

 

Il diritto all'astensione per la malattia dei bambini spetta alternativamente al padre o alla madre.

Per il trattamento della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

L'azienda corrisponderà alla lavoratrice durante il periodo di astensione dal lavoro previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 16 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 il 100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà dedotto l'importo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai sensi del d.lgs. 26.3.2001 n.151 ed anticipato dal teatro.

  Congedi per la formazione

 I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o periodi di aspettativa.

Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti tra assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed assunti con rapporto di lavoro a termine per l'intera durata della stagione teatrale.

L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e/o produttive.

 Diritto allo studio

I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato potranno ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti per il conseguimento presso Istituti di istruzione pubblica o legalmente riconosciuti del titolo di scuola media dell'obbligo e per la partecipazione a corsi di qualificazione, specializzazione e riqualificazione professionale promossi da Enti pubblici territoriali o dalle aziende.

I permessi retribuiti potranno essere usufruiti nella misura massima di 150 ore annue pro-capite, nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutto il personale in forza all'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore, anche non coincidenti con l'orario di lavoro, doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Il monte complessivo annuo di permessi retribuiti a disposizione del personale sarà determinato al 1° settembre di ciascun anno moltiplicando 10 ore per il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'azienda per la partecipazione ai corsi di studio non dovranno superare il 3% del personale occupato a tempo indeterminato e dovrà comunque essere assicurato il normale svolgimento dell'attività produttiva. In ogni caso potrà usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 20 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  Lavoro a tempo parziale

 Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi del contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;

b) verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno ma limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c) misto quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lettere a) e b).

Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto ha diritto ad un numero di giornate annue pari a quante ne risultano dalle ore lavorate nell'anno diviso l'orario giornaliero contrattuale previsto per il tempo pieno.

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, nel contratto individuale o attraverso specifico atto scritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata nei limiti del 30% della prestazione concordata. Le facoltà di procedere alla variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni e comporta, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.

L'obbligo del preavviso di almeno 5 giorni è dovuto anche nel caso di lavoro supplementare conseguente a variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti dell'orario ordinario di lavoro previsto dal CCNL per il tempo pieno. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova previsto dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.

Ai fini dell'applicazione di eventuali comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.

In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito.

Si considera lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario giornaliero e settimanale indicato nel contratto individuale fino all'orario ordinario settimanale previsto dal CCNL (39 ore) ovvero fino al limite dell'orario ordinario massimo giornaliero stabilito dal CCNL per i tempi pieni delle varie categorie professionali.

Le ore di lavoro supplementare eccedenti l'orario normale settimanale ovvero eccedenti l'orario massimo giornaliero previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.

Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.

A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.

  Contratto a tempo determinato

 La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato secondo quanto previsto dall'art. 19, 3° comma Dlgs 15 giugno 2015, n. 81.

Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:

1. assunzioni a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l'altra di almeno 9 settimane;

2. assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni;

3. assunzioni di personale di cui alla parte V del CCNL;

4. per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;

5. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo comunque non superiore a 24 mesi;

6. nelle assunzioni di personale con disabilità secondo quanto previsto dal relativo comma della circolare n° 18/2013 del Min. del Lav.

E’ consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnisti che, etc.

Resta salva la possibilità di accordi aziendali o territoriali sottoscritti con le OO.SS. firmatarie il CCNL in merito ad ulteriori casistiche e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.

In caso di continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza inizialmente fissata, oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l'adesione alla previdenza complementare secondo le norme di legge e nel rispetto dell'accordo 15/5/2007. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o tredicesima mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore.

Ove le imprese intendano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nei profili professionali cui si riferiscono dette nuove assunzioni ovvero assunti a termine in profili professionali compatibili con i profili professionali di dette nuove assunzioni, il cui rapporto di lavoro abbia avuto, nell'arco dei 36 mesi precedenti, una durata superiore a 12 mesi e il cui contratto ultimo sia scaduto da non più di 12 mesi e che ne abbia fatto richiesta scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo rapporto di lavoro. Nel caso di concorso tra più aspiranti, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano maturato il maggior periodo di lavoro a termine. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

II lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali ovvero per attività professionalmente compatibili con quelle svolte nella/e stagione/i precedente/i, a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al teatro entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'art. 21, 2° comma, del d.Igs. 81/2015, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a termine non trova applicazione per il personale che, nei termini di cui al DPR 1525/1963 n. 49:

a) svolge mansioni artistiche e/o tecniche;

b) non svolgendo mansioni strettamente artistiche e/o tecniche, collabora comunque alla preparazione e produzione di spettacoli;

c) è addetto a funzioni collaterali e/o connesse allo svolgimento dello spettacolo.

 

Somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è consentita in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del d.Igs n.81/2015 in materia.

E' consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore.

Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.

Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico e normativo non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.

Salvo diversi accordi di 2° livello (aziendale e/o territoriale) la percentuale massima comprensiva dei tempi determinati non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

 Collaborazioni

È ammesso il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni affidate a Collaboratori in possesso di profili professionali, certificati, di seguito elencati:

a) direttori di scuola, coordinatori didattici, docenti, tutor, formatori;

b) collaboratori ai quali viene affidata la progettazione, ricerca e gestione di finanziamenti indiretti;

c) traduttori/interpreti, autori e drammaturghi;

d) addetto stampa appartenente all'Ordine dei giornalisti, videomaker, fotografi di scena, fotografi per la comunicazione e promozione, consulenti informatici, esperti campagne marketing.

Le prestazioni oggetto della collaborazione debbono essere riferite ad attività correlate e/o occasionali e/o diversificate rispetto a quella istituzionale prevalente propria del Committente e possono svolgersi anche all'interno dei locali aziendali, in fasce orarie di disponibilità preventivamente concordate tra le parti.

Il Collaboratore svolge l'incarico in autonomia con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione, pur coordinandosi con il Committente. È in facoltà del Committente di richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'incarico conferito.

Ferma restando l'autonomia negoziale tra Committente e Collaboratore, il compenso determinato di comune accordo tra le parti non potrà essere, in rapporto ad ora lavorata, inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL per:

il 1° livello della classificazione, maggiorati del 50%, per i profili professionali ovvero profili professionali equiparabili, di cui al gruppo a) del precedente punto 1;

il 2° livello della classificazione, maggiorati del 50%, per i profili professionali ovvero profili professionali equiparabili, di cui ai gruppi b) e c) del precedente punto 1;

il 3° livello della classificazione, maggiorati del 50%, per i profili professionali, ovvero profili professionali equiparabili, di cui al gruppo d) del precedente punto 1.

Il compenso verrà erogato periodicamente secondo le intese tra le parti.

In caso di temporanea impossibilità di esecuzione della prestazione lavorativa, a fronte di periodi di malattia e infortunio, il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Tale sospensione non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza. Al termine del periodo di sospensione, non superiore, in caso di malattia, a un sesto della durata del contratto, il rapporto riprenderà regolare esecuzione salvo che il periodo di sospensione non superi il termine di durata apposto al contratto. Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire l'incarico affidato entro 48 ore dall'evento.

Il rapporto di collaborazione cessa alla scadenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.

Il contratto individuale potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Il contratto può essere risolto prima del termine da ciascuna delle parti, senza preavviso, quando si verifichino gravi inadempienze contrattuali.

 Telelavoro

Il telelavoro si svolge di regola presso il domicilio del lavoratore.

Il telelavoro ha carattere volontario sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o meno l'offerta di svolgere telelavoro, prospettata nel corso del rapporto di lavoro.

I telelavoratori fruiscono della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.

Tenuto conto degli investimenti necessari per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del lavoratore, che avvenga entro 3 anni dall'inizio del rapporto di telelavoro, comporterà che le spese sostenute siano poste, pro quota, a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura degli strumenti di lavoro nonché dall'eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a negligenza, imperizia o dolo del lavoratore stesso.

Il datore di lavoro adotta tutte le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore per fini professionali e provvede ad informare il lavoratore in ordine alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Al telelavoratore non sono applicabili le norme sull'orario di lavoro e quella riguardanti gli istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore svolge quindi la propria attività professionale gestendo l'organizzazione del proprio tempo di lavoro in piena autonomia.

Il telelavoratore ha l'obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dal datore di lavoro. In caso di impossibilità, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al datore di lavoro.

Il datore di lavoro può disporre, per esigenze tecniche, organizzative o produttive, rientri temporanei del telelavoratore presso l'unità produttiva di appartenenza.

Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti sul plano normativo retributivo e sindacale dei lavoratori che operano in azienda con le medesime mansioni. Ha inoltre diritto alle medesime opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti.

Ai fini di evitare l'isolamento dal contesto aziendale, con cadenza peridodica (almeno ogni 19 giorni) saranno programmati, con eventuali rimborsi delle spese di viaggio, rientri in sede finalizzati sia a consentire al telelavoratore la rendicontazione della propria attività e sia ad evitare l'isolamento determinato dalla interruzione dei rapporti con i colleghi.

 Lavoro intermittente

Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso, con esclusione delle attività regolate economicamente e normativamente nella parte V del CCNL, nei casi ove risulta impossibile prevedere e programmare la quantità di prestazioni necessarie e la collocazione temporale delle stesse:

1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo non gestibili, sotto il profilo della programmazione, neppure con il tempo parziale e le elasticità connesse, ovvero per prestazioni non programmabili né quantitativamente né per la loro collocazione temporale;

2. per prestazioni finalizzate esclusivamente al montaggio e smontaggio;

3. per prestazioni comunque rese da soggetti con meno di 24 anni — fermo restando che, nel caso, le prestazioni contrattuali devono comunque concludersi entro il 25° anno di età — o con più di 55 anni di età.

II contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare i seguenti elementi:

a) la durata e le ipotesi soggettive o oggettive che consentono la stipulazione del contratto;

b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;

d) le forme e le modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro nonché le modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il trattamento economico degli altri lavoratori di pari livello sul quale sarà applicata una maggiorazione del 20%.

Tale trattamento sarà commisurato in misura proporzionata alla prestazione lavorativa effettivamente conseguita tenuto conto che la prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore continuate e tenuto conto altresì che si considera lavoro straordinario quello prestato oltre le 39 ore settimanali e oltre le 6,5 ore giornaliere.

Qualora il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, si impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del datore stesso, quest'ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un'indennità di disponibilità che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile tabellare stabilita nel contratto per il livello corrispondente alle mansioni richieste.

Il lavoratore che per malattia o altra causa si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata deve informare tempestivamente il datore di lavoro, precisando la prevedibile durata dell'impedimento stesso.

Nel periodo di temporanea indisponibilità, il lavoratore non matura il diritto all'indennità di disponibilità.

L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo della retribuzione dovuta per mensilità differite, festività e ferie e non è utile ai fini della determinazione del TFR.

Al lavoratore assunto con contratto intermittente, fermi restando gli obblighi derivanti dal contratto di assunzione, è consentito prestare attività, anche con altri soggetti sia in forma di lavoro autonomo che subordinato.

Al lavoratore assunto con contratto intermittente, analogamente ai lavoratori assunti per la stagione, sarà riconosciuto il diritto di prelazione in caso di assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per mansioni analoghe o comunque compatibili con quelle oggetto del contratto intermittente.

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:

- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

- nelle unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, al licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo di lavoratori con identiche mansioni;

- quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell'orario di lavoro con ricorso alla integrazione salariale;

- quando il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

  Apprendistato professionalizzante

 L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dalla 1° alla 5° categoria del CCNL .

  Requisiti del contratto, limiti numerici e di età

Ai sensi dell'art. 2 del T.U. 167/2011, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito e consegnato al lavoratore al momento della stipula del contratto.

In virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.Igs. n. 167/2011, le parti contrattuali convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso la stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia, in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in nero non superiore a tre.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del d. Igs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Il periodo di prova dell'apprendista è uguale al periodo di prova del lavoratore qualificato.

 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di apprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

I periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal CCNL.

 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in generale a quelle a incentivo;

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all'attività o al mestiere per il quale è stato assunto;

d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna p esterna alle singole aziende, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento);

e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

 Doveri dell'apprendista

L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua attività con la massima diligenza;

c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel piano formativo;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 Trattamento normativo

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese nell'orario di lavoro.

Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al d.Lgs 151/2001.

II periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione dell'istituto contrattuale degli scatti di anzianità previsti dal presente contratto.

 Trattamento economico

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile previsto dal CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:

— dal 1° al 12° mese: 70% della posizione economica della qualifica da conseguire;

— dal 13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

— dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Alla fine dell'apprendistato, che può avere durata diversa a seconda della qualifica da conseguire, la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

 Malattia

Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per la sua qualifica, allo stesso trattamento del dipendente qualificato.

La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova.

Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

 Durata dell'apprendistato

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse

in mesi per le seguenti categorie amministrative-tecniche e operaie:

- livello 1° e 2° 36 mesi

- livello 3° e 4° 24 mesi

- livelli 5° 18 mesi

 Estinzione del rapporto di apprendistato

Il rapporto di apprendistato si estingue:

- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista;

- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

 Tempo parziale

Ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi retributivi, lo svolgimento del contratto di apprendistato può essere articolato secondo le regole del rapporto di lavoro a tempo parziale.

  Estinzione del rapporto

 Trattamento di fine rapporto

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme:

1) fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari a:

Impiegati:

- tanti 30/30 della retribuzione mensile in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato a tale data.

A tali effetti sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del 31 maggio 1982 anche se debbono avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al 31 maggio 1982.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Per gli impiegati che prestano servizio saltuario o ridotto la misura dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor orario di servizio prestato.

Operai:

- 22 giorni di retribuzione per ogni anno di effettivo servizio prestato e fino a 5 anni di anzianità (24 giorni per gli operai specializzati assunti in modo continuativo per l'intera giornata);

- 1 mensilità di retribuzione per ogni anno di effettivo servizio prestato e per l'intera anzianità per chi supera i 5 anni di anzianità.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Per gli operai che prestano servizio saltuario o ridotto la misura dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor orario di servizio prestato.

2) Con decorrenza dal 1° giugno 1982 trova applicazione la legge 29 maggio 1982 n. 297.

 Preavviso

- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 3

- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a: anzianità oltre 5 anni: preavviso di mesi 4

- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di giorni 45

- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a: anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 2

- Operai: preavviso di mesi 2

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti dei diversi istituti contrattuali. Non sarà considerato utile a questi fini ove sostituito dalla corrispondente indennità.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma del presente articolo di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà tenuto a concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze del teatro.

  

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