Il distacco del lavoratore nella giurisprudenza

Il distacco del lavoratore, l'elemento caratterizzante dell'interesse dell'impresa distaccante, il distacco irregolare e la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze dell'impresa distaccataria
 
 

 

 
L'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003 prevede e disciplina il distacco del lavoratore, ossia l'atto organizzativo datoriale con il quale una unità lavorativa dipendente dell'impresa distaccante, per soddisfare un interesse di questa, svolge la propria prestazione lavorativa presso altra impresa distaccataria.
 
L'elemento decisivo del distacco, che vale a distinguerlo da un'ipotesi illecita di somministrazione di lavoro, è l'interesse dell'impresa distaccante.
 
In tale prospettiva, laddove tale interesse manchi o venga a mancare il lavoratore potrà impugnare il distacco chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice. 
 
In caso di distacco regolare, il rapporto di lavoro verrà interamente gestito dall'impresa distaccante, senza alcuna concorrente responsabilità dell'impresa distaccataria. In ogni caso non configura un'ipotesi illecita di distacco la concorrente presenza di un interesse dell'impresa distaccataria ad avvalersi della prestazione di lavoro del lavoratore distaccato.
 
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
 
 
Cassazione civile  sez. lav. 15 maggio 2012 n. 7517
 
La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi
 
Tribunale  Ravenna 03 giugno 2011
 
 
Nonostante a norma dell'art. 30 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, il distacco si caratterizzi per la presenza di un interesse del distaccante, è ovvio che a esso sottende, sul piano economico-giuridico, un contemporaneo e indefettibile interesse a che il distaccatario riceva forza lavoro, dipendente da altri, da impiegare nella propria azienda nelle attività e mansioni lavorative ivi praticate. Qualora tale interesse non sussista si configura una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera, venendo meno uno dei requisiti di legittimità del distacco.
 
Cassazione civile  sez. lav. 11 gennaio 2010 n. 215
 
In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, per presupporre il distacco uno specifico interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso il terzo con conseguente permanenza della responsabilità, in virtù del principio del rischio d'impresa, per i fatti illeciti derivanti dallo svolgimento della prestazione stessa (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso di un'impresa condannata per l'incidente causato da suo dipendente distaccato in un altro cantiere che, alla guida di una gru, aveva ferito un collega dell'altra azienda).
 
Distacco
Art. 30 d.lgs. n. 276/2003
 
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell' articolo 414 del codice di procedura civile , notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27 , comma 2 (1).
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (2).
(1) Comma aggiunto dall'articolo 7 del D.LGS. 6 ottobre 2004, n. 251.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, lettera 0a) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
 
 

 

 
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