la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale

La legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, per la repressione della condotta antisindacale, in particolare il requisito della dimensione nazionale dell'organizzazione ricorrente
 
 
L'art. 28 dello Statuto dei lavoratori offre uno strumento d'urgenza di tutela avverso le condotte antisindacali poste in essere dal datore di lavoro in favore di degli organismi locali dei sindacati nazionali.
Più precisamente il comma 1 dell'art. 28 stabilisce che: "Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti".
 
Al riguardo, numerose sono le questioni sorte con riferimento alla legittimazione ad intraprendere il prodcedimento d'urgenza in questione da parte dei sindacati.
 
Con specifico riguardo alla richiesta dimensione nazionale dell'organizzazione sindacale, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato non essere richiesta la sottoscrizione del contratto collettivo essendo, invece, sufficiente la dimostrazione dello svolgimento di un'attività sindacale su gran parte del territorio nazionale.
 
D'altronde, la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali costituisce un indice privilegiato della sussistenza della dimensione nazionale in quanto fornisce la prova della capacità dell'organizzazione di imporsi come controparte contrattuale. In tale prospettiva, sia pure con specifico riguardo alla legittimazione a costituire RSA in azienda ex art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, è stato osservato come elemento rilevante non sia il mero dato formale dell'adesione al contratto collettivo ma l'effettiva partecipazione alle trattative sindacali e la sottoscrizione finale del contratto.
 
Sempre al fine di escludere la rilevanza dei meri dati formali ed al fine di sottolineare l'essenzialità della sostanza, è stato osservato come la qualificazione statutaria della dimensione nazionale dell'associazione non abbia alcun valore probatorio al fine del riconoscimento della legittimaziona a promuovere il procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 
 

Cassazione civile  sez. lav. 06 dicembre 2012 n. 21941


L 'azione per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 dello statuto dei lavoratori può essere promossa dall'associazione sindacale nazionale, intendendosi per tale quella dotata di struttura organizzativa a livello nazionale e svolgente attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale (nella specie, la Suprema corte conferma la pronunzia di merito che, facendo applicazione di tali princìpi, ha riconosciuto la legittimazione ad agire al sindacato Cobas poste, in quanto detto sindacato si distingue per svolgere attività sindacale su buona parte del territorio nazionale, oltre ad avere presentato proprie liste alle elezioni delle r.s.u. e delle r.s.l. in numerosi luoghi di lavoro, ottenendo l'elezione di propri membri, nonché avere proclamato numerosi scioperi a carattere nazionale).

Cassazione civile  sez. lav. 29 luglio 2011 n. 16787

In tema di repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali.


Cassazione civile  sez. lav. 04 marzo 2010 n. 5209


In tema di condotta antisindacale, non ha legittimazione ad agire in giudizio il sindacato che non ha stipulato accordi o contratti a livello nazionale; non ha rilievo l'affermazione del carattere nazionale del sindacato nello statuto dell'organizzazione stessa, atteso che lo statuto di per sé è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato.


Cassazione civile  sez. lav. 09 giugno 2009 n. 13240

In tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione ad agire è riconosciuta dall'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, non richiedendosi che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa. In parti colare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. Ne consegue che la stipula del contratto collettivo nazionale può costituire uno degli indici maggiormente rivelatori della rappresentatività sindacale alla base della legittimazione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma non certamente l'unico elemento rivelatore di essa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del S.In.Cobas).

Cassazione civile  sez. lav. 27 agosto 2002 n. 12584

In seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 legge n. 300 del 1970, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza del solo indice che fa riferimento "alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell'unità produttiva", venendosi in tal modo a valorizzare l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva - quale presunzione di detta maggiore rappresentatività, ad integrare la quale non risultano viceversa sufficienti nè la mera adesione ad un contratto negoziato da altra organizzazione, nè l'applicazione nell'unità produttiva della sola parte economica di un contratto collettivo, nè, infine, l'applicazione - sia pure integrale - di questo dovuta a mera concessione del datore di lavoro.


Cassazione civile  sez. lav. 05 dicembre 1988 n. 6613


Ai fini dell'art. 19, lett. b), della l. 20 maggio 1970 n. 300 - che prevede la possibilità di costituire rappresentanze sindacali nell'ambito di associazioni sindacali le quali, non affiliate alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva - la sottoscrizione di tali contratti assume rilievo non di per sè stessa ma in quanto espressione del requisito della rappresentatività, il quale in tanto può ritenersi sussistente in quanto al dato formale della sottoscrizione si sia accompagnato quello sostanziale della partecipazione al processo di contrattazione, con la conseguente impossibilità di assegnare valore, ai fini suindicati, al fatto che un'associazione abbia successivamente sottoscritto, per adesione, un contratto collettivo precedentemente stipulato, dal datore di lavoro, con altre organizzazioni sindacali.
 
RICHIEDI CONSULENZA