Lavoro ripartito job sharing e job splitting

La disciplina del lavoro ripartito nel decreto legislativo n 276 del 2003 i caratteri dell'obbligazione lavorativa e le differenze tra job sharing e job splitting
 
 
 
Il lavoro ripartito (Job sharing) trova la sua fonte di disciplina negli artt. 41 - 45 del D.Lgs. n. 276 del 2003.
 
In particolare, l'art. 41 del citato decreto legislativo definisce il contratto di lavoro ripartito "uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un a unica ed identica obbligazione lavorativa".
 
Il lavoro ripartito è anche definibile come lavoro a coppia in quanto il D.Lgs. n. 276 del 2003 limita a due il numero dei lavoratori che possono assumere solidalmente l'obbligazione lavorativa.
 
Nell'ambito di tale contratto di lavoro, i lavoratori hanno facoltà di stabilire discrezionalmente sostituzioni tra loro, di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro.
 
Tra i lavoratori sussiste un vincolo di solidarietà in ordine all'adempimento esatto dell'obbligazione lavorativa, con la conseguenza che ciascuno sarà personalmente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione, salvo il riproporzionamento dell'eventuale responsabilità risarcitoria nell'ambito dei rapporti interni.
 
Va, dunque, distinta la figura dello job sharing, da quella dello job splitting, che invece consiste nella suddivisione di un unico posto di lavoro a tempo pieno in due posti di lavoro a tempo parziale; in quest'ultimo caso i due rapporti lavorativi a tempo parziale sono del tutto autonomi tra loro.
 
Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere i seguenti elementi:
 
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annualoe che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati secondo le intese tra loro intercorse;
 
il luogo di lavoro, nonchè il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
 
le eventuali misure di sicurezza specifiche e necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
 
La disciplina del lavoro ripartito è demandata in via pressocchè integrale alla contrattazione collettiva considerando che l'art. 43 del D.Lgs. n. 276 del 2003, al riguardo, prevede l'applicabilità della compatibile normativa generale sul lavoro subordinato solo in difetto delle menzionate fonti di disciplina collettive.
 
Con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoratore, in via generale le dimissioni o il licenziamento di uno dei due lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro ripartito comportano l'automatica cessazione dell'intero rapporto. Fa eccezione a tale principio di ordine generale il caso in cui il datore di lavoro richieda ed il lavoratore si renda disponibile all'assunzione dell'intera obbligazione lavorativa. In detta ipotesi, il il contratto di job sharin g si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.
 
Quanto al trattamento economico e normativo, esso deve essere analgo a quello spettante ad un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.  
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