rito sommario di cognizione e rito lavoro

La questione dell'ammissibilità del rito sommario di cognizione in controversie di lavoro e gli effetti dell'erronea scelta del rito
 
 
Una questione dibattuta e che non ha trovato ancora soluzioni univoche nella giurisprudenza di merito nè arresti chiarificatori nell'ambito della giurisprudenza di legittimità è quella relativa all'ammissibilità del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. nelle controversie soggetti, in via ordinaria, al rito lavoro.
La soluzione positiva trae il principale argomento di conforto dal comma 1 dell'art. 702 bis c.p.c. che, nel delimitare l'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione si riferisce a tutte le controversie nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica senza ulteriori specifiche limitazioni.
 
L’art. 702 bis c.p.c. prevede, infatti, che “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
Il comma 2 dell’art. 702 ter c.p.c. prevede, poi, che il giudice “Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis…con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile” e, al comma 3, che “Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183 [e] In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.
 
Alla luce del combinato disposto degli artt. 702 bis e 702 ter del c.p.c. e tenuto conto delle peculiarità del rito lavoro, si ritiene preferibile l'opzione interpretativa che ravvisa l'inapplicabilità del rito sommario di cognizione alle controversie soggette, in via ordinaria, al rito del lavoro per una serie di convergenti considerazioni.
 
La prima è di carattere logico. 
 
Il rito sommario di cognizione, infatti, è sovrapponibile, specie con riferimento alla fase introduttiva, a quello disciplinato dagli artt. 409 e ss. del c.p.c. mentre si distingue in modo significativo dal rito ordinario civile, con la conseguenza che, per le controversie di lavoro, non apparirebbe ragionevole nè utile elaborare un rito sommario alternativo, senza sostanziali elementi distintivi rispetto al rito ordinario.
 
Quanto alla fase dell'istruttoria, il rito del lavoro prevede, in linea di principio, la possibilità di discutere la causa in prima udienza con lettura della sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c., sicchè, anche sotto tale profilo, non si vedrebbe l’utilità di prevedere un rito alternativo sommario da utilizzare solo nel caso in cui la parte ricorrente stimi che la causa non abbia la necessità di particolari incombenti istruttori.
 
In definitiva, appare illogico ideare un procedimento ad hoc che non presenta alcuna differenza, in linea teorica, con il procedimento ordinario, salva la possibilità ulteriore, prevista nell’ambito del solo rito ordinario, di istruire compiutamente il giudizio.
 
D’altronde, un argomento testuale significativo nel senso di escludere l'applicabilità del rito ex art. 702 bis c.p.c. nelle cause di lavoro si trae dall'art. 702 ter c.p.c. ove si prevede, in caso di istruttoria non semplificata, che debba fissarsi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., quindi un'udienza diversa da quella di cui all'art. 420 c.p.c.
 
Non vi sarebbe alcuna base normativa, infatti, per cui, una volta ritenuta l'applicabilità del rito sommario anche alle cause di lavoro, in caso di istruttoria non semplificata, dovrebbe essere fissata l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. anzichè, come espressamente previsto, l'udienza dell'art. 183 c.p.c. e, d’altronde, non avrebbe logica, invece, che una causa di lavoro con istruttoria non semplificata, solo perché introdotta con il rito sommario di cognizione, debba essere poi trattata con il rito ordinario e non con il rito lavoro.
 
Quanto agli effetti dell’inammissibilità del rito prescelto, l’art. 702 ter c.p.c. è chiaro nel senso di prevedere l’inammissibilità, salvo il caso in cui il giudice ritenga il rito non attuabile per la complessità dell’istruttoria in quanto, solo in tale ipotesi, è prevista la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
 
Tuttavia, l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (successivo all’entrata in vigore degli artt. 702 bis e ss c.p.c., introdotti dalla l. n. 69/09) in una prospettiva di conservazione degli atti processuali ha previsto, in via generale, al primo comma che “Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza” e che “Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”.
 
Dovrebbe, quindi, ritenersi possibile disporre la conversione del giudizio incardinato erroneamente con il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. nel rito lavoro mediante la fissazione di una nuova udienza di discussione e concedendo alle parti termine per l'integrazione dei propri atti difensivi nel rispetto dei termini previsti dall'art. 415 c.p.c.  
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