unità produttiva dipendenza aziendale

Il concetto di unità produttiva nella giurisprudenza e le principali norme giuslavoristiche che si riferiscono all'unità produttiva - trasferimento si o trasferimento no? la diversa nozione di dipendenza aziendale ex art 413 cpcp
 
 
Il comma 8 dell'art. 2013 c.c. prevede che "il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
 
Ai fini dell'identificazione della fattispecie del trasferimento del lavoratore di cui all'art. 2103 c.c., è necessario, dunque, un mutamento definitivo del luogo di adempimento della prestazione lavorativa e due unità produttive (quella di provenienza e quella di destinazione).
Per «unità produttiva» deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che - eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa (Cass. 14 giugno 1999 n. 5892, in Foro it., 2000, I, 596; nello stesso senso, Cass. 26 maggio 1999 n. 5153, in Mass. giur. lav., 1999, 1194).
 
Considerando che la finalità principale della norma di cui all'art. 2103 c.c. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio, nello stesso territorio comunale) da un'unità produttiva ad un'altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale (cfr. Cass. 22 marzo 2005 n. 6117, in Dir. prat. lav., 2005, 1684; Cass. 4 ottobre 2004 n. 19837, in Orient. giur. lav., 2004, 943). 
 
Discende da quanto esposto che, ove sia disposto un provvedimento organizzativo che comporti la modifica della sede di lavoro di un lavoratore dipendente presso un'articolazione che, anche se geograficamente distante non risulti, tuttavia,  munita di autonmia organizzativa nel senso sopra precisato rispetto all'unità produttiva di partenza il datore di lavoro non dovrà motivare il proprio provvedimento e non incontrerà i divieti che la legge pone a tutela delle prerogative sindacali. 
 
Fanno riferimento al concetto di unità produttiva anche le norme dello Statuto dei Lavoratori che concernono la costituzione delle RSA e quelle relative alle prerogative dei dirigenti sindacali (cfr. gli artt. 19, 22 e 23 dello Statuto dei Lavoratori).
 
Analogamente, il comma 18 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, nel prevedere il requisito dimensionale che deve possedere il datore di lavoro perchè sia soggetto all'applicazione delle norme di cui ai commi dal 4° al 7° stabilisce che il computo dell'organico debba avvenire presso ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, trovando applicazione i predetti commi dal 4° al 7° ove, nel suddetto ambito, il daotre di lavoro occupi più di quindici lavoratori dipendentio piu' di cinque se si tratta di imprenditore agricolo.
 
Ancora, e sempre con la finlità di delimitare l'ambito di applicazione della normativa, fa riferimento alla nozione di unià produttiva la l. n. 223 del 1991 la quale prevede che la procedura di cui all'art. 4 debba essere intrapresa dal datore di lavoro che intenda effettuare nell'arco temporale di 120 giorni almeno cinque licenziamenti presso un'unità produttiva o presso più unità produttive nella stessa provincia.
 
Distinta, invece, dalla nozione di unità produttiva è quella di dipendenza aziendale di cui all'art. 413 c.p.c. ai fini dell'individuazione della competenza territoriale non essendo, in tal caso, necessaria quell'autonomia funzionale e organizzativa che la giurisprudenza ha delineato quali tratti caratterizzanti e essenziali dell'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c.
 
Per aversi dipendenza aziendale ai fini del radicamento della competenza territoriale è, invece, necessario ma anche sufficiente che vi sia un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa (cfr. cass Civ. Sez. Lav. n. 23110/10). 
 
 
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