Interdizione, inabilitazione emancipazione - la disciplina civilistica delle tutele e delle curatele

 

La tutela è l'ufficio con il quale il tutore, nominato dal Giudice Tutelare, assume il compito di rappresentare ed amministrare il patrimonio del minore non soggetto alla potestà dei genitori e non emancipato ovvero del maggiorenne che sia stato interdetto per effetto di provvedimento giudiziale d'interdizione o per legge.
La tutela ha, dunque riguardo, sia alla situazione dei minori non emancipati non soggetti alla potestà dei genitori, sia quella dei maggiorenni o dei minori emancipati che abbiano subito un provvedimento giudiziale d'interdizione.
La sentenza d'interdizione viene pronunciata se ed in quanto tali soggetti si trovino in condizione di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi.
La disciplina del procedimento d'interdizione (così come quella del procedimento d'inabilitazione) è contenuta negli artt. 414 e ss. c.c..
La competenza alla pronuncia della sentenza di interdizione (o di inabilitazione) è del Tribunale mentre la legittimazione a promuovere il relativo procedimento spetta ex art. 417 c.c. al coniuge, ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, al tutore, al curatore o al PM.
Gli effetti della sentenza di interdizione (o d'inabilitazione) decorrono dalla sua pubblicazione e il Giudice può nominare un tutore (o un curatore) provvisorio in corso di giudizio.
L'interdizione o l'inabilitazione determinano l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto successivamente all'interdizione (o alla nomina del tutore provvisorio ove sia seguita sentenza di interdizione) e di quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabilitato senza le prescritte formalità successivamente alla sentenza d'inabilitazione (o alla nomina del curatore provvisorio ove sia stata successivamente pronunciata sentenza d'inabilitazione).
Le sentenze d'interdizione e d'inabilitazione, così come i decreti di nomina del tutore e del curatore provvisori debbono essere annotati a margine dell'atto di nascita (art. 423 c.c.).
La tutela, come detto, si esplica in un'attività di rappresentanza e d'amministrazione del patrimonio dell'incapace.
Il codice enumera, ma si tratta di elenco non tassativo, gli atti di straordinaria amministrazione che necessitano della sola autorizzazione del Giudice Tutelare (art. 374 c.c.) e quelli che necessitano l'autorizzazione del Tribunale Ordinario su parere del Giudice Tutelare (art. 375 c.c. - alienazione di beni, costituzione di ipoteche, divisioni, compromessi e transazioni). Per risolvere eventuali situazioni di conflitto d'interessi, il Giudice Tutelare, all'atto della nomina del tutore nomina anche un protutore per sorvegliare l'operato di quest'ultimo e sostituirlo in caso d'impedimento.
In caso di conflitto d'interessi anche del protutore viene nominato un curatore speciale che rappresenta l'incapace per il singolo atto.
La tutela cessa per raggiungimento della maggiore età da parte del minore, per la revoca della sentenza di interdizione, in caso di legittimazione, di adozione, riconoscimento o emancipazione del minore.
La curatela, invece, è l'ufficio diretto alla protezione degli inabilitati o degli emancipati nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. La curatela si concretizza, dunque, in un'attività di vigilanza che il curatore espleta in favore dell'inabilitato o dell'emancipato con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione per i quali, oltre alle autorizzazioni del Giudice Tutelare o del Tribunale, è necessario il consenso del curatore.
La curatela è prevista in favore degli emancipati e, cioè, dei minori che abbiano contratto matrimonio e che, ex art. 390 c.c., abbiano conseguito l'emancipazione di diritto e degli inabilitati (cioè, ex art. 415 c.c., quei soggetti maggiorenni che siano affetti da infermità non così gravi da determinarne l'interdizione-l'inabilitazione consegue, de iure, al sordomutismo alla cecità fin dalla nascita, alla prodigalità ed all'abuso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti).
In caso di conflitto d'interessi tra minore e curatore può essere nominato, dal Giudice Tutelare, un curatore speciale.
La curatela si estingue con il compimento della maggiore età da parte dell'emancipato, con la revoca della sentenza d'inabilitazione, con la pronuncia di sentenza d'interdizione.

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