L'adozione internazionale di minore straniero residente all'estero

 

 

La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale è stata sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993 (ratificata in Italia con la L. n. 476 del 31 dicembre 1998), con l'obiettivo di far sì che le adozioni internazionali avvengano nell'interesse superiore del minore, attraverso un sistema di cooperazione tra gli Stati.
La convenzione s'applica per adozioni internazionali, con effetti legittimanti (determinanti, cioè, il sorgere di un rapporto di filiazione) che riguardino minori degli anni 18, abitualmente residenti in un determinato Stato, che siano stati trasferiti o debbano essere trasferiti in altro Stato, nella prospettiva di un'adozione da parte di coniugi o persona abitualmente ivi residente.
Deve sottolinearsi, in via preliminare, come la convenzione, ai fini dell'adozione internazionale, non prenda in considerazione la cittadinanza del minore ma la nozione dell'abituale residenza. Ciascuno Stato aderente alla convenzione istituisce un'Autorità Centrale cui sono, prioritariamente, attribuite funzioni di informazione e cui è, innanzi tutto, rimessa la valutazione, nell'ottica dell'adottando, in ordine alla condizione di adottabilità del minore, una volta vagliata la possibilità di un affidamento del minore nel proprio paese.
E' rimesso, invece, alla valutazione dell'Autorità Centrale dei coniugi adottanti l'accertamento in ordine all'idoneità degli adottanti stessi, nonchè la verifica in ordine alla possibilità di ingresso e soggiorno permanente del minore nello Stato d'accoglienza. Mette conto segnalare la funzione, delegata alle Autorità centrali, di prevenzione di qualsivoglia profitto materiale in correlazione con le adozioni internazionali. Ove si intenda procedere ad un'adozione internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aja occorrerà rivolgersi all'Autorità Centrale del proprio Stato d'origine che accerterà l'idoneità all'adozione. Successivamente sarà interessata l'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore che, a seguito del ricevimento di una dettagliata relazione, procederà ad accertare la sussistenza dello stato di adottabilità del minore e la rispondenza dell'adozione internazionale al suo effettivo interesse. Le due Autorità centrali presidieranno, poi, tutti i passaggi dell'adozione internazionale, dal ricevimento del consenso degli aspiranti adottanti sino all'effettivo ingresso nello Stato d'accoglienza del minore, con il compito di agevolare l'ottenimento delle autorizzazioni.
Le funzioni proprie delle Autorità Centrali in materia di adozioni internazionali possono essere delegate a organismi abilitati o, come in Italia, a Enti autorizzati, previo invio di specifica dichiarazione al depositario della Convenzione.
Ove l'adozione internazionale avvenga nel rispetto della Convenzione avrà effetto in tutti gli Stati contraenti.
L'adozione internazionale produce, in via generale, l'effetto di costituire un rapporto giuridico di filiazione tra minore ed adottanti mentre l'effetto ulteriore della cessazione del precedente rapporto giuridico familiare si produce solo laddove esso sia previsto dall'ordinamento dello Stato d'origine del minore.
Nell'ambito della procedura per l'adozione internazionale di minori, assumono un ruolo centrale gli enti autorizzati cui gli aspiranti all'adozione sono tenuti a rivolgersi una volta conseguito il decreto di idoneità all'adozione (l'ente autorizzato deve essere abilitato ad operare sia nel paese d'origine degli adottanti sia in quello dell'adottando).
La procedura per l'adozione internazionale di minori da parte di coniugi italiani inizia con la domanda di dichiarazione di idoneità all'adozione da proporsi al tribunale dei minorenni. Il Tribunale dei minorenni, ricevuta l'istanza, informa i Servizi sociali locali trasmettendo la dichiarazione di disponibilità all'adozione dei coniugi. I Servizi sociali svolgono attività informative e valutative dei coniugi e formano una relazione conclusiva che consegnano al Tribunale dei Minorenni che, alla luce della relazione stessa e disposti, ove necessario, ulteriori approfondimenti, pronuncia, ove sussistano i presupposti, il decreto di idoneità all'adozione. Ottenuto il decreto di idoneità all'adozione gli aspiranti adottanti si rivolgeranno ad un Ente autorizzato (che sia abilitato ad operare anche nello Stato d'origine del minore). L'Ente autorizzato trasmetterà all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore la domanda di adozione internazionale, unitamente al decreto di idoneità all'adozione ed alla relazione sulla situazione degli aspiranti all'adozione internazionale. L'Ente autorizzato riceverà, successivamente, dall'Autorità centrale straniera la proposta di abbinamento degli aspiranti all'adozione con il minore in stato di adottabilità, unitamente ad informazioni di carattere sanitario e generale sul minore e sulla sua famiglia d'origine. L'Ente autorizzato raccoglierà quindi il consenso in forma scritta degli aspiranti all'adozione sulla proposta d'abbinamento formulata dall'Autorità centrale straniera. Ove tali fasi preliminari si concludano positivamente, l'Ente autorizzato richiederà all'Autorità centrale italiana l'autorizzazione all'ingresso e l'autorizzazione alla residenza permanente del minore in Italia dopo aver comunicato la decisione sull'affidamento all'Autorità stessa, al Tribunale per i minorenni ed ai servizi sociali locali.
L'Autorità centrale italiana, una volta in possesso degli atti e delle informazioni fornite dall'Ente autorizzato, ove riconosca l'adozione internazionale come effettivamente rispondente agli interessi del minore, ne autorizza l'ingresso in Italia e la sua residenza permanente. L'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia è, poi, condizione per il rilascio del visto d'ingresso da parte degli uffici consolari italiani nello Stato d'origine.

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