Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).
[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).
[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:


Procedibilità:
A QUERELA DI PARTE  (primo comma);  UFFICIO (secondo e 3° comma)

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)

Arresto: NON CONSENTITO (1° comma); facoltativo (secondo e terzo comma)

Fermo: CONSENTITO (terzo comma, in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma)

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (secondo e terzo comma)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (secondo e terzo comma)

 

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