Concussione

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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)

Peculato

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Malversazione a danno dello Stato

Corruzione atti ufficio

Corruzione in atti giudiziari


Istigazione alla corruzione

Abuso d'ufficio

Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale

Resistenza a un pubblico ufficiale

Delitti d'oltraggio

Millantato credito

Usurpazione di funzioni pubbliche

Abusivo esercizio di una professione

Violazione di sigilli

Turbata liberta' degli incanti

Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture

Frode nelle pubbliche forniture

Pubblico ufficiale

Incaricato pubblico servizio

Esercente servizio pubblica necessita'

 

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Cassazione penale  sez. VI del 23 maggio 2007 n. 38066
La persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, le dichiarazioni della stessa vanno vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se sottoposta a un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni.

Sussiste il delitto di concussione allorquando la vittima, pur versando in una situazione di illiceità e pur fruendo di qualche vantaggio dall'accettazione della pretesa del pubblico ufficiale, è costretta a sottostare all'illegittima richiesta onde evitare maggiori danni o molestie, non sussistendo in tale ipotesi la "par condicio contractualis", tipica del reato di corruzione.

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.

Al giudice di appello, che confermi la sentenza di primo grado, è consentito di motivare per relationemm con riferimento a tale pronuncia, quando le censure formulate contro quest'ultima non presentino elementi diversi da quelli già vagliati, onde tale giudice non è tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni replicate dall'appellante nei motivi di gravame e sulle quali già si sia soffermato il primo giudice con argomentazioni reputate esatte ed esenti da vizi logici. In tali casi, il ricorso per cassazione, per quanto esteso o articolato, rischia di colorarsi dell'attributo della "genericità" se i motivi di impugnazione si esprimono nella reiterazione di quelli già dedotti con l'appello (e in quella fase respinti) ovvero in critiche esclusivamente incentrate sulla valutazione del materiale istruttorio e sull'apprezzamento delle emergenze processuali congruamente svolti nella decisione impugnata, nel rispetto delle regole di ermeneutica probatoria e con ragionamenti che forniscano piena contezza del percorso logico-giuridico da cui è scaturito il convincimento espresso nella decisione impugnata


Cassazione penale  sez. VI del  24 maggio 2006  n. 23776
Per l'integrazione del delitto di concussione non è necessario che l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale determini uno stato soggettivo di timore per la vittima, ma è indispensabile che sussista una volontà prevaricatrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si estrinsechi in una condotta di costrizione o di induzione qualificata, ossia prodotta con l'abuso della qualità o dei poteri, la cui efficacia causativa della promessa o dazione indebita ben può affidarsi a comportamenti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulterebbero penalmente insignificanti, sfruttando il riferimento alle regole "codificate" nel sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcuni settori di attività della p.a.

Nell'ambito della recente novella introdotta con la l. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l'annullamento con rinvio ed obbliga all'annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al p.m. competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.


Cassazione penale  sez. VI del 14 giugno 2007 n. 30966
Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, comma 1 c.p. quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).

Nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell'art.322 ter comma 1 c.p. il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato.

In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca "per equivalente" di cui all'art. 322 ter c.p. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare (fattispecie in tema di corruzione in atti giudiziari).


Cassazione penale  sez. VI del  25 marzo 2009 n. 15690

In tema di edilizia convenzionata, integra il delitto di concussione la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'assoluzione di un costruttore che, all'interno di un programma di edilizia convenzionata, aveva preteso somme superiori al prezzo concordato con la minaccia implicita all'acquirente di non consegnarli l'appartamento).

Integra il delitto di concussione la condotta dell'imprenditore edile autorizzato alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia convenzionata, che condizioni la conclusione o l'esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell'acquirente inserito nell'apposita graduatoria, di una somma maggiore di quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie o varianti con lo stesso concordate, quand'anche l'abuso dell'incarico pubblico si inserisca all'interno di una prassi diffusa sul territorio, che il privato subisce nel contesto di una comunicazione resa più semplice e spedita per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate".


 

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