Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Usurpazione

Danneggiamento

Ingresso abusivo nel fondo altrui

Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Insolvenza fraudolenta

Circonvenzione incapace

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

Art. 635 bis Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o piu' delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 23 dicembre 1993, n. 547.

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