Guida in stato di ebbrezza

Secondo la motivazione della sentenza, infatti, la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 186 C.d.s. non sarebbe sufficiente per l'assorbimento della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale. Secondo la Suprema Corte, difettano, ai fini dell'assorbimento il rapporto di specialità tra le due fattispecie ed invece sussiste una diversità tra i beni giuridici incisi (la sicurezza della circolazione per la fattispecie contravvenzionale e la vita per ciò che riguarda la fattispecie di cui all'art. 589 cp, secondo comma) che induce a predicare il concorso formale.
Secondo la Suprema Corte, poi, la guida in stato di ebbrezza non può neppure ritenersi assorbita per effetto della normativa in materia di reato complesso atteso che l'aggravante di cui all'art. 589 cp riguarda in via generale tutte le violazioni del codice della strada, sia quelle che sfociano in illecito penale, sia quelle che, invece, sfociano in un illecito amministrativo.
 
D Lgs n 285 del 30 aprile 1992
 
Art.186  Guida sotto l'influenza dell'alcool.
 
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale .
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 , qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi ;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno ;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell' articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell' articolo 240 , secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera .La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis (2) (3).
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 (4) (5).
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica (6).
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (7).
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore (8).
2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (9).
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (10).
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni (11).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 (12).
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 (13).
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (14) (15).
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica (16).
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (17) (18) .


Cassazione Penale  Sez. IV del  29 ottobre 2009  n. 3559
Non si configura l'ipotesi di reato complesso nel caso di omicidio colposo commesso dall'automobilista in stato di ebbrezza; la contravvenzione stradale di cui all'art. 186 c. strad. ("Guida in stato di ebbrezza") non perde la sua autonomia di reato e, quindi, non risulta assorbita nel delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale

Sussiste concorso di reati tra la contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool e il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Nell'ambito di un procedimento per i reati di omicidio colposo e di guida sotto l'influenza dell'alcool, il certificato del laboratorio di analisi attestante lo stato di ebbrezza è legittimamente acquisibile, quale prova documentale, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., non potendosi evocare in senso contrario la disciplina processuale degli atti ripetibili e della loro utilizzabilità nel processo. Occorre infatti distinguere tra documenti (disciplinati, quali prove, dagli art. 234 e ss. c.p.p.) e gli atti processuali (il cui utilizzo processuale è disciplinato negli art. 511 e ss. c.p.p., attraverso lo strumento delle letture): i primi sono quelli formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso; i secondi, invece, sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporati in verbali e che quindi sono oggetto di documentazione scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata. In questa prospettiva, non è dubbio che un certificato medico o di laboratorio di analisi costituisca un documento, e non un atto processuale, in quanto formato fuori (se non necessariamente prima) del procedimento, come tale acquisibile in atti come prova documentale ai sensi del richiamato art. 234 c.p.p.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. MORGIGNI   Antonio      -  Presidente   -                     
Dott. BRUSCO     Carlo G.     -  Consigliere  -                     
Dott. D'ISA      Claudio      -  Consigliere  -                     
Dott. BIANCHI    Luisa        -  Consigliere  -                     
Dott. IZZO       Fausto  -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C.V. N. IL (OMISSIS);
avverso  la  sentenza  n.  3189/2005 CORTE APPELLO  di  FIRENZE,  del  14/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 29/10/2009 la  relazione  fatta  dal  Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito  il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo  Oscar  che  ha concluso per l'annullamento senza rinvio, limitatamente  alla contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., per prescrizione;
udito  il  difensore  avv. Novene Claudio, in sostituzione  dell'avv. Sartiani Gabriella, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28/4/2005, il Tribunale di Grosseto condannava C.V. per il delitto di cui all'art. 589 c.p. perchè alla guida dell'auto Suzuki, percorrendo in ora serale la (OMISSIS), nell'affrontare una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del veicolo, precipitando in una scarpata, così cagionando la morte del passeggero A.O.. L'imputato veniva condannato anche per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. in quanto da un esame ematologico svolto in Ospedale, subito dopo il fatto, emergeva un tasso alcolemico di g/l 1,02 (acc. in (OMISSIS)).
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 e giorni 10 di reclusione concesse le attenuanti generiche e ritenuta la operatività dell'art. 81 c.p.; pena sospesa e non menzione.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l'imputato, limitatamente alla condanna per la contravvenzione.
Con sentenza del 14/2/2008 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che:
- la contravvenzione non era prescritta, in ragione della sospensione del dibattimento in primo grado dal 19/10/06 al 12/4/07, che aveva spostato il termine di estinzione alla data del 25/5/2008;
- l'eccezione relativa all'acquisizione del certificato al fascicolo per il dibattimento era tardiva, in quanto doveva esser formulata in primo grado ai sensi dell'art. 491 c.p.p.;
- il prelievo ematico era stato effettuato in modo legittimo, in quanto effettuato in ospedale per ragioni di terapia post traumatica e quindi non necessitava alcun consenso dell'interessato;
- la perizia di ufficio svolta in appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., aveva confermato che l'imputato al momento del fatto si trovava in stato di ebbrezza alcolica.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
3.1. la violazione di legge per non avere il giudice di appello dichiarato la estinzione per prescrizione della contravvenzione, alla luce dalla nuova disciplina della sospensione del termine di prescrizione per rinvio di udienza a causa di impedimento, introdotta dalla L. n. 251 del 2005, e che lo limita a soli 60 giorni.
3.2. La violazione di legge, in quanto il certificato ospedaliero, attestante l'esame di laboratorio, in quanto atto ripetibile, non poteva essere inserito nel fascicolo per il dibattimento e tale eccezione era stata formulata tempestivamente in udienza preliminare.
3.3. La violazione dell'art. 15 c.p. laddove la contravvenzione non era stata ritenuta assorbita nel più grave reato di cui all'art. 589 c.p., ricorrendo una relazione di offesa ai medesimi beni giuridici in fasi diverse (di pericolo, la contravvenzione; di evento, l'omicidio); inoltre costituendo circostanza aggravante dell'omicidio colposo.
3.4. La violazione di legge laddove il giudice di merito aveva riconosciuto tra i due reati la continuazione, invece che il concorso formale; ed inoltre, laddove l'aumento di pena determinato per la contravvenzione era stata la reclusione, invece che l'arresto.
4. Il ricorso è infondato, ma la sentenza va annullata, limitatamente alla condanna per la contravvenzione dei cui all'art. 186 C.d.S., per sopravvenuta prescrizione.
4.1. La doglianza relativa alla intervenuta prescrizione della contravvenzione nel giudizio di appello è infondata. Invero la L. n. 251 del 2005, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005 e che ha introdotto la riforma della prescrizione, tra cui le norme la cui applicazione è stata invocata dalla difesa del C., prevede all'art. 6 (nella interpretazione data dalla C. Cost. con la sentenza 393/06) che essa Si applichi ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge.
Questa Corte di legittimità ha precisato che il giudizio di primo grado deve intendersi non più pendente al momento della deliberazione del dispositivo, sopravvenendo in tale momento la fase dell'eventuale impugnazione (cfr. Cass. SS.UU. 47008/09; conf., Cass. 5^, 25470/09, Lala).
Nel caso oggetto di giudizio, essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 28/4/2005, prima dell'entrata in vigore della riforma, correttamente il giudice di appello non ha fatto applicazione delle nuove disposizioni che limitano la sospensione della prescrizione a due mesi, in caso di rinvio del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore.
In ogni caso, applicando le nuove disposizioni, il risultato non sarebbe stato più favorevole per l'imputato. Infatti, con la riforma, il termine complessivo della prescrizione per le contravvenzioni è stato elevato ad anni cinque. Per cui, tenuto conto della data del commesso reato (1/6/2003), la prescrizione, anche senza sospensioni, si sarebbe maturata alla data del 1/6/2008, quindi successivamente alla sentenza di appello.
4.2. Infondata è anche la doglianza relativa all'acquisizione agli atti del certificato del Laboratorio di analisi dell'Ospedale di Grosseto (attestante l'ebbrezza del C.), in quanto atto ripetibile.
E' bene premettere in proposito la distinzione tra documenti (a cui il codice di rito dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e seg.) e gli atti processuali (il cui utilizzo è disciplinato negli artt. 511 e seg. attraverso lo strumento delle letture): i primi sono formati fuori dal procedimento in cui poi faranno ingresso; i secondi, invece sono costituiti dal susseguirsi degli atti del procedimento, spesso incorporatati in verbali e che quindi sono oggetto di "documentazione" scritta ed eventualmente fonica o videoregistrata.
Nel caso di specie non vi è dubbio che un certificato medico o di laboratorio di analisi, costituisca un documento e non un atto (cfr.
Cass. in, 3259/98, Zizzo), in quanto formato fuori (se non necessariamente prima) del procedimento (cfr. Cass. 5^, 5337/99, Di Marco).
Pertanto correttamente il certificato di laboratorio è stato acquisito agli atti e preso in considerazione dal giudice di merito, ai sensi dell'art. 234 c.p.p..
Peraltro la rilevanza di tale certificazione in giudizio è stata limitata, avendo la Corte di Appello, svolto una perizia tecnica per accertare lo stato di ebbrezza del C. al momento del fatto, la quale ha dato esito positivo.
4.3. Con il terzo motivo di censura la difesa dell'imputato ha lamentato la violazione di legge laddove il giudice di merito non aveva dichiarato l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. nel delitto di omicidio colposo, ciò ai sensi dell'art. 15 c.p. ovvero, sebbene tale norma non sia stata espressamente richiamata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 84 c.p..
4.3.1. Infondata è la doglianza con riferimento all'art. 15 c.p. Invero, sebbene l'art. 186 C.d.S. reciti che la contravvenzione è configurabile "ove il fatto non costituisca più grave reato", tale clausola non determina, per il principio di specialità, un assorbimento della guida in stato di ebbrezza nel delitto di omicidio colposo, ciò perchè tra le due disposizioni non si configura un concorso apparente di norme. Quest'ultimo si realizza quando una norma si pone come speciale rispetto a quella generale e cioè quando contiene tutti gli elementi costitutivi di quella generale e, altresì, un quid pluris.
Nel caso che ci occupa, non sussiste un rapporto tra genere a specie tra l'art. 186 C.d.S. ed l'art. 589 c.p., essendo nettamente distinte le tipicità dei fatti ed avendo i reati oggetti giuridici diversi:
l'incolumità pubblica la contravvenzione; la vita il delitto.
4.3.2. Più suggestiva, sebbene anch'essa infondata, è invece la tesi della ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di reato complesso (in senso stretto).
Dispone infatti l'art. 84 c.p., comma 1 che "Le disposizioni degli articoli precedenti concorso di reati, reato continuato, ecc non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato".
Ne ha dedotto la difesa del C. che essendo stato contestato all'imputato l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2) ed in particolare il citato art. 186, la contravvenzione resterebbe assorbita nell'omicidio quale reato complesso.
Orbene, va premesso che la finalità dell'art. 84 c.p. è quella di garantire un trattamento sanzionatorio equo nel caso in cui, un reato "smarrisca" la propria autonomia fondendosi in un altro. Va anche precisato che non esiste nel nostro ordinamento una figura generale di reato complesso, ma singole figure previste nella parte speciale del codice ed eventualmente in altre leggi.
Ciò premesso, può dirsi che nel caso di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale si configuri un reato complesso, in cui le contravvenzioni stradali perdono la loro autonomia di reato? La risposta deve essere negativa, ben potendosi configurare il concorso di reati.
Invero, come già osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 1974, l'art. 84 c.p. pretende che di un reato facciano parte, come elementi costituivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sè autonomi "reati".
Nell'art. 589 c.p., comma 2, invece, vengono in modo generico richiamate le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni, con ciò mostrando che il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali.
Deve pertanto condividersi la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sebbene risalente, che nega nel caso in questione l'applicabilità dell'art. 84 c.p., non verificandosi una totale perdita di autonomia dei reati contravvenzionali stradali ed una fusione con l'omicidio colposo aggravato (cfr. Cass. 5^, 2608/79, Schiavone; Cass. 4^, 1103/71, Bacci; Cass. 1^, 1638/71, Antonelli).
Inoltre, e con specifico riferimento al rapporto tra l'art. 589 c.p. e l'art. 186 C.d.S., va ricordato che perchè ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 84, è necessario che il reato assorbito abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (cfr. Cass. 2^, 10812/95, Marinino).
Nel caso di specie, il C. ha iniziato la consumazione della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza ben prima della consumazione del delitto di omicidio, pertanto anche sotto tale profilo, in assenza di un immediata coincidenza causale tra le due violazioni, non può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 84.
Il motivo di censura è pertanto infondato.
4.4. In ordine alla doglianza relativa alla "riunione", ai sensi dell'art. 81 c.p. (continuazione), del delitto di omicidio colposo e della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con la conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene, sebbene tale censura non appaia infondata, non essendo stata contestata per i due reati la colpa cosciente (cfr. Cass. 4^, 3579/06, Galluzzo), essa resta assorbita dal fatto che nelle more del processo è sopraggiunta la prescrizione della contravvenzione. Per cui la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. ed il relativo aumento di pena di dieci giorni deve essere eliminato dalla pena definitiva, che rimane quindi determinata in mesi otto di reclusione, per il solo omicidio colposo.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 186 C.d.S., perchè estinto per prescrizione;
elimina il relativo aumento di pena di giorni dieci di reclusione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010
RICHIEDI CONSULENZA