i delitti di naufragio e disastro aviatorio

art. 428 cp

Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

[I]. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [136 c. nav.] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [743 c. nav.], di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (1).

[II]. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [1122 c. nav.].

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [4292, 432, 449, 450].

(1) V. anche l. 10 maggio 1976, n. 342 e art. 3 l. 28 dicembre 1989, n. 422.

competenza: Trib. collegiale

arresto: obbligatorio

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Autorità:  Cassazione penale  sez. IV

Data:  10 dicembre 2010

Numero:  n. 6820


Il controllore del traffico aereo è titolare, nei confronti del personale di bordo e dei passeggeri dell'aeromobile, di una posizione di garanzia al fine di impedire, in generale, il verificarsi di disastri aerei, in questi ultimi dovendosi ricomprendere non solo quelli cagionati da collisione tra i vettori ma anche quelli dovuti a collisione con ostacoli fissi. (Fattispecie di omicidio colposo plurimo e disastro colposo verificatisi, in fase di atterraggio, per la collisione dell'aeromobile con un rilievo montuoso situato ad altezza superiore alla quota minima di navigazione prescritta dai controllori ai piloti del velivolo).


Autorità:  Cassazione penale  sez. IV

Data:  15 ottobre 2009

Numero:  n. 7664

Il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità' delle persone indeterminatamente considerate; è necessaria quindi una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività' della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 428 cod. pen. nella precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso).

art. 429 cp

Danneggiamento seguito da naufragio.

[I]. Chiunque, al solo scopo di danneggiare [635; 1141 c. nav.] una nave [136 c. nav.], un edificio natante o un aeromobile [743 c. nav.], ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450] (1).

[II]. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [428, 449].

(1) V. anche l. 10 maggio 1976, n. 342 e art. 3 l. 28 dicembre 1989, n. 422.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma)

arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma)

fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio
 
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