Il concorso apaprente di norme

Argomenti correlati su diritto penale
 
 
 
  
 
 
 
Si parla di concorso apparente di norme quando una medesima condotta integra apparentemente più fattispecie astratte di reato e, tuttavia, sulla base di un'analisi delle medesime fattispecie astratte o delle modalità concrete di realizzazione dei reati solo una delle norme risulta, in effetti, quella applicabile nella fattispecie concreta in quanto, in difetto, il reo finirebbe per essere punito due o più volte per lo stesso fatto con la conseguente violazione del noto principio del ne bis in idem sostanziale.
 
Tre sono i criteri comunemente individuati per risolvere i casi di concorso apaprente di norme:
 
il criterio di specialità;
 
quello di sussidiarietà;
 
quello di consunzione.
 
Con riferimento al criterio di specialità, che è il solo di fonte legale, esso prevede che, ove più leggi penali o più disposizioni della stessa legge penale regolino la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga a quella generale salvo che sia diversamente previsto (un esempio può essere quello del sequestro, norma generale, e del sequestro a scopo di estorsione, norma speciale).

Tutti i fatti rientranti nella norma di legge speciale, in difetto di questa, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della norma di legge generale, che rimane in ogni caso applicabile per quegli aspetti che non siano disciplinati dalla norma di legge speciale.
 
I problemi interpretativi di maggiori rilievo posti dal concorso apparente in relazione al criterio di specialità si appuntano in ordine al significato da dare alla locuzione stessa materia, ed in relazione alle modalità di individuazione della norma speciale (si tratta, cioè, del problema se la specialità vada individuata in astratto, sulla base del solo esame della fattispecie astratte oppure in concreto, con riferimento al fatto, così come si è realmente verificato).
 
Con riferimento alla prima delle segnalate questioni, secondo un primo orientamento in dottrina, la norma, nel riferirsi alla stessa materia, avrebbe inteso limitare l'applicazione del criterio di specialità ai casi in cui tra le diverse leggi penali o tra le diverse disposizioni della stessa legge via sia omogeneità con riferimento al bene giuridico offeso. Altra dottrina, in senso contrario, ha osservato che l'interpretazione di stessa materia come equivalente a stesso bene giuridico condurrebbe ad un'applicazione alquanto limitata del criterio di specialità che, tra l'altro, neppure si giustificherebbe alla luce di un'interpretazione aderente alla lettera dell'art. 15 cp. Secondo tale dottrina, dunque, stessa materia starebbe ad indicare l'analogia della situazione di fatto sottostante, caratterizzata da elementi aggiuntivi per ciò che riguarda il reato speciale.

Con riferimento, invece, al problema se la specialità vada individuata in concreto o in astratto, la tesi prevalente è nel senso che il criterio di specialità debba risolvere solo le problematiche relative alle fattispecie astratte di reato, in quanto, con riferimento ai fatti che non si prestino ad essere risolti con ricorso a tale criterio, debbono essere utilizzati diversi criteri  e, cioè, quelli, già indicati, della sussidiarietà e della consunzione.  Con riferimento alla specialità in concreto, l'esempio che viene comunemente richiamato è quello del rapporto tra la truffa ed il millantato credito; si rileva, al riguardo, come, seppure tra le due fattispecie non vi sia analogia del fatto materiale, è, tuttavia, possibile che, per le particolari modalità di realizzazione della truffa, essa divenga speciale rispetto al millantato credito che, in concreto, diventa una delle possibili modalità esecutive degli artifici e raggiri di cui all'art. 640 cp.
 
Ulteriore evoluzione del criterio della specialità (e di quello della specialità in concreto) è quello della specialità reciproca, individuata dalla giurisprudenza in quei casi in cui, a seconda delle modalità di realizzazione del fatto, troverà applicazione l'una o l'altra fattispecie di reato a seconda che siano realizzati gli elementi specializzanti dell'una o dell'altra (nella specie la Suprema Corte si occupò del rapporto esistente tra la truffa di cui all'art. 640 cp e il reato di cui all'art. 12 del D.L. n. 143 del 1991 che puniva l'uso indebito di una carta di credito; secondo la Suprema Corte la truffa rispetto all'indebito utilizzo di carta di credito ha come fattore specializzante il perseguimento del profitto con altrui danno, mentre l'indebito utilizzo della carta di credito, rispetto alla truffa, si caratterizza per il particolare oggetto materiale).
 
Ulteriore criterio per risolvere il problemi di concorso apparente di norme è, come detto, quello della sussidiarietà, per  effetto del quale una disposizione penale incriminatrice è applicabile solo laddove non sia prevista l'applicazione di una diversa disposizione. Di norma il criterio della sussidiarietà è insito nella stessa formulazione della norma che fa espressamente salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato. A volte, invece, il cirterio della sussidiarietà è il frutto dell'opera dell'interprete (si fa l'esempio tra la fattispecie contravvenzionale degli atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 cp e quella delittuosa degli atti osceni di cui all'art. 527 cp).
 
Ulteriore criterio elaborato per la soluzione delle problematiche relative al concorso apparente di norme è quello della consunzione. In tali ipotesi, accade che il disvaliore penale connesso alal violazione più grave assorbe quello relativo alla violazione meno grave. Ciò può accadere:

allorchè sussista una progressione criminosa per la quale, dal fatto di reato meno grave si passa al più grave (ad es. dal sequestro di persona alla riduzione in schiavitù);

allorchè il fatto di reato meno grave risulti un passaggio obbligato o eventuale per la realizzazione del reato più grave.

allorchè ci si trovi di fronte al c.d. antefatto o postfatto non punibile, di fronte, cioè, a condotte antecedenti o successive ad uno specifico fatto di reato e normalmente ad esso accessorie; in tali ipotesi, per il solo fatto della normale accessorietà rispetto al reato principale, le violazioni accessorie non vengono punite in quanto assorbite dalla pena relativa al reato principale (si pensi, con riferimento ad un esempio di antefatto non punibile, al possesso di chiavi e grimaldelli in relazione ad un furto e, per un esempio di postfatto non punibile, all'uso di monete contraffatte successivamente alla contraffazione).

ART 15 CP Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale.
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

 

Risorse sul web

concorso apparente di norme e concorso di reati

Articolo dell'Avv. Salvatore Magra su Overlex relativo al concorso apparente di norme, ai criteri individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per individuare le fattispecie di concorso apparente

RICHIEDI CONSULENZA