Il diritto di critica come causa di giustificazione

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Articolo in merito all'esercizio del diritto di critica al di fuori dell'esercizio della libertà di stampa
 
 
Nell'alveo dei diritti che trovano il fondamento nell'art. 21 Cost e che fondano la scriminante di cui all'art. 51, 1° comma cp, a fianco del diritto di cronaca, vi è il diritto di critica.
 
I limiti del diritto di critica si atteggiano chiaramente diversamente dal diritto di cronaca; in particolare il limite della verità non deve riguardare la parte valutativa dell'espressione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ma solo il presupposto fattuale sul quale s'appunta la critica.
 
In tale prospettiva, il vero e proprio limite interno del diritto di critica riguarda la continenza dell'espressione, anch'essa da valutarsi con criterio più elastico rispetto all'esercizio del diritto di cronaca. In particolare, secondo l'orientamento della giurisprudenza, devono essere tenuti presente i limiti del rispetto del decoro, dell'onore e della reputazione altrui che possono essere valicati solo a condizione della verità dei fatti oggetto di critica e sempre che le modalità espressive, pur corrosive, non trasmodino in aggressioni personali, in dileggio gratuito e/o insulti.
 
In ogni caso il diritto di critica, per assolvere alla sua funzione esimente, deve riguardare fatti sui quali vi sia un interesse pubblico.
 
Con riferimento alla critica politica, la giurisprudenza ritiene che la stessa posssa essere esercitata anche in forma estemporanea (cfr. cass. n. 19509 del 7 giugno 2006) e non soltanto nelle sedi istituzionali e che possano essere valutati con maggiore flessibilità i limiti della continenza dell'espressione, stante il particolare rilievo pubblico dell'interesse alla conoscenza dei fatti della vita politica; in tale prospettiva è stata riconosciuta l'esimente di cui si tratta anche laddove l'esercizio del diritto di critica riguardi fatti ancora da verificare, ove gli stessi, alla luce della concatenazione degli altri fatti, appaiano probabili (cfr. Cass. n. 31037 del 2001).
 
Con specifico riguardo alla critica giudiziaria, la Suprema Corte ha, invece, avuto modo di osservare che, se è ammissibile una critica anche aspra delle sentenze sotto il profilo giuridico ed in merito alla valutazione data dei fatti (ed al riguardo è stato osservato come sia del tutto irrilevante l'eventuale utilizzo di terminologia inappropriata e non tecnica), non è idonea a scriminare l'eventuale critica costituente nel valutare determinate sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria come conseguenti a determinate affiliazioni politiche ove non siano rigorosamente provati i relativi fatti (cass. pen. n. 4 del 1995).
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