Il principio della colpevolezza nell'ambito penale

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sentenza n 364 1988
 
Con il termine colpevolezza, nell'ambito del diritto penale, si usa indicare l'insieme dei criteri di attribuzione psicologica del fatto materiale conforme alla fattispecie astratta di reato al suo autore (si fa riferimento ai criteri del dolo, della colpa e della preterintenzione).

Il principio di colpevolezza trova il suo fondamento nell'art. 27 della Costituzione che, al primo comma, individua nella personalità il carattere essenziale della responsabilità penale. Con riferimento, poi, all'interpretazione della portata del mentovato principio costituzionale, secondo una tesi restrittiva, l'art. 27 comma 1 stabilirebbe solo il divieto di prevedere ipotesi di responsabilità per fatto altrui; secondo la prevalente dottrina, invece, la portata dell'art. 27, 1° comma sarebbe ben più ampia in quanto volta ad escludere la responsabilità penale in difetto della possibilità di muovere un rimprovero all'autore del fatto. L'art. 27, 1° comma  cost. imporrebbe la responsabilità personale colpevole ed esprimerebbe, quindi, il principio della colpevolezza come necessario presupposto della responsabilità penale con la conseguente tendenziale illegittimità costituzionale delle fattispecie di c.d. responsabilità oggettiva.
 
L'interpetazione del 1° comma dell'art. 27 Cost come riferentesi alla responsabilità per fatto proprio colpevole è stata fatta propria dalal stessa Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 364 del 1988 relativa all'efficacia scusante dell'errore inevitabile di diritto.
 
In ogni caso, tale interpretazione ben si concilia con il terzo comma dell'art. 27 che, nell'esplicitare la funzione rieducativa della pena, sarebbe ben poco comprensibile ove si ammettesse una responsabilità penale anche in ordine a fatti realtivamente ai quali non sia possibile muovere alcun rimprovero all'autore del fatto.
 
La colpevolezza, quale insieme di criteri di attribuzione psicologica del fatto all'autore, deve distinguersi ma presuppone:
la c.d. suitas dell'azione penalmente rilevante e l'insussistenza di casi fortuiti o di una forza magggiore che abbiano determinato il verificarsi del fatto;
l'imputabilità anche se la giurisprudenza, e parte della dottrina, ritiene che la colpevolezza possa essere individuata anche con riferimento a soggetti non imputabili;
l'assenza di cause di esclusione della colpevolezza
medesima (tra le quali, in particolare, l'errore).
 
La suitas è individuata, all'art. 42 del cp, come coscienza e volontà dell'azione od omissione costituenti il fatto di reato; in tal senso essa va distinta ma interferisce:
sia con la colpevolezza in quanto non può configurarsi la rimproverabilità per il fatto di reato ove l'azione o l'omissione che l'abbiano determinato non siano riferibili al loro autore;
sia con l'imputabilità in quanto è ben immaginabile un'azione cosciente e volontaria commessa ma con coscienza e volontà alterate dalla situazione d'incapacità d'intendere e volere al momento del fatto.
 
La colpevolezza presuppone, poi, l'imputabilità (come già sottolineato, la giurisprudenza ritiene che anche nei confronti dei soggetti non imputabili possa essere formulato un giudizio di colpevolezza), nel senso che la rimproverabilità di un soggetto dipende dalla possibilità, da parte del soggetto medesimo, di scegliere condotte alternative, possibilità esclusa dall'incapacità d'intendere e volere che, tuttavia, può rendere necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza in relazione alla pericolosità sociale dell'autore del fatto.
 
La colpevolezza, infine, presuppone l'insussistenza di cause atte ad escluderla e, in particolare, dunque, l'assenza di situazioni di errore concretantesi nell'errata percezione della situazione di fatto o nell'errato uso dei mezzi di esecuzione.
 
Sotto il profilo teorico, due sono le teorie che sono state elaborate intorno al principio della colpevolezza.
 
Secondo una prima impostazione c.d. psicologica, la colpevolezza implicherebbe, sia con riferimento alla colpa sia per ciò che riguarda il dolo, la riferibilità in senso psicologico dell'azione o dell'omissione causative (o integranti il) del fatto di reato. Così, nell'ipotesi di responsabilità per dolo, l'autore avrebbe la coscienza e la volontà dell'azione e dell'omissione così come quella dell'evento di reato. Nell'ipotesi di responsabilità per colpa, l'autore avrebbe coscienza e volontà dell'azione e dell'omissione mentre l'evento di reato sarebbe solo prevedibile. La tesi è stata criticata in quanto eccederebbe in generalizzazione attesa l'inconciliabilità dei criteri d'attribuzione psicologica del dolo e della colpa ed in quanto la colpevolezza, in tal modo, fonderebbe solo la responsabilità penale mentre non sarebbe idonea a determinare anche la graduazione della pena.
 
E' stata così elaborata la teoria normativa della colpevolezza secondo cui la colpevolezza stessa si configurerebbe come divergenza, nel caso concreto, tra la coscienza e volontà che l'ordinamento esige da un determinato soggetto, e la coscienza e la volontà quali si manifestano nella condotta integrativa del fatto di reato. Nel caso del dolo, dunque, la colpevolezza si configurerebbe come un giudizio di rimprovero per aver voluto un fatto che non si doveva volere mentre, nel caso della colpa, come un giudizio di rimprovero per aver voluto l'azione o l'omissione determinanti un fatto di reato non voluto ma evitabile. In particolare, la teoria normativa, fondando la colpevolezza sulla divergenza tra la coscienza e volontà imposta dalla norma e la coscienza e volontà effettivamente assunte dal soggetto, consentono di adottare la colpevolezza anche come criterio di graduazione della pena in relazione al livello della divergenza medesima.
 
Art 27 cost
 
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte
 
Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364

Il principio della natura personale della responsabilità penale (art. 27 cost.) equivale sia a preclusione di responsabilità per fatto altrui sia a configurabilità del fatto proprio sul presupposto della colpa in senso stretto. La legittima punibilità di un fatto imputato postula la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie.

 
 
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