Istigazione o aiuto al suicidio

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 580 Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

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