L'errore nell'ambito penale

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L'errore, nell'ambito del diritto penale, viene comunemente indicato come la principale causa di esclusione della colpevolezza.
 
In caso di errore di rappresentazione della situazione di fatto integrante il fatto di reato, infatti, ciò che viene certamente a mancare è la responsabilità dolosa potendo, eventualmente, solo verificarsi se sussista la rimproverabilità dell'errata rappresentazione del fatto e la conseguente responsabilità colposa dell'agente se tale titolo di responsabilità sia contemplato con riferimento alal fattispecie astratta concretamente realizzata.

All'errore viene comunemente equiparato lo stato d'ignoranza mentre lo stato di dubbio non è idoneo ad escludere la colpevolezza integrarando piuttosto gli estremi della responsabilità penale per dolo eventuale.
 
L'errore, nell'ambito del codice penale, è contemplato da due diverse disposizioni:
 
l'art. 5, che stabilisce il noto principio dell'inescusabilità dell'errore di diritto;
 
l'art. 47 che contempla e disciplina le conseguenze dell'errore sul fatto.
 
In particolare, l'art. 47 cp stabilisce che: "."L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato

 
Con riferimento al processo di formazione dell'errore, si usa distinguere tra:
l'errore motivo, che si verifica nel proceso formativo della volontà e che si estrinseca nell'errata rappresentazione della realtà fattuale;
l'errore-inabilità che si verifica in relazione alle modalità esecutive dell'azione (tipico esempio di errore - inabilità è quello che si verifica nel reato aberrante).
 
Affinchè l'errore abbia l'effetto d'escludere la colpevolezza dell'agente, occorre naturalmente che esso cada sugli elementi essenziali della fattispecie penale astratta; sugli elementi, cioè, su cui si fonda il giudizio di disvalore penale. E', in tale prosepttiva, ininfluente ai fini della colpevolezza l'errore sull'identità del soggetto o dell'oggetto della condotta criminosa (Es. Tizio che vuole uccidere Caio e, per errore nella rappresentazione del soggetto passivo, infligge un colpo letale a Sempronio).

Analogamente, non è idoneo ad escludere la colpevolezza penale, l'errore sul decorso causale che può anche discostarsi da quello prefigurato dall'agente.

L'errore sull'età del soggetto
passivo non esclude l'applicazione della relativa aggravante ex art. 60 cp e, ai sensi dell'art. 609 sexies, è irrilevante nell'ambito dei delitti di violenza sessuale.

Tornando alla definizione dell'errore contenuta nel primo comma dell'art. 47 cp, la distinzione tradizionale era quella tra l'errore di fatto, idoneo, con le già esaminate eccezioni, ad escludere la colpevolezza e l'errore di diritto che, contemplato dall'art. 5 cp, non era, invece, idoneo a scusare.

La dottrina ha, tuttavia, posto in luce che tale distinzione si manifesta fallace in quanto sussistono errori di diritto che, riflettendosi sull'esatta percezione della realtà, si traducono in errori sul fatto. A tale riguardo è stata, dunque, prospettata la distinzione tra:
errori sul fatto che escludono la responsabilità dolosa, residuando la responsabilità colposa ove l'errore sia rimproverabile ed ove il fatto di reato preveda la punibilità a titolo di colpa;

errori sul divieto che non si riflettono sulla rappresentazione del fatto di reato ma sulla coscienza della sua illiceità penale erroneamente ritenuta insussistente.

Al riguardo, l'art. 47 cp fa esclusivo riferimento all'errore su legge diversa da quella penale ma, in chiave estensiva, si è ritenuto che l'errore scusabile possa abbracciare tutti gli elementi normativi della fattispecie astratta anche se tali elementi normativi facciano riferimento a norma penale diversa da quella oggetto dell'errata rappresentazione.

Naturalmente, ove, nonostante l'errore, siano ravvisabili i presupposti soggettivi ed oggettivi di un reato diverso da quello oggetto dell'errata rappresentazione, l'agente risponderà, a titolo di dolo, di tale diverso reato.
 
Sotto tale ultimo profilo, una questione problematica che si è posta all'attenzione della dottrina è quella dell'effetto dell'errore sugli elementi degradanti il titolo del reato. L'esempio che comunemente viene fatto è quello dell'errore sul consenso della vittima nell'omicidio e, quindi, dell'opzione tra l'incriminazione per omicidio volontario ex art. 575 cp o per omicidio del consenziente ex art. 579 cp.

Secondo una prima impostazione teorica, l'errore rileverebbe solo ai fini della graduazione della pena dovendosi, in ogni caso, verificare, per stabilire il titolo del reato, quale fattispecie materiale si sia effettivamente reralizzata ed indagare, dunque, sull'effettività o meno del consenso prestato.
Altra dottrina, invece, ha rilevato come l'errore sulla sussistenza del consenso esclude che, nella fattispecie, possa essere ravvisato il dolo dell'omicidio volontario. In tale prosepttiva è stata prospettata la possibilità, anche in difetto dell'effettività del consenso, di un'applicazione analogica dell'art. 59 comma 3 in materia di cause di giustificazione e, per l'effetto, l'applicazione delle meno afflittive sanzioni di cui all'art. 579 cp.

Ulteriore particolare profilo problematico concernente l'errore nell'ambito del diritto penale, è quello del rapporto tra l'imputabilità e l'errore. In particolare, occorre distinguere tra l'errore condizionato dalla situazione di menomazione psichica integrante la condizione d'inimputabilità e l'errore non condizionato in quanto il primo non escluderebbe l'applicazione delle misure di sicurezza mentre il secondo, non essendo manifestazione di pericolosità sociale, escluderebbe ogni conseguenza penale a carico del soggetto non imputabile.


Art. 47 Errore di fatto
L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilita' dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.
L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilita' per un reato diverso.
L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato.


Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 60 Errore sulla persona dell'offeso
Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.
Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o i rapporti predetti.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni o qualita', fisiche o psichiche, della persona offesa.


Art. 609 sexies  Ignoranza dell'eta' della persona
Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa.
 
Risorse sul web
 

articolo dell’Avv. Alessandro Amaolo sull’errore nell’ambito penale

 

 

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